Premessa 
 
Con determinazione n. 6 del 15 novembre 2006 l'Autorita'  ha  fornito
indicazioni in ordine al procedimento di controllo sulle attestazioni
di qualificazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e
16 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34  e  dell'articolo  6,  comma  7,
lett. m) del d.lgs.  12  aprile  2006,  n.  163  (d'ora  innanzi,  il
"Codice"). 
In particolare, con la citata determinazione e' stato chiarito che il
procedimento di controllo sulle attestazioni mira  a  verificare  che
l'attestazione di qualificazione sia stata emessa nel pieno  rispetto
dei requisiti indicati nel predetto regolamento al  fine  di  evitare
l'immissione e la permanenza nel mercato di attestazioni  fondate  su
false documentazioni. Inoltre e' stato affermato che nel procedimento
de quo rileva il fatto oggettivo della mancanza  di  veridicita'  dei
documenti prodotti in sede di qualificazione e che tale  circostanza,
idonea ad incidere  sul  requisito  di  affidabilita'  professionale,
comporta la decadenza dell'attestazione (cosi' anche TAR Lazio,  sez.
III, 29 dicembre 2006, n. 16399).  E'  stato  poi  precisato  che  la
restituzione dell'attestazione di qualificazione alla  SOA  emittente
non  arresta  il  relativo  procedimento  di  controllo,   che   deve
concludersi con un accertamento  in  ordine  alla  veridicita'  della
documentazione presentata dall'impresa. 
L'Autorita' ha tuttavia evidenziato che la ricerca in ordine alla non
imputabilita' soggettiva dell'alterazione documentale  o  alla  buona
fede  nelle  dichiarazioni  rese  dall'impresa  che   ha   conseguito
l'attestazione acquista  rilevanza  ai  fmi  del  rilascio  di  nuova
attestazione. Cio' in quanto in caso  di  falso  non  imputabile,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1 lett. m), del d.P.R. n. 34 del  2000,
sussistera' il requisito di ordine generale di non  aver  reso  false
dichiarazioni  circa  il  possesso  dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di
qualificazione (cosi' anche Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2005, n.
129). 
Analogamente va considerata la situazione dell'impresa  nel  caso  in
cui la SOA, nell'ambito dell'istruttoria necessaria per  la  verifica
dei requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 15 del  d.P.R.
n. 34/2000, abbia riscontrato la falsita' dei documenti  prodotti  ed
abbia percio' negato il rilascio dell'attestato. 
Con la  presente  determinazione  l'Autorita'  intende  stabilire  le
regole del procedimento per  il  nulla  osta  al  rilascio  di  nuova
attestazione da parte delle SOA a seguito di istanza dell'impresa cui
sia stata dichiarata decaduta l'attestazione per falsa  dichiarazione
o cui sia stata negata l'attestazione per gli stessi motivi. 
 
