IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 77-bis, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, nella legge  6  agosto  2008,  n.
133, in cui e' previsto che, per il  monitoraggio  degli  adempimenti
del  patto  di  stabilita'  interno,  le  province  e  i  comuni  con
popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine  del
periodo di riferimento,  utilizzando  il  sistema  web  appositamente
previsto   per   il   patto   di   stabilita'   interno   nel    sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,  le  informazioni  riguardanti   le
risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto  e
con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto
e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato  per
ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7  dell'art.  77-bis  del  citato
decreto-legge n. 112/2008; 
  Visto l'art. 77-bis, comma 14, terzo periodo, del decreto-legge  n.
112/2008, convertito, nella legge n. 133/2008, in cui e' previsto che
la mancata trasmissione del prospetto  dimostrativo  degli  obiettivi
programmatici  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato   costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere - al fine di dare  attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 77-bis, comma 14, secondo  periodo,
del  decreto-legge  n.  112/2008   -   all'emanazione   del   decreto
ministeriale concernente  il  prospetto  dimostrativo  dell'obiettivo
determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e  7  del  suddetto
art. 77-bis e, successivamente, all'emanazione del  decreto  relativo
al prospetto e alle modalita' - per il monitoraggio degli adempimenti
del patto di stabilita' interno e alla verifica  del  rispetto  degli
obiettivi del patto di stabilita' interno; 
  Visto il comma 5, dell'art. 77-bis del  decreto-legge  n.  112/2008
che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate  finali  e  le
spese finali, calcolato in termini di competenza mista  e  pari  alla
somma  algebrica  degli  importi  risultanti  dalla  differenza   tra
accertamenti ed impegni, per la parte corrente e dalla differenza fra
incassi e pagamenti, per  la  parte  in  conto  capitale,  al  netto,
rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti
e delle spese derivanti dalle concessioni  di  crediti,  considerando
come valori di riferimento quelli risultanti dai conti consuntivi; 
  Visto il comma 3, dell'art. 77-bis del  decreto-legge  n.  112/2008
che introduce, ai fini della individuazione del concorso alla manovra
di ogni ente, le percentuali di variazione dei  saldi  finanziari  di
competenza mista registrati nell'anno 2007, determinate  in  funzione
del segno del saldo stesso ed in funzione del rispetto o  meno  delle
regole del patto di stabilita' 2007; 
  Visto  il  comma  7-bis,  dell'art.  77-bis  del  decreto-legge  n.
112/2008, introdotto dall'art. 2, comma 41, lettera b),  della  legge
22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria  2009),  che  esclude  dal
saldo finanziario  di  cui  sopra  gli  accertamenti,  per  la  parte
corrente, e le riscossioni, per la parte  in  conto  capitale,  delle
risorse provenienti dallo  Stato  per  l'attuazione  delle  ordinanze
emanate dal Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  a  seguito  di
dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' gli impegni di  spesa
di parte corrente e i  pagamenti  in  conto  capitale  connessi  alle
predette risorse provenienti dallo Stato; 
  Visto il comma 4-novies, dell'art. 4 del decreto-legge  25  gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010,
n. 42,  che  ha  espressamente  equiparato,  ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno, gli interventi realizzati dagli  enti  locali  in
relazione  allo  svolgimento  delle  iniziative  per  le   quali   e'
intervenuta la dichiarazione di  grande  evento  e  rientranti  nella
competenza del Dipartimento della protezione civile - di cui all'art.
