IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a  norma  del  comma
13, dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  agosto  2008,  registrato   dall'Ufficio
Centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio  n.  803  in
data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Visto il decreto con il quale la societa' CSL Behring GMBH e' stata
autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Privigen; 
  Vista  la  domanda  con  la  quale   la   ditta   ha   chiesto   la
riclassificazione  delle  confezioni  da  100  mg/ml  soluzione   per
infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 3 flaconcini da 100 ml  e
da 200 ml; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
dell'1° e 2 luglio 2010; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale PRIVIGEN  (immunoglobulina  umana)  nelle  confezioni
sotto indicate e' classificato come segue: 
  Confezione: 
    100 mg/ml - soluzione per  infusione  uso  endovenoso  flaconcino
(vetro); 
    3 flaconcini da 100 ml -  A.I.C.  n.  039712056/E  (in  base  10)
15VX9S (in base 32); 
    classe di rimborsabilita': «C»; 
  Confezione: 
    100 mg/ml - soluzione per  infusione  uso  endovenoso  flaconcino
(vetro); 
    3 flaconcini da 200 ml -  A.I.C.  n.  039712068/E  (in  base  10)
15VXB4 (in base 32); 
    classe di rimborsabilita': «C».