IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro e, in particolare, quelli declinati dalla lettera b) del medesimo sesto comma che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; Visto l'art. 39, comma 13-bis, del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire con appositi provvedimenti: i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare; le modalita' di calcolo del PREU dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo; le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4, i dati relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., da utilizzare per la determinazione del PREU dovuto; Visto l'art. 39-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire con appositi decreti le modalita' di effettuazione della liquidazione del PREU e del controllo dei relativi versamenti per gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; Visto l'art. 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che prevede, in particolare, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, possa attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, definendo il PREU applicabile con una aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme giocate, con la possibilita' di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco; Visto l'art. 4 del decreto direttoriale 6 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 186 del 12 agosto 2009, il quale ha fissato le aliquote d'imposta per la raccolta di gioco effettuata mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., per il periodo che intercorre dal 2009 al 2014; Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto direttoriale del 22 febbraio 2010 che disciplina i requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S; Considerata l'esigenza di dare attuazione alle deleghe legislative di cui agli articoli 39, comma 13-bis, e 39-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, per la tipologia di apparecchi individuata dalla lettera b) del citato sesto comma dell'art. 110 del T. U.L.P.S.; Considerato, altresi', che per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. AAMS ha rilasciato ai concessionari della rete telematica, in luogo del nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'apposita autorizzazione alla installazione prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto direttoriale 6 agosto 2009. Decreta: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S individua: a) i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare, relativamente ai quali i soggetti passivi d'imposta assolvono, mediante versamenti periodici, il prelievo erariale unico; b) le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; c) i termini e le modalita' entro i quali e con le quali i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo; d) le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; e) i termini e le modalita' entro i quali e con le quali i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, comunicano i dati relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S.. 2. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, definisce altresi' le modalita' di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. e del controllo dei relativi versamenti. 3. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per: a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) aliquota d'imposta, l'aliquota applicata alla base imponibile per la determinazione del prelievo erariale dovuto, la cui misura e' fissata in base a quanto disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale 6 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 186 del 12 agosto 2009; c) allegato tecnico, il documento, parte integrante del presente decreto, contenente i criteri per la determinazione della base imponibile per ciascun periodo; d) apparecchio/i o apparecchio/i di gioco, un apparecchio videoterminale di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., installato in un esercizio autorizzato; e) base imponibile, importo totale della raccolta di gioco costituita dalle somme puntate per attivare ogni singola partita, con riferimento alle modalita' previste nelle regole tecniche; f) collocazione in magazzino, lo spostamento dell'apparecchio di gioco in magazzino secondo le apposite procedure amministrative stabilite da AAMS; g) concessionario/i, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, per il controllo remoto del gioco mediante gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S.; h) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida le attivita' e le funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di gioco nonche' le attivita' e funzioni connesse; i) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S; j) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS; k) sistema di contabilita', la porzione del sistema centrale contenente l'insieme dei sistemi informatici, che raccoglie ed elabora i dati contabili per monitorare la contabilita' complessiva e di dettaglio del sistema di gioco; l) sistema di gioco, la piattaforma tecnologica per l'offerta di gioco che consente il controllo remoto del gioco attraverso apparecchi di gioco in ambienti dedicati; m) sistema centrale, una componente del sistema di gioco costituita dall'insieme dei sistemi informatici che permette la gestione ed il controllo del sistema di contabilita'.