IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166, di seguito decreto-legge 135/2009, recante le disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee; Visto l'art. 7 del decreto-legge n. 135/2009, recante disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi, anche in relazione alla procedura d'infrazione n. 2007/4915; Visto in particolare il comma 1 del citato art. 7 del decreto-legge n. 135/2009, secondo cui, fra l'altro, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale e il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, e' assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, da adottare ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di seguito decreto legislativo n. 164/2000; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti; Visto il decreto ministeriale 16 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2008, che emana la regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale del gas naturale con densita' non superiore a 0,8; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2008, che emana la regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, di seguito Autorita', VIS 8/09 per la chiusura dell'istruttoria conoscitiva sulla corretta applicazione delle previsioni in materia di gas non contabilizzato delle reti di trasporto del gas naturale nel periodo 2004-2006; Vista la deliberazione 1° dicembre 2009 - ARG/Gas 184/09 dell'Autorita', recante il Testo unico della regolazione della qualita' e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013; Visto il parere dell'Autorita' espresso con deliberazione 25 febbraio 2010 - PAS 5/10 ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 135/2009; Ritenuto opportuno emanare il decreto ministeriale, in applicazione delle disposizioni dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 135/2009 per le modalita' di realizzazione e di gestione dei sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi anche con riferimento alla Procedura d'infrazione n. 2007/4915; Tenuto conto che l'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 135/2009 dispone che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorita' competenti per l'esecuzione dei controlli provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di realizzazione e di gestione dei sistemi di misura a tutela dei soggetti del sistema del gas naturale che offrono servizi e scambiano gas sul mercato nazionale ed internazionale tramite sistemi di trasporto, nazionale e regionale, in condotte, con esclusione dei sistemi di misura utilizzati dai produttori di idrocarburi e dai clienti finali, ovvero dai consumatori che acquistano gas per uso proprio. 2. Ai fini del presente decreto: a) «caratteristiche metrologiche» sono le proprieta' tecniche, funzionali e prestazionali del sistema di misura, rintracciabili nei manuali d'uso e nelle targhe delle apparecchiature, degli strumenti e degli ulteriori dispositivi che costituiscono il sistema medesimo; b) «Codici» sono i codici contenenti regole e modalita' per la gestione e il funzionamento delle infrastrutture per il trasporto, la distribuzione, lo stoccaggio di gas naturale, nonche' dei terminali di gas naturale liquefatto, di seguito denominato GNL, redatti secondo i criteri stabiliti dall'Autorita' ai sensi del decreto legislativo n. 164/2000; c) «impresa maggiore di trasporto», alla data del presente decreto, e' la societa' Snam Rete Gas Spa; d) «normativa comunitaria di armonizzazione», la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; e) «titolare dell'impianto», la persona fisica o giuridica titolare della proprieta' del sistema di misura o che, ad altro titolo, ne ha la disponibilita'; f) «sistema di misura» e' il complesso di apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura. Il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti: (i) le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso; (ii) il misuratore dei volumi di gas; (iii) il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualita' del gas; (iv) i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (flow computer), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (data logger). 3. Valgono le ulteriori definizioni dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 e dei relativi decreti applicativi.