    1. Durata del periodo di interdizione 
 
L'articolo 17 del d.P.R. n. 34/2000, recante i  requisiti  di  ordine
generale necessari ai fmi della qualificazione per  l'affidamento  di
lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro,  alla  lett.  m)
stabilisce il divieto ad ottenere l'attestazione per le  imprese  che
abbiano fornito dichiarazioni o documentazione non veritiere in  sede
di qualificazione,  senza  alcun  limite  temporale.  L'Autorita'  ha
suggerito al riguardo  un'indicazione  in  via  interpretativa  (cfr.
determinazioni n. 16/23-2001, n. 6/2004, n. 1/2005),  ritenendo  che,
in analogia con la fattispecie di  cui  all'articolo  75  del  d.P.R.
n.554/1999 (oggi articolo 38 del Codice),  la  sanzione  interdittiva
alla qualificazione operi per il periodo di un anno  dall'inserimento
nel casellario informatico della notizia della  falsa  dichiarazione.
Cio' in quanto la preclusione sine  die  all'attestazione  -  il  cui
possesso e' condizione  necessaria  nel  nostro  ordinamento  per  la
realizzazione di lavori pubblici - senza possibilita'  per  l'impresa
di  ottenere  una  nuova  attestazione,  risulterebbe  contraria   ai
principi di ragionevolezza e proporzionalita', oltre a comportare  un
ingiustificato differente apprezzamento del medesimo fatto laddove si
consideri che l'articolo 75, comma 1, lett. h) del d.P.R. n. 554/1999
ed ora l'articolo  38,  comma  1,  lett.  h)  del  Codice,  prevedono
espressamente  la  durata  annuale  con  riferimento  alla   sanzione
interdittiva dalla partecipazione alle  gare  d'appalto  in  caso  di
falsa dichiarazione, resa dai concorrenti, sulle condizioni rilevanti
per la partecipazione stessa. 
L'interpretazione proposta dall'Autorita' dell'articolo 17 del d.P.R.
n. 34/2000, non  contestata  dal  giudice  amministrativo  (cfr.  TAR
Lazio, sez. III, n. 6622/2006), trova ulteriore conforto anche  nelle
disposizioni in materia di qualificazione contenute nelle  previsioni
del regolamento di attuazione del Codice, ex articolo  5  del  d.lgs.
n.163/2006. In particolare, agli articoli 78 e 79 di tale  disciplina
e'  previsto  che,  in  caso  di   mancato   rilascio   o   decadenza
dell'attestazione per  falsa  documentazione,  con  riguardo  sia  ai
requisiti di ordine generale sia ai  requisiti  di  ordine  speciale,
l'effetto interdittivo al conseguimento  di  un  nuovo  attestato  e'
limitato ad un anno dall'iscrizione nel casellario  dell'informazione
relativa al falso, decorso il quale l'iscrizione perde efficacia. 
La   citata   previsione   regolamentare    costituisce    attuazione
dell'articolo 40 del Codice, concernente il sistema di qualificazione
dei soggetti esecutori  di  lavori  pubblici,  ove  e'  demandata  al
regolamento  la  defmizione  dei  requisiti  di  ordine  generale  in
conformita' all'articolo 38 e costituisce pertanto  attuazione  anche
dell'articolo 38, comma 1, lett. m-bis). 
La formulazione delle due norme sembrerebbe evidenziare una  parziale
difformita' che puo' tuttavia trovare una ratio tenendo  conto  delle
diverse  fattispecie  a  cui  si  riferiscono  le  due  disposizioni:
l'articolo 38  del  Codice  concerne  la  valutazione  dei  requisiti
generali effettuata in sede di ogni singola gara per l'affidamento di
tutti i contratti pubblici;  l'articolo  17  del  d.P.R.  n.  34/2000
attiene alla valutazione degli stessi requisiti  ai  diversi,  seppur
concorrenti, fmi del rilascio dell'attestazione di qualificazione SOA
la quale costituisce  condizione  necessaria  e  sufficiente  per  la
dimostrazione dell'esistenza dei requisiti  di  capacita'  tecnica  e
fmanziaria dell'impresa affidataria di lavori pubblici. 
Al fine pertanto di evitare il  rischio  di  una  irrazionalita'  del
quadro normativo, occorre fornire una lettura  coordinata  delle  due
norme: in tal senso  la  previsione  dell'articolo  38  lett.  m-bis)
