IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 77-bis, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui e' previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 77-bis del citato decreto-legge n. 112/2008; Visto l'art. 77-bis, comma 14, terzo periodo, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, nella legge n. 133/2008, in cui e' previsto che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno; Ravvisata l'opportunita' di procedere - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 77-bis, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge n. 112/2008 - all'emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7 del suddetto art. 77-bis e, successivamente, all'emanazione del decreto relativo al prospetto e alle modalita' - per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno e alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno; Visto il comma 5, dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008 che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista e pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli risultanti dai conti consuntivi; Visto il comma 3, dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008 che introduce, ai fini della individuazione del concorso alla manovra di ogni ente, le percentuali di variazione dei saldi finanziari di competenza mista registrati nell'anno 2007, determinate in funzione del segno del saldo stesso ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilita' 2007; Visto il comma 7-bis, dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008, introdotto dall'art. 2, comma 41, lettera b), della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria 2009), che esclude dal saldo finanziario di cui sopra gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' gli impegni di spesa di parte corrente e i pagamenti in conto capitale connessi alle predette risorse provenienti dallo Stato; Visto il comma 4-novies, dell'art. 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42, che ha espressamente equiparato, ai fini del patto di stabilita' interno, gli interventi realizzati dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali e' intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile - di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli interventi di cui al citato comma 7-bis, dell'art. 77-bis; Visto il comma 9, lettera a), dell'art. 7-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che ha abrogato il comma 8, dell'art. 77-bis, come sostituito dall'art. 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria per l'anno 2009, che prevedeva l'esclusione dal saldo finanziario delle risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali e dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie effettuate dalle suddette societa', qualora quotate sui mercati regolamentati, nonche' le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, se tali risorse erano destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito; Visto il comma 10, dell'art. 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, che ha previsto, per tutti gli enti locali che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009 e, cioe', in vigenza del comma 8, dell'art. 77-bis, escludendo le entrate straordinarie di cui sopra sia dalla base di calcolo che dai risultati utili per la verifica del rispetto patto di stabilita' interno 2009, la possibilita' di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del predetto comma 8; Visto il comma 4-quinquies, dell'art. 4 del decreto-legge n. 2/2010, che ha fornito un'interpretazione autentica del comma 10, dell'art. 7-quater, disponendo che gli enti che hanno operato l'esclusione delle citate entrate straordinarie nell'anno 2009 sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011; Visto il comma 9-bis, dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lettera b), del decreto-legge n. 2/2010, che, a partire dal 2009, prevede per gli enti che, nell'anno 2007, hanno percepito dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da societa' quotate sui mercati regolamentati operanti nei settore dei servizi pubblici locali, presentano un saldo di competenza mista positivo o pari a 0 (ai sensi del comma 3, lettera b), del citato art. 77-bis) ed hanno rispettato il patto per lo stesso anno, le percentuali indicate nel citato comma 3, lettera b), si applicano non piu' al saldo di competenza mista 2007, ma alla media dei saldi relativi al quinquennio 2003-2007, calcolati sempre in termini di competenza mista, ai sensi del successivo comma 5, dell'art. 77-bis e con riferimento ai dati desunti dai conti consuntivi; Visto il comma 6, dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008 che, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, stabilisce per gli enti che presentano un saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo, che lo stesso saldo deve essere migliorato nella misura risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3, lettere a) e d), a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno il patto di stabilita' interno per l'anno 2007; Visto il comma 7, dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008 che stabilisce che, per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per gli enti con un saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo, lo stesso saldo di competenza mista 2007 puo' essere peggiorato nella misura risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3, lettere b) e c), a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno il patto di stabilita' per l'anno 2007; Visto il comma 4-septies, lettera a), dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 2/2010 che introduce il comma 7-quater, all'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008 che esclude sia dal saldo finanziario 2007, assunto a base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo 2010, che dal saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo, le risorse provenienti, direttamente o indirettamente dall'Unione europea, nonche' le corrispondenti spese correnti ed in conto capitale; Visto il comma 4-septies, lettera a), dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 2/2010 che introduce il comma 7-quinquies, all'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008 che prevede che qualora l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal summenzionato comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo se la comunicazione e' effettuata nell'ultimo quadrimestre; Visto il comma 11, dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112/2008 che ha introdotto la facolta', per le regioni, di «adattare» le regole e i vincoli posti dalla normativa nazionale (art. 77-bis), sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali, in relazione alle diverse situazioni finanziarie degli enti locali compresi nel proprio territorio, fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente sulla base delle regole statali del patto di stabilita' interno per gli enti locali; Visto il comma 7, dell'art. 7-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 che, ai fini dell'applicazione del comma 11, dell'art. 77-ter, stabilisce che ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo del patto di stabilita' interno per gli anni 2009-2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali; Ritenuto opportuno che, in assenza di specifiche disposizioni legislative e al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria per il bilancio pluriennale 2010-2012, l'obiettivo programmatico per l'anno 2012 possa essere determinato nella stessa misura dell'obiettivo programmatico individuato per l'anno 2011; Visto il comma 17, dell'art. 77-bis dello stesso decreto-legge n. 112/2008 che prevede per gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno a partire, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dei conti consuntivi, rispettivamente degli esercizi 2008 e 2009; Considerato che nel 2007 non sono stati istituiti nuovi enti con obbligo di assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 giugno 2010; Decreta: Articolo unico 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per il triennio 2010/2012 di cui al comma 14, dell'art. 77-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalita' ed i prospetti definiti nell'allegato A al presente decreto. 2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Gli enti locali che, ai sensi del comma 11, dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112/2008 e del comma 7, dell'art. 7-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, rideterminano i propri obiettivi, provvedono a trasmettere i nuovi obiettivi, secondo le modalita' di cui al comma 2, entro 15 giorni dalla loro rideterminazione. 4. Le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 14, dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, inadempienti al patto di stabilita' interno. 5. Terminato l'anno di riferimento non e' piu' consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2010, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate esclusivamente tramite il sistema web di cui al comma 2 entro e non oltre il 31 dicembre 2010. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - provvede, previa comunicazione all'ANCI e all'aggiornamento degli allegati del presente decreto a seguito di nuovi interventi normativi volti a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 2010 Il ragioniere generale dello Stato: Canzio