IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135,  convertito  con
legge 20 novembre 2009, n. 166, di  seguito  decreto-legge  135/2009,
recante  le  disposizioni  urgenti  per  l'attuazione   di   obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della  Corte  di  giustizia
delle Comunita' europee; 
  Visto l'art. 7 del decreto-legge n. 135/2009, recante  disposizioni
per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e
regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e  al
commercio  degli  stessi,   anche   in   relazione   alla   procedura
d'infrazione n. 2007/4915; 
  Visto in particolare il comma 1 del citato art. 7 del decreto-legge
n. 135/2009, secondo cui, fra l'altro, al fine  di  semplificare  gli
scambi sul mercato nazionale ed internazionale del  gas  naturale,  i
sistemi di misura relativi alle stazioni per  le  immissioni  di  gas
naturale nella rete nazionale di trasporto, per  le  esportazioni  di
gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione
dei  gasdotti  appartenenti  alla  rete  nazionale  e  regionale   di
trasporto con le  reti  di  distribuzione  e  gli  stoccaggi  di  gas
naturale  non  sono  soggetti  all'applicazione  della  normativa  di
metrologia legale e il livello di  tutela  previsto  dalle  norme  in
materia di misura del gas, ai fini  del  corretto  funzionamento  del
sistema nazionale del gas e agli  effetti  di  legge,  e'  assicurato
mediante la realizzazione e  la  gestione  degli  stessi  sistemi  di
misura secondo modalita' stabilite con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas, da adottare ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.
164; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di  attuazione
della direttiva n. 98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato
interno del gas naturale, di seguito decreto legislativo n. 164/2000; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti; 
  Visto il decreto ministeriale  16  aprile  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2008, che emana  la  regola  tecnica
per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza
dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale  del
gas naturale con densita' non superiore a 0,8; 
  Visto il decreto ministeriale  17  aprile  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2008, che emana  la  regola  tecnica
per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza
delle opere e  degli  impianti  di  trasporto  di  gas  naturale  con
densita' non superiore a 0,8; 
  Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,
di seguito Autorita',  VIS  8/09  per  la  chiusura  dell'istruttoria
conoscitiva sulla corretta applicazione delle previsioni  in  materia
di gas non contabilizzato delle reti di trasporto  del  gas  naturale
nel periodo 2004-2006; 
  Vista  la  deliberazione  1°  dicembre  2009   -   ARG/Gas   184/09
dell'Autorita',  recante  il  Testo  unico  della  regolazione  della
qualita' e delle tariffe dei servizi di  trasporto  e  dispacciamento
del gas naturale per il periodo 2010-2013; 
  Visto  il  parere  dell'Autorita'  espresso  con  deliberazione  25
febbraio 2010  -  PAS  5/10  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  1,  del
decreto-legge n. 135/2009; 
  Ritenuto opportuno emanare il decreto ministeriale, in applicazione
delle  disposizioni  dell'art.  7,  comma  1,  del  decreto-legge  n.
135/2009 per le modalita' di realizzazione e di gestione dei  sistemi
di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali  di
trasporto del gas e per eliminare ostacoli  all'uso  e  al  commercio
degli stessi anche con riferimento  alla  Procedura  d'infrazione  n.
2007/4915; 
  Tenuto conto che l'art. 7, comma 3, del decreto-legge  n.  135/2009
dispone che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e che le  autorita'  competenti
per l'esecuzione dei controlli provvedono  con  le  risorse  umane  e
strumentali disponibili a legislazione vigente, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di  realizzazione  e
di gestione dei sistemi di misura a tutela dei soggetti  del  sistema
del gas naturale che offrono servizi  e  scambiano  gas  sul  mercato
nazionale ed internazionale tramite sistemi di trasporto, nazionale e
regionale,  in  condotte,  con  esclusione  dei  sistemi  di   misura
utilizzati dai produttori di idrocarburi e dai clienti finali, ovvero
dai consumatori che acquistano gas per uso proprio. 
  2. Ai fini del presente decreto: 
    a) «caratteristiche metrologiche» sono  le  proprieta'  tecniche,
funzionali e prestazionali del sistema di misura, rintracciabili  nei
manuali d'uso e nelle targhe delle apparecchiature, degli strumenti e
degli ulteriori dispositivi che costituiscono il sistema medesimo; 
    b) «Codici» sono i codici contenenti regole e  modalita'  per  la
gestione e il funzionamento delle infrastrutture per il trasporto, la
distribuzione, lo stoccaggio di gas naturale, nonche'  dei  terminali
di gas  naturale  liquefatto,  di  seguito  denominato  GNL,  redatti
secondo i criteri  stabiliti  dall'Autorita'  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 164/2000; 
    c) «impresa  maggiore  di  trasporto»,  alla  data  del  presente
decreto, e' la societa' Snam Rete Gas Spa; 
    d)  «normativa  comunitaria  di  armonizzazione»,  la   normativa
comunitaria che armonizza le condizioni  di  commercializzazione  dei
prodotti; 
    e)  «titolare  dell'impianto»,  la  persona  fisica  o  giuridica
titolare della proprieta' del sistema  di  misura  o  che,  ad  altro
titolo, ne ha la disponibilita'; 
    f) «sistema di misura» e' il complesso di apparecchiature e degli
strumenti installati, anche con  funzione  di  riserva  e  controllo,
inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura
e le locali apparecchiature atte  a  consentire  la  telelettura.  Il
sistema di misura include principalmente i seguenti componenti: 
      (i) le valvole di intercettazione e le tubazioni  comprese  fra
valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso; 
      (ii) il misuratore dei volumi di gas; 
      (iii) il gascromatografo e i  dispositivi  ad  esso  associati,
dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della  qualita'
del gas; 
      (iv) i dispositivi per la misurazione automatizzata  quali,  ad
esempio, il convertitore di volume (flow computer), il sistema locale
di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (data logger). 
  3. Valgono le ulteriori  definizioni  dell'art.  2,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 164/00 e dei relativi decreti applicativi.