sarebbe volta a consentire  di  pubblicizzare  a  tutte  le  stazioni
appaltanti   la   notizia   della   decadenza   dell'attestazione   e
parallelamente ad estendere a  tutti  gli  affidamenti  di  qualunque
contratto ricadente nel Codice  la  preclusione  alla  partecipazione
(cfr. parere n. 248/2008 "Se e' pacifico, infatti,  che  non  occorre
l'attestazione  di  qualificazione  per  partecipare  alle  gare  per
l'affidamento di servizi, e' comunque esigenza primaria  del  sistema
garantire che l'aspirante contraente della p.a. per l'affidamento  di
un appalto di servizi sia un soggetto moralmente affidabile, che  non
abbia  mai  reso  dichiarazioni  false  che   hanno   condotto   alla
sospensione  o  alla  revoca  dell'attestazione  SOA,   ben   potendo
verificarsi l'ipotesi che il prestatore di servizi sia in possesso di
un attestato di qualificazione SOA"). E' evidente,  inoltre,  che  in
virtu' dell'articolo  38,  comma  1,  lett.  m-bis),  il  divieto  di
partecipare alle procedure di affidamento di  contratti  pubblici  si
estende anche alle gare d'appalto di lavori di  importo  inferiore  a
150.000  euro,  per  le  quali   non   e'   richiesto   il   possesso
dell'attestato SOA. 
La previsione dell'articolo 38, comma 1, lett. m-bis), troverebbe una
sua  ratio  anche  nella  particolare  natura  dell'attestazione   di
qualificazione che ha un'efficacia prolungata nel tempo e puo' essere
soggetta a rinnovo anche prima della scadenza. Al  riguardo,  occorre
considerare che (come precisato dall'Autorita'  nella  determinazione
n. 5/2004) nel  casellario  informatico  sono  presenti,  oltre  alle
attestazioni in corso di validita', anche quelle non piu'  valide  in
quanto sostituite da quelle in corso di validita' oppure  ritirate  o
annullate e,  quindi,  per  ogni  impresa  qualificata  e'  possibile
conoscere non solo l'attestazione in corso di validita' ma  anche  lo
storico di quelle che non lo sono piu'. 
L'iscrizione  nel  casellario  della  decadenza  di  una  determinata
attestazione di qualificazione ha la fmalita' di  precisare  pertanto
che, ai fini della partecipazione, l'operatore non puo' avvalersi  di
un'altra attestazione storica anche se non scaduta. 
Cio' anche alla luce del fatto che l'attestazione  di  qualificazione
e' una "patente" abilitante la quale evidentemente  non  puo'  essere
che una  sola.  Una  duplicazione  di  attestazioni  per  i  medesimi
requisiti contrasterebbe con il principio di certezza del diritto. La
rinnovazione   dell'attestazione,   alla    scadenza    quinquennale,
rappresenta una nuova attestazione e il fatto che essa  possa  essere
chiesta anche prima della scadenza, ex  articolo  15  del  d.P.R.  n.
34/2000, per incrementi di classifiche e categorie, conferma  che  il
sistema presuppone l'esistenza di una  sola  attestazione  ("pertanto
deve  ritenersi  che  quando  un  soggetto  ...  chiede  un'ulteriore
attestazione per  il  riconoscimento  degli  stessi  o  di  superiori
requisiti  abilitativi,  il  rilascio  della   seconda   attestazione
costituisce rinuncia ... alla prima secondo il meccanismo del rinnovo
dell'attestazione", cfr. TAR Lazio, sez. III, 11  novembre  2009,  n.
11088). 
In altri termini con la disposizione dell'articolo 38, comma 1, lett.
m-bis)  il  legislatore  avrebbe  voluto  affermare  che  l'operatore
economico per essere abilitato a  partecipare  alle  gare  ha  sempre
bisogno di una nuova attestazione rilasciata  in  data  successiva  a
quella relativa alla data di inserimento nel casellario della notizia
della decadenza dell'attestazione. La nuova attestazione puo'  essere
ottenuta o a  seguito  della  "riabilitazione"  che  l'Autorita',  la
giurisprudenza ed il  regolamento  attuativo  hanno  individuato  nel
decorso di un periodo di un anno, trascorso il quale l'operatore puo'
essere riattestato, o nel caso di falso  non  imputabile,  in  quanto
ricorrerebbe il requisito di ordine generale di cui all'articolo  17,
