IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra; Visto il Certificato di conformita' al Centro «Agricola 2000 S.c.p.a.» con sede legale in via Trieste, 9 - 20067 Tribiano (Milano), dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 18061 dell'11 ottobre 2007; Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 25 gennaio 2010 presso il Centro "Agricola 2000 S.c.p.a."; Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» dell'11 febbraio 2010; Decreta: Art. 1 1. Il Centro «Agricola 2000 S.c.p.a.», con sede legale in via Trieste, 9 - 20067 Tribiano (Milano), e' riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); Fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995); Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); Altre prove: selettivita' nei confronti di organismi utili; Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati ( di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995); Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); Prove di campo ambientali ed eco tossicologiche atte alla valutazione del destino e comportamento nell'ambiente delle sostanze attive e dei suoi metaboliti (di cui all'allegato II, parte A, punti 7.1, 7.2 e 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995); Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995); Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995); Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995); Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995); Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche); Studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995). Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': Aree non agricole; Colture arboree; Colture erbacee; Colture forestali; Colture medicinali ed aromatiche; Colture ornamentali; Colture orticole; Colture tropicali; Concia sementi; Conservazione post-raccolta; Diserbo; Entomologia; Microbiologia agraria; Nematologia; Patologia vegetale; Zoologia agraria; Produzione sementi; Vertebrati dannosi. Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche il settore di attivita' «Aree acquatiche».