IL DIRETTORE GENERALE 
                             del Tesoro 
 
  Vista la legge 5 giugno 1990,  n.  135,  recante  il  programma  di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; 
  Vista la legge  4  dicembre  1993,  n.  492,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 2  ottobre  1993,  n.  396,  recante
disposizioni in materia di edilizia sanitaria; 
  Visto l'art. 4  del  decreto  del  27  ottobre  1990  e  successive
modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di  mutuo
regolate a tasso variabile di  cui  alle  leggi  sopramenzionate,  la
misura massima del tasso di interesse annuo  posticipato  applicabile
e' costituita dalla media aritmetica semplice  del  rendimento  medio
lordo dei titoli pubblici a reddito  fisso,  comunicato  dalla  Banca
d'Italia  e  dalla  media  mensile  aritmetica  semplice  dei   tassi
giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del  mercato
telematico dei depositi interbancari,  con  una  maggiorazione  dello
0,75; 
  Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive
modificazioni, e' stato stabilito che al dato come  sopra  calcolato,
arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo  0,05%  piu'
vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80; 
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998, il quale stabilisce
che il tasso che sostituisce il RIBOR e' l'EURIBOR; 
  Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il  dato
relativo al rendimento medio lordo  dei  titoli  pubblici  a  reddito
fisso riferito al mese di maggio 2010; 
  Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi  rilevato  sul
circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente  365/360  (EURIBOR
ACT/365) per il mese di maggio 2010; 
  Visto  che  i   parametri   suddetti,   da   utilizzarsi   per   la
determinazione del tasso di riferimento per  le  operazioni  previste
dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a: 
    rendimento medio lordo  dei  titoli  pubblici  a  reddito  fisso:
3,328%; 
    media  mensile  aritmetica   semplice   dei   tassi   giornalieri
dell'EURIBOR ACT/360 a  tre  mesi,  rilevato  sul  circuito  Reuters,
moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 0,696%; 
  Ritenuti validi i dati sopra indicati; 
  Considerato, inoltre, che alla media  mensile  aritmetica  semplice
dei tassi giornalieri  dell'EURIBOR  va  aggiunta  una  maggiorazione
dello 0,75; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche e integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo,
di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre  1993,  n.  492,
regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29
marzo 1999 e' pari al 2,40%. 
  In conseguenza, tenuto conto dello spread  dello  0,80,  la  misura
massima del tasso di interesse annuo posticipato per  il  periodo  1°
luglio-31 dicembre 2010 e' pari al 3,20%. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 luglio 2010 
 
                             Il direttore generale del Tesoro: Grilli