comma  1,  lett.  m);  la  non  imputabilita'  deve  essere   provata
dall'interessato (cfr. Tar Lazio, sez. III, 2 febbraio 2009, n. 939). 
La ricostruzione del quadro  normativo  e  l'interpretazione  offerta
risultano maggiormente ragionevoli alla luce degli elementi necessari
per la  valutazione  in  ordine  alla  affidabilita'  delle  imprese.
Prospettare infatti  un'interpretazione  dell'articolo  38,  comma  1
lett.  m-bis),  ai  sensi  della  quale  la   produzione   di   false
dichiarazioni  o  falsa  documentazione  in  sede  di  qualificazione
determina l'interdizione dell'impresa sine die dalle gare  d'appalto,
oltre che contrario ai principi di ragionevolezza e proporzionalita',
comporterebbe un'ingiustificata  disparita'  di  valutazione  per  un
medesimo fatto (false dichiarazioni) e andrebbe in senso contrario al
rilevante ruolo che il decorso del tempo ha nell'apprezzamento  della
ricorrenza degli altri requisiti generali previsti  dall'articolo  38
del Codice, al  fine  di  verificare  se  l'esame  della  fattispecie
concreta  porti  a  ritenere  scarsamente  affidabile   il   soggetto
partecipante. 
Sulla  base  delle  considerazioni  svolte,  si  e'  dell'avviso   di
confermare che - nel caso in cui l'impresa abbia  reso  dichiarazioni
non veritiere in sede di rilascio dell'attestazione di qualificazione
- il divieto previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. m), del d.P.R.
n. 34/2000 in merito al rilascio dell'attestazione di qualificazione,
nonche' in merito all'esito positivo della verifica triennale,  opera
per il periodo di un anno e decorre dalla  data  di  inserimento  nel
casellario informatico dell'annotazione in ordine alle  dichiarazioni
non veritiere rese dall'impresa. 
Nucleo basilare per l'effetto  preclusivo  di  entrambe  le  norme  -
articolo 38, comma 1, lett. m-bis) e articolo 17, comma 1, lett. m) -
e' quindi l'iscrizione nel  casellario  di  apposita  annotazione  da
parte dell'Autorita' che pubblicizzi  le  false  dichiarazioni  o  la
produzione di falsa documentazione da parte dell'impresa: dal momento
dell'iscrizione decorre infatti il termine di un anno entro il  quale
ha efficacia la causa di esclusione  di  cui  all'articolo  38  lett.
m-bis) ed oltre  il  quale  l'impresa  potra'  richiedere  una  nuova
attestazione. 
Ne  consegue  che,  per  quanto  riguarda  l'ambito   relativo   alla
qualificazione, decorso il termine di un  anno  dall'inserimento  nel
casellario informatico ex articolo 27 del  d.P.R.  n.  34/2000  della
notizia della decadenza o del  diniego  dell'attestazione  per  false
dichiarazioni  o  per  la  presentazione  di  falsa   documentazione,
l'impresa interessata puo' stipulare  con  la  SOA  il  contratto  di
attestazione  e  conseguire  la  qualificazione  al   ricorrere   dei
presupposti previsti dal d.P.R. 34/2000. 
L'effetto preclusivo di un anno all'ottenimento dell'attestazione  di
qualificazione decorrente dalla data di  inserimento  nel  casellario
informatico    dell'informazione    in    ordine    alle    decadenza
dell'attestazione  per  dichiarazioni  non  veritiere  puo'  tuttavia
venire a cessare a seguito dell'accertamento della non imputabilita';
cio'  in  quanto  in  caso  di  falso  non   imputabile,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, lett. m),  del  d.P.R.  n.  34  del  2000,
sussistera' il requisito di ordine generale di non  aver  reso  false
dichiarazioni  circa  il  possesso   dei   requisiti   previsti   per
l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di
qualificazione. 
Di conseguenza occorre indicare  le  modalita'  del  procedimento  di
valutazione  dell'imputabilita'  o  meno  all'impresa   della   falsa
documentazione prodotta e/o delle dichiarazioni non veritiere rese in
fase  di  qualificazione  ed  individuare  il  soggetto  deputato  ad
effettuare tale valutazione. 
 
    2. Modalita' del procedimento e soggetto deputato a  valutare  la
non imputabilita' 
 
Il procedimento per la verifica della  "non  imputabilita'"  ha  come
presupposto l'iscrizione nel casellario della notizia della decadenza
o del diniego dell'attestazione per l'avvenuta presentazione di false
dichiarazioni e/o documentazioni. 
Le imprese  nei  cui  confronti  sia  stata  applicata  la  decadenza
dell'attestato SOA o il diniego dell'attestazione per  aver  prodotto
falsa  documentazione  o  reso  dichiarazioni  mendaci  in  fase   di
qualificazione possono presentare, infatti, istanza per ottenere  una
nuova attestazione e in tal modo l'impresa che ritenga di non  essere
responsabile  della  produzione  documentale  non  veritiera  ha   la
possibilita' di tornare ad operare nel settore dei contratti pubblici
in un momento anteriore alla scadenza del periodo interdittivo di  un
anno. 
In sede di istanza di nuovo contratto occorrera' che sia l'impresa  -
in qualita' di soggetto interessato ad ottenere il  rilascio  di  una
nuova attestazione - a dimostrare  la  sua  totale  estraneita'  alla
accertata alterazione documentale e/o falsa dichiarazione, posto  che
la richiesta di  riattestazione  implica  la  necessaria  valutazione
circa  l'eventuale  non   imputabilita'   all'impresa   della   falsa
documentazione prodotta e/o delle dichiarazioni non veritiere rese in
fase di qualificazione. 
La valutazione  dell'istanza  di  non  imputabilita'  e'  infatti  un
procedimento distinto rispetto al  procedimento  di  controllo  della
sussistenza oggettiva del falso, in quanto  si  basa  su  presupposti
diversi e  si  svolge,  altresi',  secondo  modalita'  e  criteri  di
valutazione differenti. 
Ragioni di  snellezza  e  di  semplificazione  consentono,  tuttavia,
nell'ipotesi in cui il procedimento di valutazione e di  accertamento
del falso in termini  oggettivi  venga  istruito  dall'Autorita',  di
rendere contestuale lo svolgimento di entrambi i procedimenti qualora
l'impresa, con apposita istanza, chieda che, in caso di  accertamento
della   non   veridicita'   dei   documenti    prodotti    ai    fini
dell'attestazione   e   conseguente   dichiarazione   di    decadenza
dell'attestato, sia valutata  altresi'  la  non  imputabilita'  della
falsa  documentazione  nei  propri   confronti.   In   un'ottica   di
economicita' procedimentale, la decisione in  merito  alla  eventuale
non  imputabilita'  del  falso,  da  adottare  contestualmente   alla
dichiarazione di decadenza dell'attestazione e solo  in  presenza  di
tutti gli elementi utili ai fini di una  compiuta  valutazione  della
singola  fattispecie,  consentirebbe  all'impresa  istante  di  poter
stipulare un nuovo contratto di attestazione  senza  dover  attendere
l'anno di interdizione. 
L'istanza di riattestazione da' quindi luogo ad un  procedimento  "di
secondo grado" diretto a valutare la  non  imputabilita'  all'impresa
della accertata falsita' di documenti e/o dichiarazioni.  Si  ritiene
che  il  soggetto  legittimato  a  compiere  tale   valutazione   sia
necessariamente  l'Autorita'  nella  sua  veste  di  organo  terzo  e
imparziale, in virtu' del suo  ruolo  di  garante  dell'efficienza  e
corretto  funzionamento  del  mercato,  nonche'  della  funzione   di
vigilanza  sul  sistema  di  qualificazione.  L'Autorita'  e'  dunque
destinataria  delle  istanze  di  nuova  attestazione  e  svolge   il
procedimento in contraddittorio sia con l'impresa interessata sia con
la SOA che ha rilasciato l'attestazione poi decaduta. 
Laddove  il  procedimento  avviato  dall'Autorita'  si  concluda  con
l'insussistenza dell'imputabilita', ne  sara'  data  pubblicita'  nel
casellario informatico. 
 
    3. Nozione di imputabilita' 
 
Occorre ora  definire  il  concetto  di  "imputabilita'  della  falsa
attestazione". 
Al riguardo si ritiene che l'imputabilita' all'impresa della falsita'
documentale,  che  preclude,  prima  del  decorso  di  un  anno,   il
conseguimento di  una  nuova  attestazione,  deve  essere  intesa  in
termini di riferibilita' soggettiva e oggettiva del fatto all'impresa
che ha compiuto l'azione con violazione degli ordinari parametri  dei
doveri di diligenza. 
L'impresa quale persona giuridica agisce peraltro per mezzo dei  suoi
organi, con i quali e' in rapporto di immedesimazione  funzionale  ed
organica.  E  dunque,  i   soggetti   rappresentativi   dell'impresa,
particolarmente quando sono posti  in  posizione  apicale  nella  sua
struttura organizzativa ed operativa, impersonano  l'impresa  stessa,
di modo che la colpevolezza di tali  soggetti  nella  commissione  di
determinati fatti comportanti misure sanzionatorie amministrative  e'
ad un tempo colpevolezza personale del soggetto  persona  fisica  che
materialmente ha commesso il fatto  e  colpevolezza  "organizzatoria"
dell'impresa nella cui sfera ricadono le conseguenze del fatto. 
Nel caso  di  fatti  antigiuridici  ricollegabili  alla  condotta  di
soggetti posti in posizione organica apicale, per i quali  pienamente
opera il principio di  identificazione  dell'organo  con  la  persona
giuridica di riferimento, l'imputazione del fatto all'impresa  e'  da
valutare con particolare rigore. Con riguardo ai fatti  commessi  dai
dipendenti l'ente e'  amministrativamente  responsabile  delle  false
dichiarazioni rese dai medesimi nel caso in cui il comportamento  sia
stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione  o
vigilanza;   tale   inosservanza   resta   esclusa,   insieme    alla
responsabilita', se l'ente dimostri di avere adottato ed  attuato  in
modo efficace, prima della  commissione  del  fatto,  un  modello  di
organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire  fatti  della
specie di quello verificatosi. 
Il modello strutturale dell'impresa deve prevedere, in relazione alla
natura e alla  dimensione  dell'organizzazione  nonche'  al  tipo  di
attivita'  svolta,  misure  idonee   a   garantire   lo   svolgimento
dell'attivita' nel rispetto della legge e  a  scoprire  ed  eliminare
tempestivamente situazioni di rischio. 
L'efficace attuazione del modello richiede, pertanto, il possesso  di
una serie di caratteristiche  funzionali  e  strutturali  quali:  una
verifica periodica e l'eventuale modifica dello  stesso  modello  ove
siano scoperte significative  violazioni  delle  prescrizioni  ovvero
quando intervengano mutamenti nell'organizzazione  o  nell'attivita';
ovvero  un  sistema  disciplinare  idoneo  a  sanzionare  il  mancato
rispetto delle misure indicate nel modello. 
La circostanza  che  la  produzione  documentale  non  veritiera  sia
riferibile al precedente amministratore  della  societa',  al  quale,
proprio per questo, sia stato revocato il mandato e che si  sia  poi,
comunque, dimesso dalla carica, non e' sufficiente  ad  escludere  la
imputabilita'   all'impresa   degli   atti    compiuti    da    detto
amministratore. 
Analoga considerazione in ordine alla riferibilita' all'impresa  deve
essere svolta anche qualora essa si  avvalga,  nei  rapporti  con  la
pubblica amministrazione, di un soggetto terzo, estraneo alla propria
organizzazione stabile, in quanto rileva unicamente il fatto  che,  a
seguito della valutazione da parte dell'impresa dell'opportunita'  di
ricorrere  ad  un  professionista  esterno  per   l'espletamento   di
determinati compiti, il terzo sia formalmente  qualificato  ad  agire
per conto e nell'interesse della stessa (cosi' anche TAR  Lazio,  sez
III, 29 aprile 2010, n. 8809).  L'impresa  non  e'  dunque  esonerata
–neanche in tale ipotesi - dal controllare le modalita'  con  cui  e'
svolto l'incarico, attese  le  conseguenze  ricollegabili  agli  atti
posti in essere dal soggetto terzo. 
In sostanza l'imputabilita' all'impresa di una produzione documentale
non  veritiera  utilizzata  ai  fini  del  conseguimento   da   parte
dell'impresa stessa di un'attestazione SOA puo' essere  esclusa  solo
quando la falsita' sia stata prodotta da  soggetti  terzi  totalmente
estranei all'impresa e sempre che la falsita' medesima  sia  maturata
al di fuori di  ogni  possibile  controllo  da  parte  della  stessa,
verificabile alla  stregua  degli  ordinari  parametri  di  diligenza
richiesti. Non si deve far riferimento ad una nozione  soggettiva  di
colpa, ma  ad  una  nozione  oggettiva  per  cui  la  colpa  consiste
nell'inosservanza  della  normale  diligenza,  intesa   come   sforzo
volitivo e tecnico da  parametrare  ad  obiettivi  canoni  sociali  e
professionali  di  condotta  (cosi'  anche  TAR  Lazio,   sez.   III,
n.8809/2010 cit.). 
Ulteriori e diverse interpretazioni  del  concetto  di  imputabilita'
rischiano di produrre effetti distorsivi della norma. In particolare,
la tesi  favorevole  ad  esprimere  l'imputabilita'  dell'impresa  in
termini esclusivamente penali, facendo coincidere la  responsabilita'
effettiva con la pronuncia di una sentenza di condanna definitiva  da
parte del giudice penale (pronuncia che spesso interviene in esito ai
processi nei diversi grado di appello), condurrebbe ad integrare  gli
estremi di cui all'articolo 17, comma 1,  lett.  c),  del  d.P.R.  n.
34/2000 [sentenza passata in giudicato o decreto penale  di  condanna
per reati incidenti sulla moralita' professionale dell'impresa],  che
configura  diversa   ed   ulteriore   ipotesi   di   preclusione   al
conseguimento dell'attestato  di  qualificazione.  Inoltre,  l'attesa
dell'accertamento in via defmitiva del  falso  e  della  colpevolezza
dell'autore della dichiarazione da parte dell'autorita' penale  trova
il suo  limite  nell'assenza  di  una  previsione,  nel  procedimento
amministrativo,  circa  la  pregiudizialita'  necessaria  dell'azione
penale rispetto a quella amministrativa  (cosi'  anche  Cons.  Stato,
sez. V, 18 gennaio 2006, n.122; TAR Lazio, sez. III, 18 aprile  2007,
n.3389), la quale e' volta  a  tutelare  tempestivamente  l'interesse
pubblico. 
La riferibilita' all'impresa  della  falsa  dichiarazione  e/o  falsa
documentazione richiede un'indagine caso per caso, con un livello  di
approfondimento tale  da  giungere  ad  un  ragionevole  giudizio  di
responsabilita' dell'impresa nel  senso  della  riconducibilita'  del
falso alla sfera volitiva o cognitiva dell' imprenditore. 
 
    4. Responsabilita' del cessionario per false  dichiarazioni  rese
dall'impresa cedente e/o per la produzione  di  falsa  documentazione
riferibile all'impresa cedente 
 