5-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.   343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401  -
agli interventi di cui al citato comma 7-bis, dell'art. 77-bis; 
  Visto il comma 9, lettera a), dell'art. 7-quater, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33, che ha abrogato il  comma  8,  dell'art.  77-bis,
come sostituito dall'art.  2,  comma  41,  lettera  c),  della  legge
finanziaria per l'anno 2009, che  prevedeva  l'esclusione  dal  saldo
finanziario delle risorse derivanti dalla cessione di azioni o  quote
di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali e  dalla
distribuzione di dividendi determinati  da  operazioni  straordinarie
effettuate dalle  suddette  societa',  qualora  quotate  sui  mercati
regolamentati,  nonche'  le  risorse  derivanti  dalla  vendita   del
patrimonio  immobiliare,  se  tali  risorse  erano   destinate   alla
realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito; 
  Visto il comma 10, dell'art. 7-quater del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, che ha previsto, per tutti  gli  enti  locali  che  hanno
approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009 e,  cioe',  in  vigenza
del comma 8, dell'art. 77-bis, escludendo le entrate straordinarie di
cui sopra sia dalla base di calcolo che dai risultati  utili  per  la
verifica  del  rispetto  patto  di  stabilita'   interno   2009,   la
possibilita'  di  avvalersi  del  nuovo  quadro  normativo  delineato
dall'abrogazione del predetto comma 8; 
  Visto il  comma  4-quinquies,  dell'art.  4  del  decreto-legge  n.
2/2010, che ha fornito un'interpretazione  autentica  del  comma  10,
dell'art.  7-quater,  disponendo  che  gli  enti  che  hanno  operato
l'esclusione delle citate entrate straordinarie nell'anno  2009  sono
tenuti ad operare la stessa esclusione anche  per  gli  anni  2010  e
2011; 
  Visto  il  comma  9-bis,  dell'art.  77-bis  del  decreto-legge  n.
112/2008, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies,  lettera  b),
del decreto-legge n. 2/2010, che, a partire dal 2009, prevede per gli
enti che, nell'anno 2007,  hanno  percepito  dividendi  derivanti  da
operazioni straordinarie poste in  essere  da  societa'  quotate  sui
mercati regolamentati  operanti  nei  settore  dei  servizi  pubblici
locali, presentano un saldo di competenza mista positivo o pari  a  0
(ai sensi del comma 3, lettera b), del citato art. 77-bis)  ed  hanno
rispettato il patto per lo stesso anno, le percentuali  indicate  nel
citato comma 3, lettera  b),  si  applicano  non  piu'  al  saldo  di
competenza  mista  2007,  ma  alla  media  dei  saldi   relativi   al
quinquennio 2003-2007, calcolati  sempre  in  termini  di  competenza
mista, ai sensi del  successivo  comma  5,  dell'art.  77-bis  e  con
riferimento ai dati desunti dai conti consuntivi; 
  Visto il comma 6, dell'art. 77-bis del  decreto-legge  n.  112/2008
che, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, stabilisce per gli enti che
presentano un saldo finanziario di competenza  mista  2007  negativo,
che lo stesso saldo deve essere migliorato  nella  misura  risultante
dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3, lettere  a)  e
d), a seconda che gli enti abbiano rispettato  o  meno  il  patto  di
stabilita' interno per l'anno 2007; 
  Visto il comma 7, dell'art. 77-bis del  decreto-legge  n.  112/2008
che stabilisce che, per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per gli  enti
con un saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo, lo stesso
saldo di competenza mista 2007 puo' essere  peggiorato  nella  misura
risultante dall'applicazione delle percentuali di  cui  al  comma  3,
lettere b) e c), a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno  il
patto di stabilita' per l'anno 2007; 
  Visto il comma  4-septies,  lettera  a),  dell'art.  4  del  citato
decreto-legge n. 2/2010 che introduce  il  comma  7-quater,  all'art.
77-bis del decreto-legge  n.  112/2008  che  esclude  sia  dal  saldo
finanziario 2007, assunto  a  base  di  riferimento  per  il  calcolo
dell'obiettivo 2010,  che  dal  saldo  valido  per  la  verifica  del
rispetto  dell'obiettivo,  le  risorse  provenienti,  direttamente  o
indirettamente dall'Unione europea, nonche' le  corrispondenti  spese
correnti ed in conto capitale; 
  Visto il comma  4-septies,  lettera  a),  dell'art.  4  del  citato
decreto-legge n. 2/2010 che introduce il comma 7-quinquies,  all'art.
