IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  In  data  odierna,  con  la  partecipazione  del  prof.   Francesco
Pizzetti,   presidente,    del    dott.    Giuseppe    Chiaravalloti,
vicepresidente,  del  dott.  Mauro  Paissan  e  del  dott.   Giuseppe
Fortunato, componenti, e  del  dott.  Daniele  De  Paoli,  segretario
generale; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 90, comma 1, del  citato  Codice
il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato e' consentito
nei soli casi previsti  da  apposita  autorizzazione  rilasciata  dal
Garante sentito il Ministro della salute che acquisisce, a tal  fine,
il parere del Consiglio superiore di sanita'; 
  Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici
del 22 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  65  del
19 marzo 2007, la  cui  efficacia  e'  stata  prorogata  sino  al  31
dicembre 2009 con delibera del Garante n. 75 del  19  dicembre  2008,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2009; 
  Considerato  che  ai   sensi   dell'art.   90   del   Codice   tale
autorizzazione,  in  sostituzione  delle  prescrizioni  impartite  in
materia di dati genetici con l'autorizzazione generale n. 2/2005,  e'
risultata uno strumento idoneo  per  prescrivere  misure  uniformi  a
garanzia degli interessati, rendendo anche superflua la richiesta  di
singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari
del trattamento; 
  Considerato che il nuovo schema di autorizzazione, elaborato  anche
sulla base delle  proposte  di  modifica  e  integrazione  sottoposte
all'attenzione dell'Autorita' dalla Societa' di  genetica  umana,  e'
stato approvato dal Garante, in via preliminare, in data 12  dicembre
2009, al fine di armonizzare le prescrizioni gia' impartite alla luce
dell'esperienza  maturata   e   delle   osservazioni   formulate   da
qualificati  esperti  della  materia  con   particolare   riferimento
all'aggiornamento  delle  definizioni  utilizzate,   ai   trattamenti
effettuati per la tutela della salute di  familiari  in  assenza  del
consenso dell'interessato, alle ricerche scientifiche che coinvolgono
minori o altri soggetti vulnerabili senza comportare per  loro  alcun
beneficio  diretto,   nonche'   alla   comunicazione   ai   familiari
dell'interessato di dati genetici indispensabili per evitare un grave
pregiudizio per la loro salute; 
  Considerato che in data 26 novembre  2009  l'Autorita'  ha  inviato
tale schema al Ministro della salute al fine di acquisire  il  parere
del  Consiglio  superiore  di  sanita',  riservandosi  di  apportarvi
eventuali perfezionamenti anche all'esito  delle  indicazioni  e  dei
suggerimenti che perverranno; 
  Viste  le  ulteriori  proroghe  dell'efficacia  dell'autorizzazione
vigente rispettivamente al 30 aprile 2010 (con delibera n. 52 del  22
dicembre 2009 pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  11  del  15
gennaio 2010) e al 30 giugno 2010 (con delibera del  27  aprile  2010
pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale  n.  108  dell'11  maggio  2010)
decise dal Garante per consentire, in attesa della definizione  della
predetta  attivita'  consultiva,  la  prosecuzione,   alle   medesime
condizioni, dei trattamenti di dati genetici gia' autorizzati; 
  Considerato che con nota del  3  maggio  2010,  il  Ministro  della
salute ha trasmesso all'Autorita'  copia  del  parere  del  Consiglio
superiore di sanita' previsto dall'art. 90 del Codice per il rilascio
di una nuova autorizzazione sostitutiva di quella vigente; 
  Considerato che all'esito della predetta  procedura  consultiva  e'
emersa la necessita' di svolgere ulteriori approfondimenti tecnici in
ordine alle indicazioni e ai  suggerimenti  formulati  dal  Consiglio
superiore di sanita'  riguardanti,  in  particolare,  le  definizioni
utilizzate  in  relazione  ai  quali  l'Autorita'  ritiene  opportuno
sentire nuovamente il Ministro della salute; 
  Ritenuto pertanto necessario, per permettere  nel  frattempo,  alle
medesime condizioni, la prosecuzione dei trattamenti di dati genetici
gia' autorizzati, differire ulteriormente l'efficacia  della  vigente
autorizzazione generale per il congruo periodo di sei mesi,  sino  al
31 dicembre 2010, cio' in quanto si ritiene che entro tale periodo di
tempo  saranno   completati   gli   approfondimenti   tecnici   sopra
menzionati; 
  Ritenuto, all'esito dell'esperienza applicativa  emersa  in  taluni
casi di contenzioso, che le espressioni contenute nell'autorizzazione
di cui vengono differiti gli effetti, e inerenti all'esercizio di  un
diritto in sede giudiziaria (punto  «2)  Ambito  di  applicazione»  e
punto «3) Finalita' del trattamento») devono intendersi  riferite  al
difensore, ai suoi collaboratori, alle parti e a ogni altro  soggetto
che effettui il trattamento per far valere o difendere un diritto  in
sede giudiziaria; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti; 
 
                              Delibera 
 
di differire ulteriormente di sei mesi, sino  al  31  dicembre  2010,
l'efficacia dell'autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  genetici
rilasciata, ai sensi dell'art. 90 del Codice,  il  22  febbraio  2007
(pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale 19  marzo  2007,  n.   65)   e
prorogata, da ultimo, sino al 30 giugno 2010 con delibera del Garante
del 27 aprile 2010. 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 giugno 2010 
 
                                   Il presidente e relatore: Pizzetti 
Il segretario generale: De Paoli