IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  concernente  la
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997,n.59"; 
VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233,  "Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  18  maggio  2006,  n.181,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  dei  Ministeri.  Delega  al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri"; 
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per  la
riforma degli esami di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore; 
VISTA la legge 11  gennaio  2007,  n.  1,  recante  "Disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'", in particolare l'articolo 1
che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997,
n. 425, l'articolo 3, comma 1 e l'articolo 3, comma 3, lettera a) che
ha abrogato l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo,  quarto  e
quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
VISTO il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti  compatibili  con  le
disposizioni  di  cui  alla  suddetta  legge  11.1.2007,n.1,  e,   in
particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13; 
VISTO il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998,  relativo
alla  costituzione  delle   aree   disciplinari,   finalizzate   alla
correzione delle prove  scritte  e  all'espletamento  del  colloquio,
negli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della
correzione delle prove scritte; 
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41,  concernente  le
modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli  esami  di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore, tuttora vigente; 
VISTO il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429, concernente
le caratteristiche formali generali della terza prova  scritta  negli
esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di   istruzione
secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento  della  prova
medesima, tuttora vigente; 
VISTO il D.M. 24  febbraio  2000,n.49,  concernente  l'individuazione
delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; 
Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Francia del 24 giugno
1992; 
Viste le note n.168 del 18 febbraio 1999 e n.352 del  29  marzo  1999
dell'Ambasciata di Francia, concernenti, rispettivamente, i contenuti
della quarta prova e la durata di essa; 
VISTO il decreto  ministeriale  3  marzo  2009,n.26,  concernente  le
certificazioni ed i  relativi  modelli  da  rilasciare  in  esito  al
superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di secondo grado; 
VISTO il D.M., in data 17.1.2007, n. 6, recante modalita'  e  termini
per l'affidamento delle materie  oggetto  degli  esami  di  Stato  ai
commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina, designazione
e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di  Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 
VISTO il decreto  ministeriale  15  gennaio  2010,  n.5,  concernente
l'individuazione delle materie oggetto della  seconda  prova  scritta
negli esami di Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  ordinari  e
sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado  e  la  scelta
delle materie affidate ai commissari esterni, per  l'anno  scolastico
2009-2010; 
VISTO il decreto ministeriale 15 gennaio 2010,n.6, recante norme  per
lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di  secondo  grado  nelle  classi  sperimentali
autorizzate, per l'anno scolastico 2009-2010; 
 
                               DECRETA 
 
 
                                Art.1 
                        Validita' del diploma 
 
Il diploma, rilasciato in esito al superamento  dell'esame  di  Stato
conclusivo  del  corso   di   studio   delle   sezioni   ad   opzione
internazionale  francese  ad  indirizzo  linguistico,  scientifico  e
classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento  superiore
francesi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi  ad
un esame di idoneita' linguistica.