L'articolo 15, comma 9, del d.P.R. n. 34/2000 ammette  per  l'ipotesi
di trasferimento di azienda o di un ramo di  essa,  la  possibilita',
per  l'impresa   subentrante,   di   avvalersi   dei   requisiti   di
qualificazione posseduti dal cedente, eventualmente cumulandoli. 
Frequentemente si e' verificato che l'impresa cessionaria, attestata,
ha imputato la responsabilita' dei falsi alla cedente e, in tal caso,
occorre  valutare   se   possa   considerarsi   fatto   idoneo   alla
insussistenza  della  responsabilita'   dell'impresa   l'ipotesi   di
cessione d'azienda. 
Nella  fattispecie  al  cessionario  d'azienda  non   potra'   essere
addebitata, ai fini della  qualificazione,  la  produzione  di  falsa
documentazione proveniente dal cedente, qualora lo stesso cessionario
dimostri  l'impossibilita'   di   rilevare   il   falso   con   l'uso
dell'ordinaria diligenza. In sostanza  la  non  imputabilita'  potra'
escludersi non solo nei casi di collegamento societario, peraltro  da
valutarsi secondo i ricordati criteri di collegamento  strutturale  e
funzionale, ma in tutte le ipotesi in cui la falsita' sia agevolmente
rilevabile da parte del cessionario. 
Si conferma, inoltre, quanto gia' affermato nella determinazione n. 5
del 2003 per l'ipotesi di richiesta di qualificazione  di  un'impresa
che si avvalga dei requisiti di altra impresa cui sia stata annullata
o  dichiarata  decaduta  l'attestazione  SOA,   durante   l'anno   di
interdizione dalla partecipazione alle gare e  dalla  stipula  di  un
nuovo contratto di attestazione. In particolare, evidenti ragioni  di
garanzia    della    effettivita'    della    sanzione     costituita
dall'annullamento dell'attestazione SOA  impongono  di  estendere  il
divieto di acquisire la qualificazione durante l'anno di interdizione
dalle gare e dalla stipula di  un  nuovo  contratto  di  attestazione
anche alle imprese cessionarie,  conferitarie,  locatarie,  ecc.,  di
azienda o  di  ramo  proveniente  dall'impresa  direttamente  colpita
dall'annullamento dell'attestazione. 
Tale estensione del divieto opera nel senso di impedire che l'impresa
avente  causa  si  qualifichi,  in  tutto  o  in  parte,  utilizzando
requisiti di ordine speciale posseduti  originariamente  dall'impresa
dante causa colpita dall'interdizione. Gli organismi di attestazione,
al fine di verificare l'operativita' del divieto, oltre a  consultare
il casellario per riscontrare la presenza a carico della  cedente  di
eventuali  annotazioni  di   decadenza   dell'attestato   per   falsa
documentazione,  dovranno  accertare,  con  l'utilizzo  dei  supporti
informatici o presso la SOA della cedente, che non sia stato  avviato
il procedimento ex articolo 40, comma 9-ter del Codice. Tale verifica
deve  risultare  agli  atti  del  fascicolo   contenente   tutta   la
documentazione relativa all'attestazione dell'impresa anche  mediante
la stampa dell'avvenuta consultazione degli archivi  informatici.  Il
medesimo  divieto,  invece,  non  opera  qualora  la   qualificazione
dell'impresa avente  causa  si  fondi  esclusivamente  sui  requisiti
originariamente maturati in capo a quest'ultima, senza alcun apporto,
quindi, da parte dell'impresa direttamente colpita dal  provvedimento
di annullamento dell'attestazione. 
 
    5. Contenuti dell'istanza per il rilascio del nulla osta ai  fini
di una nuova attestazione 
 
L'istanza   puo'   essere   presentata   all'Autorita'   dal   legale
rappresentante dell'impresa, ovvero dal procuratore munito di mandato
risultante dalla stessa  istanza,  che  intenda  stipulare  un  nuovo
contratto di attestazione solo dopo aver ricevuto il provvedimento di
decadenza  dell'attestazione  per  falsa  dichiarazione   e/o   falsa
documentazione  e  la  relativa  comunicazione  di  annotazione   nel
casellario informatico,  salvo  i  casi  di  contestualita'  dei  due
procedimenti. 
L'impresa, a pena di improcedibilita', deve corredare  l'istanza  con
ogni  documentazione   idonea   a   comprovare   l'estraneita'   alla
alterazione documentale e l'impossibilita' della stessa di  conoscere
la falsita' della documentazione  o  della  dichiarazione  con  l'uso
della normale diligenza. 
L'impresa cessionaria deve corredare  la  propria  istanza  di  nuovo
contratto di  attestazione  della  documentazione  ritenuta  utile  a
dimostrare la propria non imputabilita' e l'estraneita' alle falsita'
riconducibili  alla  cedente,  nonche'   della   seguente   ulteriore
documentazione richiesta a pena di improcedibilita': 
 