77-bis del decreto-legge n. 112/2008 che prevede che qualora l'Unione
europea riconosca importi inferiori  a  quelli  considerati  ai  fini
dell'applicazione  di  quanto  stabilito  dal   summenzionato   comma
7-quater, l'importo corrispondente alle  spese  non  riconosciute  e'
incluso tra  le  spese  del  patto  di  stabilita'  interno  relativo
all'anno in cui e' comunicato il  mancato  riconoscimento  ovvero  in
quello  dell'anno  successivo  se  la  comunicazione  e'   effettuata
nell'ultimo quadrimestre; 
  Visto il comma 11, dell'art. 77-ter del decreto-legge  n.  112/2008
che ha introdotto la facolta',  per  le  regioni,  di  «adattare»  le
regole e i vincoli posti dalla  normativa  nazionale  (art.  77-bis),
sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie
locali, in relazione alle diverse situazioni finanziarie  degli  enti
locali compresi nel proprio territorio,  fermo  restando  l'obiettivo
determinato complessivamente sulla  base  delle  regole  statali  del
patto di stabilita' interno per gli enti locali; 
  Visto il comma 7, dell'art. 7-quater, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5 che, ai fini dell'applicazione  del  comma  11,  dell'art.
77-ter, stabilisce che ogni regione definisce e  comunica  agli  enti
locali il nuovo obiettivo del patto di  stabilita'  interno  per  gli
anni 2009-2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in  sede
di Consiglio delle autonomie locali; 
  Ritenuto opportuno  che,  in  assenza  di  specifiche  disposizioni
legislative e al  fine  di  consentire  una  corretta  programmazione
finanziaria  per  il  bilancio  pluriennale  2010-2012,   l'obiettivo
programmatico per l'anno 2012 possa essere determinato  nella  stessa
misura dell'obiettivo programmatico individuato per l'anno 2011; 
  Visto il comma 17, dell'art. 77-bis dello stesso  decreto-legge  n.
112/2008 che prevede per gli enti istituiti negli anni  2007  e  2008
l'assoggettamento alle regole  del  patto  di  stabilita'  interno  a
partire, rispettivamente, dagli anni 2010 e  2011,  assumendo,  quale
base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze  dei  conti
consuntivi, rispettivamente degli esercizi 2008 e 2009; 
  Considerato che nel 2007 non sono stati istituiti  nuovi  enti  con
obbligo di  assoggettamento  alle  regole  del  patto  di  stabilita'
interno; 
  Sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  che  ha
espresso parere favorevole nella seduta del 23 giugno 2010; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
abitanti trasmettono al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - le  informazioni
concernenti gli  obiettivi  programmatici  del  patto  di  stabilita'
interno per il triennio 2010/2012  di  cui  al  comma  14,  dell'art.
77-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalita' ed
i prospetti definiti nell'allegato A al presente decreto. 
  2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente
il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di  stabilita'
interno nel  sito  www.pattostabilita.rgs.tesoro.it  -  entro  trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  3. Gli enti locali che, ai sensi del comma 11, dell'art. 77-ter del
decreto-legge n. 112/2008 e del  comma  7,  dell'art.  7-quater,  del
decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  rideterminano  i   propri
obiettivi, provvedono a trasmettere i  nuovi  obiettivi,  secondo  le
modalita'  di  cui  al  comma  2,  entro   15   giorni   dalla   loro
rideterminazione. 
  4. Le province e  i  comuni  con  popolazione  superiore  ai  5.000
abitanti che non provvedono  ad  inviare  il  prospetto  dimostrativo
degli obiettivi programmatici nei modi e  nei  tempi  precedentemente
indicati sono considerati, ai sensi del citato  comma  14,  dell'art.
77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, inadempienti  al  patto  di
stabilita' interno. 
  5. Terminato l'anno di riferimento non e' piu'  consentito  variare
le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno  2010,
eventuali  rettifiche   o   variazioni   possono   essere   apportate
esclusivamente tramite il sistema web di cui al comma 2 entro  e  non
oltre il 31 dicembre 2010. 
  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
ragioneria generale dello  Stato  -  provvede,  previa  comunicazione
all'ANCI e all'aggiornamento degli allegati del  presente  decreto  a
seguito di nuovi interventi normativi volti  a  prevedere  esclusioni
e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo  o
modifiche alle regole del patto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 luglio 2010 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Canzio