IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn.  222  e  223  del  23
luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23  luglio  2004  n.
222 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004 nel
quale si designa il Direttore Generale della Giustizia  Civile  quale
responsabile del  registro  degli  organismi  deputati  a  gestire  i
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art   38   del   decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visto il Decreto  Dirigenziale  24  luglio  2006  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati
approvati i requisiti per l'iscrizione al  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma  dell'art.  5
comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222; 
  Visti i PPDG 5 maggio 2009, 14 ottobre  2009  e  10  dicembre  2009
d'iscrizione al n. 44 del registro degli organismi deputati a gestire
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art.  38   del   decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della «CAMERA ARBITRALE DI  ROMA»,
Azienda Speciale della «Camera di Commercio I.A.A. di ROMA», con sede
legale in Roma, via De' Burro' n. 147, C.F. e P.IVA 08790001005; 
  Vista l'istanza del 22 marzo 2010 prot. m. dg DAG 30 marzo 2010  n.
47471.E con la quale il dott. Andrea MONDELLO,  nato  a  Roma  il  18
luglio 1949, in  qualita'  di  legale  rappresentante  della  «CAMERA
ARBITRALE DI ROMA»,  Azienda  Speciale  della  «Camera  di  Commercio
I.A.A. di ROMA», ha chiesto l'inserimento  di  due  ulteriori  unita'
nell'elenco dei conciliatori (in via non esclusiva); 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1, lett. e) del D.M.  23  luglio
2004 n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che  individualmente
o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione; 
    che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f) del  D.M.  23  luglio
2004, n. 222, il conciliatore deve  dichiarare  la  disponibilita'  a
svolgere le funzioni di  conciliazione  per  l'organismo  che  avanza
l'istanza di iscrizione al registro; 
    che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. 23  luglio  2004,  n.
222, l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto  ad  allegare
alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano
disponibili allo svolgimento del servizio; 
  Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma
4, lett. a) e b) del citato D.M. 222/2004 per i conciliatori: 
 
    dott. BARTOLINI Gianluca, nato a Roma il 28 giugno 1966; 
    avv. CARRESE Carlo, nato a Roma il 19 novembre 1968; 
 
                              Dispone: 
 
  La modifica dei PPDG 5 maggio 2009, 14 ottobre 2009 e  10  dicembre
2009 d'iscrizione nel registro degli  organismi  deputati  a  gestire
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art   38   del   Decreto
Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 della «CAMERA  ARBITRALE  DI  ROMA»,
Azienda Speciale della «Camera di Commercio I.A.A. di ROMA», con sede
legale in Roma, via De' Burro' n.  147,  C.F.  e  P.IVA  08790001005,
limitatamente all'elenco dei conciliatori. 
  Dalla data del presente  provvedimento  l'elenco  dei  conciliatori
deve intendersi  ampliato  di  due  ulteriori  unita':  (in  via  non
esclusiva) dott. BARTOLINI Gianluca, nato a Roma il 28 giugno 1966  e
avv. CARRESE Carlo, nato a Roma il 19 novembre 1968. 
  Resta ferma l'iscrizione al n. 44del registro  degli  organismi  di
conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3,  comma  4  del
D.M. 222/2004. 
  L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le vicende modificative dei  requisiti,  dei  dati  e  degli  elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  Responsabile  del  registro  si  riserva   di   verificare   il
mantenimento  dei  requisiti  nonche'  l'attuazione   degli   impegni
assunti. 
 
    Roma, 16 giugno 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano