LA COMMISSIONE Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari"(di seguito: decreto n. 252 del 2005); Visto l'art. 18, comma 2 del decreto, che dispone che la COVIP e' istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare; Visto l'art. 4, comma 3 del decreto n. 252 del 2005) che attribuisce alla COVIP la competenza ad autorizzare l'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a h), nonche' il compito di regolamentare le modalita' di presentazione dell'istanza di autorizzazione, i documenti da allegare alla stessa e i termini per il rilascio dell'autorizzazione; Visto l'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto n. 252 del 2005 che prevede che il riconoscimento della personalita' giuridica consegua, per i fondi che ne abbiano fatto istanza, al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' adottato dalla COVIP; Visto l'art. 19, comma 2, lett. b) del decreto n. 252 del 2005, nella parte in cui prevede che la COVIP approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3 e delle altre condizioni richieste dal decreto stesso, valutandone anche la compatibilita' rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; Visto l'art. 19, comma 2, lett. b) del decreto n. 252 del 2005, nella parte in cui riconosce alla COVIP la facolta' di individuare procedure di autorizzazione semplificate, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva; Visto l'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 che prevede l'iscrizione delle forme pensionistiche complementari nell'apposito Albo tenuto a cura della COVIP; Visto l'art. 15-bis del decreto n. 252 del 2005, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, e in particolare il comma 1 che attribuisce alla COVIP il compito di autorizzare le forme pensionistiche complementari ivi indicate allo svolgimento all'estero di attivita' transfrontaliera; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 23, comma 2 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 (di seguito: legge n. 262 del 2005) che prevede che si tenga conto, nella definizione del contenuto degli atti di regolamentazione generale, del principio di proporzionalita' inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari; Visto l'art. 23, comma 3 della legge n. 262 del 2005 che richiede che si sottoponga a revisione periodica il contenuto degli atti di regolazione adottati; Viste le Direttive generali alle forme pensionistiche complementari adottate dalla COVIP con deliberazione del 28 giugno 2006; Visti gli Schemi di statuto, di regolamenti e di Nota informativa adottati dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006; Visto il Regolamento sulle modalita' di adesione alle forme pensionistiche complementari adottato con deliberazione COVIP del 29 maggio 2008; Visto il Regolamento relativo all'istituzione del Registro dei fondi pensione dotati di personalita' giuridica, adottato dalla COVIP con deliberazione del 28 novembre 2007; Visto il Regolamento sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione, adottato dalla COVIP con deliberazione del 22 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni; Visto il Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali e all'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, adottato dalla COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003; Visto il Regolamento sulle procedure relative alle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti, adottato dalla COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003; Visto il Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione preesistenti, adottato dalla COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003; Visto il Regolamento sulle procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto n.252 del 2005, adottato dalla COVIP con deliberazione del 30 novembre 2006; Ritenuto di dover procedere a una revisione dei Regolamenti recanti le procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione e per l'approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari, al fine di adeguare il contenuto degli stessi alle sopravvenute disposizioni normative; Rilevata l'opportunita' di avvalersi per le procedure di modifiche degli statuti e dei regolamenti della facolta', prevista dall'art. 19, comma 2, lett. b) del decreto n. 252 del 2005, di individuare procedure di autorizzazione semplificate, in funzione del contenuto delle modifiche stesse nonche', per i fondi pensione preesistenti, delle caratteristiche dimensionali di tali fondi in termini di iscritti; Tenuto conto dell'esigenza di definire le procedure inerenti a processi di fusione e cessione riguardanti forme pensionistiche complementari; Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 5 marzo 2010; ADOTTA il seguente Regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente sezione si applica ai fondi pensione di cui all'art. 4, comma 1 del decreto n.252 del 2005 (di seguito: fondi pensione negoziali).