IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1°  luglio  1996,  con  il
quale l'Unione europea  ha  provveduto  alla  registrazione,  fra  le
altre, della denominazione di origine protetta «Terra di Bari»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  17  luglio  2007,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2007, con il
quale la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura  di
Bari con sede in c.so Cavour,  2  - Bari,  e'  stata  autorizzata  ad
effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra
di Bari»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 17 luglio 2007,  data  di  emanazione  del  decreto  in
precedenza citato; 
  Considerato che il Consorzio tutela dell'olio extravergine di oliva
DOP Terra di Bari ha comunicato di confermare la Camera di  commercio
industria artigianato ed  agricoltura  di  Bari  quale  organismo  di
controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta
«Terra di Bari» ai sensi dei citati articoli 10  e  11  del  predetto
regolamento (CE) 510/06; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine protetta «Terra  di
Bari» anche nella fase intercorrente tra la scadenza  della  predetta
autorizzazione e il  rinnovo  della  stessa  oppure  l'autorizzazione
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione  concessa  con  decreto  17  luglio  2007,  fino
all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera
di commercio industria artigianato  ed  agricoltura  di  Bari  oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata  alla  Camera  di  commercio  industria
artigianato ed agricoltura di Bari con decreto  17  luglio  2007,  ad
effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra
di Bari», registrata con il regolamento  della  Commissione  (CE)  n.
1263 del 1° luglio 1996 e' prorogata fino all'emanazione del  decreto
di  rinnovo  dell'autorizzazione  all'Ente  camerale  stesso   oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.