IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di  pubblica
sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  le
caratteristiche degli apparecchi da divertimento  ed  intrattenimento
che erogano vincite in denaro e,  in  particolare,  quelli  declinati
dalla  lettera  b)  del  medesimo  sesto  comma   che   si   attivano
esclusivamente in presenza  di  un  collegamento  ad  un  sistema  di
elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 14-bis, comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ai sensi  del  quale  sono  stati
individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi  e
congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; 
  Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, che introduce il prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi
e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; 
  Visto  l'art.  39,  comma  13-bis,  del  citato  decreto-legge   30
settembre 2003, n. 269, che  demanda  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS)
di stabilire con appositi provvedimenti: i periodi contabili  in  cui
e' suddiviso l'anno solare; le modalita' di calcolo del  PREU  dovuto
per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini  e
le modalita' con  cui  i  soggetti  passivi  d'imposta  effettuano  i
versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo;  le  modalita'
per l'utilizzo in compensazione del credito derivante  dall'eventuale
eccedenza dei versamenti  periodici  rispetto  al  prelievo  erariale
unico dovuto per l'intero anno solare; i termini e le  modalita'  con
cui i concessionari di rete, individuati ai sensi  dell'art.  14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo  stesso
comma 4, i dati relativi alle somme giocate nonche'  gli  altri  dati
relativi agli apparecchi da  intrattenimento  di  cui  all'art.  110,
comma 6, del T.U.L.P.S., da utilizzare per la determinazione del PREU
dovuto; 
  Visto l'art. 39-bis del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
che  demanda  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  di  stabilire  con
appositi decreti le modalita' di effettuazione della liquidazione del
PREU e del controllo dei relativi versamenti per  gli  apparecchi  da
intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; 
  Visto l'art. 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009,  n.  77,  che  prevede,  in  particolare,  che   il   Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, con propri decreti dirigenziali, possa attuare la  concreta
sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal
controllo remoto del gioco attraverso  videoterminali,  definendo  il
PREU applicabile con una aliquota massima  non  superiore  al  4  per
cento delle somme giocate,  con  la  possibilita'  di  graduare,  nel
tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente,  per  favorire
le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco; 
  Visto l'art. 4 del decreto direttoriale 6 agosto  2009,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 186 del  12  agosto  2009,  il  quale  ha
fissato le aliquote d'imposta per la  raccolta  di  gioco  effettuata
mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del
T.U.L.P.S., per il periodo che intercorre dal 2009 al 2014; 
  Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari  e
delle compensazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  18
luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate  di  competenza
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto il decreto direttoriale del 22 febbraio 2010 che disciplina i
requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui
all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S; 
  Considerata l'esigenza di dare attuazione alle deleghe  legislative
di cui agli articoli 39, comma 13-bis, e 39-bis del decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni,  per
la tipologia di apparecchi individuata dalla lettera  b)  del  citato
sesto comma dell'art. 110 del T. U.L.P.S.; 
  Considerato, altresi', che per gli apparecchi di cui all'art.  110,
comma  6,  lettera  b),  del  T.U.L.P.S.  AAMS   ha   rilasciato   ai
concessionari della rete telematica, in luogo del nulla osta  di  cui
all'art.  38,  comma  5,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
l'apposita autorizzazione alla installazione  prevista  dall'art.  3,
comma 2, del decreto direttoriale 6 agosto 2009. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  applicazione   delle   disposizioni
contenute nell'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003,  n.  326  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   con
riferimento al prelievo erariale unico  dovuto  sugli  apparecchi  di
gioco di cui  all'art.  110,  comma  6,  lettera  b),  del  T.U.L.P.S
individua: 
    a) i  periodi  contabili  in  cui  e'  suddiviso  l'anno  solare,
relativamente  ai  quali  i  soggetti  passivi  d'imposta  assolvono,
mediante versamenti periodici, il prelievo erariale unico; 
    b) le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per
ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; 
    c) i termini e le modalita' entro  i  quali  e  con  le  quali  i
soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti  periodici  ed  il
versamento annuale a saldo; 
    d) le modalita'  per  l'utilizzo  in  compensazione  del  credito
derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici  rispetto
al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; 
    e) i termini e le modalita' entro  i  quali  e  con  le  quali  i
concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art.  14-bis,  comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
640, comunicano i dati relativi alle somme giocate nonche' gli  altri
dati relativi agli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma  6,
lettera b), del T.U.L.P.S.. 
  2.  Il  presente  decreto,  in  applicazione   delle   disposizioni
contenute nell'art. 39-bis del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326,  definisce  altresi'  le  modalita'   di   effettuazione   della
liquidazione del prelievo erariale unico dovuto sugli  apparecchi  di
gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. e  del
controllo dei relativi versamenti. 
  3. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per: 
    a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
    b) aliquota d'imposta, l'aliquota applicata alla base  imponibile
per la determinazione del prelievo erariale dovuto, la cui misura  e'
fissata  in  base  a  quanto  disposto  dall'art.   4   del   decreto
direttoriale 6 agosto 2009, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  n.
186 del 12 agosto 2009; 
    c) allegato tecnico, il documento, parte integrante del  presente
decreto, contenente  i  criteri  per  la  determinazione  della  base
imponibile per ciascun periodo; 
    d)  apparecchio/i  o  apparecchio/i  di  gioco,  un   apparecchio
videoterminale  di  cui  all'art.  110,  comma  6,  lettera  b),  del
T.U.L.P.S., installato in un esercizio autorizzato; 
    e) base  imponibile,  importo  totale  della  raccolta  di  gioco
costituita dalle somme puntate per attivare ogni singola partita, con
riferimento alle modalita' previste nelle regole tecniche; 
    f) collocazione in magazzino, lo spostamento dell'apparecchio  di
gioco in  magazzino  secondo  le  apposite  procedure  amministrative
stabilite da AAMS; 
    g) concessionario/i, il concessionario della rete  telematica  di
cui all'art. 14-bis,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 640  del  1972,  per  il  controllo  remoto  del  gioco
mediante gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma
6, lettera b), del T.U.L.P.S.; 
    h) concessione, l'istituto attraverso il  quale  AAMS  affida  le
attivita' e le funzioni pubbliche per l'attivazione e  la  conduzione
operativa della rete per la  gestione  telematica  del  gioco  lecito
mediante  apparecchi  di  gioco  nonche'  le  attivita'  e   funzioni
connesse; 
    i) PREU, il prelievo erariale unico dovuto  sugli  apparecchi  di
gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S; 
    j) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di
trasmissione  dati,  attivata  dal  concessionario  ed  affidata   in
conduzione al concessionario stesso, che collega  gli  apparecchi  di
gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema
centrale di AAMS; 
    k) sistema di contabilita',  la  porzione  del  sistema  centrale
contenente  l'insieme  dei  sistemi  informatici,  che  raccoglie  ed
elabora i dati contabili per monitorare la contabilita' complessiva e
di dettaglio del sistema di gioco; 
    l) sistema di gioco, la piattaforma tecnologica per l'offerta  di
gioco  che  consente  il  controllo  remoto  del   gioco   attraverso
apparecchi di gioco in ambienti dedicati; 
    m)  sistema  centrale,  una  componente  del  sistema  di   gioco
costituita dall'insieme  dei  sistemi  informatici  che  permette  la
gestione ed il controllo del sistema di contabilita'.