IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222  e
223 del 23 luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale  23
luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  197  del
23 agosto 2004, nel quale si  designa  il  Direttore  generale  della
Giustizia civile quale  responsabile  del  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visto il decreto  dirigenziale  24  luglio  2006  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati
approvati  i  requisiti  di  accreditamento  dei  soggetti  ed   enti
abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4,  comma
4, lettera a) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; 
  Visti i PPDG 1° ottobre 2009 e 27 gennaio 2010 con i quali e' stato
disposto l'accreditamento dell'associazione «A.C.A.M. -  Associazione
per la conciliazione l'Arbitrato e la Mediazione», con sede legale in
Napoli, Riviera di Chiaia n. 72, codice fiscale n. 95120040639, tra i
soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di  formazione  previsti
dall'art.  4,  comma  4,  lettera  A)  e  10  comma  5  del   decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222. 
  Vista l'istanza del 19 aprile 2010, prot. m dg DAG 16  giugno  2010
n. 86060. E con la quale il dott. Fausto Luigi Merola, nato a  Napoli
il  16   marzo   1965,   in   qualita'   di   legale   rappresentante
dell'associazione  «A.C.A.M.  -  Associazione  per  la  conciliazione
l'Arbitrato e la  Mediazione»,  ha  chiesto  la  cancellazione  della
predetta associazione dall'elenco dei soggetti e degli enti abilitati
a tenere corsi di formazione; 
  Atteso che, preso atto della volonta'  espressa  dal  dott.  Fausto
Luigi Merola, nato a Napoli il 16 marzo 1965, occorre procedere  alla
cancellazione  dell'associazione  «A.C.A.M.  -  Associazione  per  la
conciliazione l'Arbitrato e la Mediazione» dall'elenco dei soggetti e
degli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti  dall'art.
4, comma 4, lettera A) e 10  comma  5  del  decreto  ministeriale  23
luglio 2004, n. 222; 
 
                               Dispone 
 
la  cancellazione,   a   domanda,   dell'associazione   «A.C.A.M.   -
Associazione per la conciliazione l'Arbitrato e la  Mediazione»,  con
sede legale in Napoli, Riviera di Chiaia n.  72,  codice  fiscale  n.
95120040639, dall'elenco dei soggetti e degli enti abilitati a tenere
corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera  A)  e  10
comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222. 
  La cancellazione decorre dalla data del presente provvedimento. 
    Roma, 24 giugno 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano