IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanita' (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino piu' ambiti territoriali regionali; Tenuto conto che ogni attivita', comunque denominata, che puo' avere effetti diretti sulla salute, puo' essere svolta solo da operatori in possesso di adeguata e comprovata preparazione e competenza; Preso atto del diffondersi, durante la stagione balneare, lungo i litorali, dell'offerta di massaggi da parte di ambulanti; Considerato che, nell'esecuzione dell'attivita' di cui trattasi, l'igiene personale dell'operatore e, in particolare, l'igiene delle mani e' fondamentale per prevenire la trasmissione di infezioni cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi; Considerato, altresi', che nell'attivita' in questione vengono spesso utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri prodotti, la cui composizione e la cui origine non sono note e che potrebbero generale fenomeni di fotosensibilizzazione della pelle, anche in considerazione dell'ambiente in cui vengono applicati, nonche' altre affezioni cutanee; Considerato, per le ragioni sopra esplicitate, che il particolare contesto in cui detta attivita' si svolge non garantisce il rispetto di adeguate condizioni igieniche, ne' l'erogazione della prestazione in ambiente appropriato; Ritenuta sussistente la necessita' e l'urgenza di adottare - limitatamente alla stagione balneare in corso - disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica; Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»; Ordina: Art. 1 1. Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonche' nelle vicinanze degli stessi, e' vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti.