IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/1995; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato
istituito   il   Comitato   consultivo   tecnico-scientifico   «prove
sperimentali di campo» con il  compito  di  valutare  le  istanze  di
riconoscimento di cui sopra; 
  Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Agri 2000 Soc. Coop.»
con  sede  legale  in  via  Indipendenza,   74   -   40121   Bologna,
dell'idoneita' a condurre  prove  ufficiali  di  campo  con  prodotti
fitosanitari prot. n. 2337 del 30 gennaio 2008; 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia e  alla  determinazione  dell'entita'
dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 12-13 gennaio
2010 presso il Centro «Agri 2000 Soc. Coop»; 
  Visto   il    parere    favorevole    del    Comitato    consultivo
tecnico-scientifico «prove sperimentali di  campo»  dell'11  febbraio
2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «Agri 2000 Soc. Coop.», con sede  legale  in  Bologna,
via Indipendenza, 74, e' riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove
ufficiali di campo con prodotti fitosanitari  volte  ad  ottenere  le
seguenti informazioni: 
  Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto
6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  Dati sulla comparsa o eventuale  sviluppo  di  resistenza  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  Incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o   qualitativa   (di   cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  Fitotossicita' nei  confronti  delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
  Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di
cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995). 
  Individuazione dei prodotti  di  degradazione  e  di  reazione  dei
metaboliti in piante o prodotti trattati ( di  cui  all'allegato  II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze  attive  e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta o della commercializzazione dei prodotti  immagazzinati  (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive
(di cui  all'allegato  II,  punto  6.3  del  decreto  legislativo  n.
194/1995); 
  Prove relative  agli  effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione domestica sulla natura e sull'entita'  dei  residui  (di
cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  Prove su destino e comportamento ambientale  (di  cui  all'allegato
II, punto 7.1 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  Studi  ecotossicologici  relativamente  all'ottenimento  dei   dati
sull'esposizione (di cui all'Allegato  III,  punto  7.2  del  decreto
legislativo n. 194/1995); 
  Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti  per
l'uomo o per gli animali (di cui  all'Allegato  III,  punto  8.1  del
decreto legislativo n. 194/1995); 
  Prove relative  agli  effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui
(Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  Effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi
dovuti ai residui nei o sui prodotti  freschi  o  lavorati  (Allegato
III, Punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  Valutazione dei dati sui residui  nelle  colture  successive  o  di
rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
  Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta  o
post-raccolta  (di  cui  all'Allegato  III,  punto  8.6  del  decreto
legislativo n. 194/1995); 
  Prove su destino e comportamento ambientale  (di  cui  all'Allegato
III, punto 9.1 del decreto legislativo n. 194/1995); 
  Studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non
bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7 del
decreto legislativo n. 194/1995); 
  Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia  e  le
prove di  campo  finalizzate  alla  determinazione  dell'entita'  dei
residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': 
  Aree acquatiche; 
  Aree non agricole; 
  Colture arboree; 
  Colture erbacee; 
  Colture forestali; 
  Colture medicinali ed aromatiche; 
  Colture ornamentali; 
  Colture orticole; 
  Colture tropicali; 
  Concia sementi; 
  Conservazione post-raccolta; 
  Diserbo; 
  Entomologia; 
  Microbiologia agraria; 
  Nematologia; 
  Patologia vegetale; 
  Zoologia agraria; 
  Produzione sementi; 
  Degradazione nell'ambiente.