1) atto di cessione  regolarmente  registrato  presso  la  Camera  di
  Commercio; 
2) documento consistente in atto allegato alla cessione  o  relazione
  giurata da cui risultino, laddove  non  esplicitamente  dettagliati
  nell'atto  di  cessione,  i  requisiti   materiali   (attrezzature,
  immobili,  personale,  direttore  tecnico,  ecc.)   e   immateriali
  acquisiti e  la  loro  consistenza  economica,  nonche'  il  prezzo
  pattuito  e  la  prova  dell'avvenuto  pagamento,   con   eventuale
  documentazione a corredo; 
3) atto pubblico richiesto a pena di nullita', con indicazione  degli
  elementi suindicati in quanto compatibili con la natura  dell'atto,
  in caso di donazione di azienda; 
4) relazione  da  cui  risulti  la  consistenza  dell'impresa   prima
  dell'acquisizione del ramo d'azienda; 
5) dichiarazione sostitutiva  del  legale  rappresentante,  ai  sensi
  dell'articolo   47   del   d.P.R.   n.   445/2000,   che    attesti
  l'esistenza/inesistenza   di   situazioni   di   controllo   o   di
  collegamento o di qualsiasi altro legame, diretto o indiretto,  con
  l'impresa cedente (specificando, in caso affermativo,  in  cosa  si
  concretizzi il collegamento o il legame con il soggetto  cedente  e
  perche' lo si ritenga ininfluente); 
6) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo n. 47 del d.P.R.
  n. 445/2000, del legale  rappresentante  e  del  direttore  tecnico
  nonche' dei soci, in merito allo stato di famiglia, con indicazione
  del coniuge, dei figli, dei genitori, dei fratelli e delle sorelle; 
7) visura camerale storica dell'impresa cessionaria. 
 
L'Autorita',  acquisita  la  documentazione  richiesta  a   pena   di
improcedibilita',  comunica  all'impresa  e  alla  SOA  l'avvio   del
procedimento. La documentazione a corredo dell'istanza non fa  venire
meno la facolta' dell'Autorita' di chiedere ulteriori integrazioni  o
chiarimenti in ragione di specifiche esigenze inerenti l'istruttoria. 
 
Sulla base di quanto sopra considerato 
 
                            IL CONSIGLIO 
 
Ritiene che 
1. decorso il termine di  un  anno  dall'inserimento  nel  casellario
  della notizia della decadenza o del diniego  dell'attestazione  per
  false dichiarazioni o per la presentazione di falsa documentazione,
  l'impresa interessata puo' attestarsi al ricorrere dei  presupposti
  previsti per il rilascio dell'attestazione di qualificazione; 
2. l'Autorita', in quanto organo terzo ed imparziale, e' il  soggetto
  deputato a ricevere e valutare l'istanza dell'impresa cui sia stata
  dichiarata decaduta o negata l'attestazione di  qualificazione  SOA
  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o  reso   dichiarazioni
  mendaci, volta al rilascio del nulla osta al fine di  ottenere  una
  nuova attestazione; 
3. l'accertamento in merito alla non  riferibilita'  all'impresa  del
  falso tiene  conto  della  nozione  civilistica  di  imputabilita',
  assumendo rilievo la commissione del  fatto  con  violazione  degli
  ordinari  parametri  di  diligenza;  in  tal  senso,  l'impresa  e'
  responsabile degli atti posti in essere da soggetti rappresentativi
  della stessa o da suoi dipendenti o da soggetti  terzi  formalmente
  qualificati ad agire per conto e nell'interesse dell'impresa,  come
  specificato nella presente determinazione; 
4. in caso di trasferimento di azienda o  di  un  ramo  di  essa,  la
  verifica e' volta ad accertare la  non  imputabilita'  al  soggetto
  cessionario della falsa documentazione  riconducibile  al  soggetto
  cedente o la buona fede dell'impresa cessionaria nell'utilizzo  dei
  requisiti dell'impresa cedente; 
5. si conferma il divieto stabilito con  la  determinazione  n.5/2003
  per effetto del quale  non  e'  ammissibile  la  qualificazione  di
  un'impresa che utilizzi i requisiti di altra impresa cui sia  stata
  dichiarata  decaduta  l'attestazione   SOA,   durante   l'anno   di
  interdizione dalla partecipazione alle gare e dalla stipula  di  un
  nuovo   contratto   di   attestazione,   fatto   salvo   l'avvenuto
  accertamento  della   non   imputabilita'   in   capo   all'impresa
  cessionaria; 
6. gli   organismi   di   attestazione,   al   fine   di   verificare
  l'operativita' del divieto di cui al precedente punto  5,  oltre  a
  consultare il Casellario per riscontrare la presenza a carico della
  cedente di eventuali annotazioni di  decadenza  dell'attestato  per
  falsa  documentazione,  dovranno  accertare,  con  l'utilizzo   dei
  supporti informatici o presso la SOA della  cedente,  che  non  sia
  stato avviato il procedimento ex art. 40, comma 9-ter  del  Codice.
  Tale verifica deve risultare agli  atti  del  fascicolo  contenente
  tutta la documentazione relativa all'attestazione dell'impresa. 
 
 
    Roma, 3 giugno 2010 
 
                                           Il Presidente: Giampaolino 
 
Il relatore: Calandra