IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante
«Istituzione del servizio sanitario nazionale»,  che  attribuisce  al
Ministro della sanita'  (ora  della  salute)  il  potere  di  emanare
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e  di  polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso  comprendente  piu'
regioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili  e
urgenti in materia  in  caso  di  emergenze  sanitarie  o  di  igiene
pubblica che interessino piu' ambiti territoriali regionali; 
  Tenuto conto che ogni  attivita',  comunque  denominata,  che  puo'
avere effetti diretti  sulla  salute,  puo'  essere  svolta  solo  da
operatori  in  possesso  di  adeguata  e  comprovata  preparazione  e
competenza; 
  Preso atto del diffondersi, durante la stagione balneare,  lungo  i
litorali, dell'offerta di massaggi da parte di ambulanti; 
  Considerato che, nell'esecuzione dell'attivita'  di  cui  trattasi,
l'igiene personale dell'operatore e, in particolare,  l'igiene  delle
mani e' fondamentale  per  prevenire  la  trasmissione  di  infezioni
cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi; 
  Considerato, altresi',  che  nell'attivita'  in  questione  vengono
spesso utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri  prodotti,  la
cui composizione e la cui origine non  sono  note  e  che  potrebbero
generale fenomeni di  fotosensibilizzazione  della  pelle,  anche  in
considerazione dell'ambiente in cui vengono applicati, nonche'  altre
affezioni cutanee; 
  Considerato, per le ragioni sopra esplicitate, che  il  particolare
contesto in cui detta attivita' si svolge non garantisce il  rispetto
di adeguate condizioni igieniche, ne' l'erogazione della  prestazione
in ambiente appropriato; 
  Ritenuta sussistente  la  necessita'  e  l'urgenza  di  adottare  -
limitatamente  alla  stagione  balneare  in  corso   -   disposizioni
cautelari a tutela della salute pubblica; 
  Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010,  recante  «Delega  di
attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza
dell'amministrazione,  al  Sottosegretario  di  Stato  on.  Francesca
Martini»; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Lungo i litorali marini,  lacustri  e  fluviali,  nonche'  nelle
vicinanze degli stessi,  e'  vietato  offrire,  a  qualsiasi  titolo,
prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici  o
terapeutici da parte di soggetti ambulanti.