IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in  particolare  l'art.
10, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.  23
recante la riforma dell'ordinamento delle camere di commercio; 
  Considerati in particolare gli articoli 2 e 3 del citato decreto n.
23,  recanti,  rispettivamente,  le  disposizioni  di   coordinamento
concernenti  i  termini  per  l'adozione  del  regolamento   di   cui
all'art.10, comma 3,  della  sopra  richiamata  legge  n.  580  e  le
disposizioni transitorie concernenti  altresi'  l'applicazione  delle
nuove  norme  a  decorrere   dal   sessantesimo   giorno   successivo
all'emanazione del regolamento medesimo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995,
n. 472, concernente i criteri per  la  ripartizione  dei  consiglieri
camerali  in  rappresentanza  dei  vari  settori  economici,  ed   in
particolare l'art.  3  concernente  la  pubblicazione  dei  parametri
indicati nel decreto medesimo; 
  Considerato  che,  sino  all'emanazione  del  regolamento  di   cui
all'art. 10 del decreto legislativo  n.  23  del  15  febbraio  2010,
trovano applicazione le disposizioni per la  pubblicazione  dei  dati
necessari per la ripartizione dei consiglieri camerali contenute  nel
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1995; 
  Visto  il  regolamento  di   attuazione   della   legge   regionale
Trentino-Alto Adige 24  ottobre  2007,  n.  4  recante  modifiche  ed
integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982,  n.  7  «Ordinamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  di
Trento e di Bolzano» che all'art. 4  prevede,  prima  dell'avvio  del
procedimento di rinnovo dei consigli camerali, la  pubblicazione  sul
Bollettino ufficiale della regione dei dati relativi al numero  delle
imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto; 
  Visto il Testo unico delle leggi regionali  sull'ordinamento  delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e
di Bolzano, approvato con decreto del  Presidente  della  regione  12
dicembre 2007, n. 9/L che, all'art. 4, prevede l'effettuazione, anche
a richiesta dello Stato, di  rilevazioni  di  carattere  economico  e
sociale da parte delle sopra indicate Camere; 
  Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2008 con il quale, per la
verifica dei dati prevista dal comma 2, art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 21  settembre  1995,  n.  472,  e'  stato
costituito un apposito Gruppo di lavoro; 
  Visti i dati forniti, con il coordinamento dell'Unioncamere,  dalle
Camere  di  commercio  di  cui  all'allegato   A,   utilizzando   gli
aggiornamenti  resi  disponibili  dalle  fonti  indicate  nel   sopra
richiamato art. 3, e precisamente ISTAT e Istituto Tagliacarne; 
  Visti i risultati del Gruppo di lavoro, riunitosi  nelle  date  del
16, 22, 27 aprile, 6, 20 maggio e 7 giugno 2010; 
  Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive  espresse  in
sede di verifica dal suddetto Gruppo di lavoro; 
  Considerato  che  per  le  province  di   Trento   e   Bolzano   la
pubblicazione dei dati viene effettuata ai  sensi  del  citato  Testo
unico quale rilevazione di carattere economico e sociale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  E'  disposta  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana dei dati forniti dalle Camere di commercio di cui
all'allegato A, relativi ai parametri «numero delle imprese», «indice
di occupazione» e valore aggiunto per i settori individuati ai  commi
1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1995, n. 472. 
 
    Roma, 23 giugno 2010 
 
                                 Il Ministro (ad interim): Berlusconi