IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
     VISTO l'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244; 
 
     VISTO l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.  203,
come  modificato  dall'art.  7  ter,  comma  4,  del  decreto   legge
10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009,
n. 33; 
 
     VISTO l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n.  2,
come  modificato  dall'art.  7  ter,  comma  5,  del  decreto   legge
10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge  9.4.2009,
n. 33; 
 
     VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191; 
 
     VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70  del  31
luglio 2009; 
 
     VISTO l'accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro,  della
Salute e delle Politiche Sociali e la Regione  Campania  (16.04.2009)
che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante  a
ciascun lavoratore  e'  integrato  da  un  contributo  connesso  alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  in  misura
pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; 
 
     VISTO il decreto n. 46453, del 07/07/2009, con il quale e' stata
autorizzata,  per  il  periodo  dal  05.05.2009  al  31.12.2009,   la
concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,
definito nell'accordo intervenuto presso  il  Ministero  del  Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali in data 30.04.2009, in  favore
di un numero massimo di 272 unita' lavorative della societa' TESSIVAL
SUD SRL, unita' di Airola (Benevento); 
 
     VISTO  l'accordo  intervenuto  in  sede  governativa  presso  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  09.02.2010,
relativo  alla  societa'  TESSIVAL  SUD   SRL,   unita'   di   Airola
(Benevento), con il quale e' stato  stabilito  che  per  la  suddetta
azienda sussistono  le  condizioni  previste  dalla  normativa  sopra
citata, ai fini  della  concessione  della  proroga  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,in  deroga  alla   vigente
normativa e con il quale la Regione Campania si e' assunta  l'impegno
all'erogazione della propria quota  parte  del  sostegno  al  reddito
(30%) che sara' concesso in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla
societa' TESSIVAL SUD SRL, in conformita' agli accordi siglati presso
il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 
 
     VISTA l'istanza di concessione  della  proroga  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, presentata dall'azienda TESSIVAL SUD SRL, in favore di 272
unita' lavorative dipendenti presso la sede di Airola (Benevento) per
il periodo dall'01.01.2010 al 31.01.2010; 
 
     RITENUTO, per quanto  precede,  di  autorizzare  la  concessione
della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale
in favore dei lavoratori interessati; 
 
                            D E C R E T A 
 
                               ART. 1 
 
     Ai sensi dell'articolo 2,  commi  138  -  140,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la  concessione  della  proroga
del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  definito
nell'accordo intervenuto presso  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche Sociali in data 09.02.2010, in favore di un numero  massimo
di 272 unita' lavorative, della societa' TESSIVAL SUD SRL, dipendenti
presso la sede di Airola (Benevento), per il periodo  dall'01.01.2010
al 31.01.2010. 
 
     A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70  del
31 luglio 2009, sul Fondo  Sociale  per  l'Occupazione  e  Formazione
viene  imputata  l'intera  contribuzione  figurativa  e  il  70%  del
sostegno al reddito spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo  la
vigente normativa. 
 
     Il predetto trattamento e' integrato da un  contributo  connesso
alla partecipazione a percorsi  di  politica  attiva  del  lavoro  di
misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del  FSE  ?  POR
regionale. 
 
     Fermo  restando  l'ammontare  complessivo  dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
 
     In applicazione di quanto sopra, gli  interventi  a  carico  del
Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite
massimo        complessivo         di         euro         397.957,76
(trecentonovantasettemilanovecentocinquantasette/76). 
 
     Pagamento diretto: SI