L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                        PER LE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del
15 luglio 2010; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo»,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177; 
  Vista  la  direttiva  2010/13/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di  determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri concernenti la  fornitura  di  servizi  di  media  audiovisivi
(direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce
la direttiva  2007/65/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
dell'11 dicembre  2007  che  modifica  la  direttiva  89/552/CEE  del
Consiglio, relativa  al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
concernenti l'esercizio delle attivita' televisive,  come  modificata
dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
30 giugno 1997; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 7 settembre 2005 n. 208,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il  «Testo
unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici»,  ed  in
particolare l'art. 44, comma 5; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  del  20  febbraio
2001, n. 42; 
  Visto il regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote
di  diritti  residuali  derivanti  dalla  limitazione  temporale  dei
diritti  di  utilizzazione  televisiva  acquisiti   dagli   operatori
radiotelevisivi  approvato  con  delibera  del  22  aprile  2009   n.
60/09/CSP,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 152 del 3 luglio 2009; 
  Vista la propria delibera n. 278/99 del 20  ottobre  1999,  recante
«Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche  nell'ambito
di  ricerche  e  indagini  conoscitive»  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2009; 
  Rilevato che l'art. 44 del decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.
177, cosi' come modificato dall'articolo 16,  comma  1,  del  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  44,  dispone,  al  comma  5,   che
«L'Autorita' stabilisce con proprio  regolamento  i  criteri  per  la
limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai
fornitori di servizi di media  audiovisivi,  indipendentemente  dalla
codifica delle  trasmissioni,  in  misura  proporzionale  e  comunque
connessa alla partecipazione finanziaria delle  fasi  di  sviluppo  e
realizzazione dell'opera da parte dei  produttori  indipendenti.  Gli
operatori  adottano  le  procedure  di  autoregolamentazione  per  la
disciplina dei rapporti tra emittenti televisive,  anche  analogiche,
su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, da
comunicare alla Autorita', che ne verifica la  rispondenza  a  quanto
stabilito dal presente comma»; 
  Considerato che la  novella  legislativa  e'  di  portata  tale  da
rendere opportuna l'integrale sostituzione del  regolamento  adottato
con delibera n. 60/09/CSP e  la  conseguente  predisposizione  di  un
nuovo regolamento concernente i criteri per la limitazione  temporale
di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di  servizi
di media audiovisivi: 
  Considerato che l'Autorita', stante la particolare rilevanza  della
materia oggetto di regolamentazione, e la conseguente  necessita'  di
approfondire gli aspetti relativi alla  definizione  dei  criteri  di
limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai
fornitori di servizi  di  media  audiovisivi,  intende  sottoporre  a
consultazione  pubblica  lo  schema  di  regolamento  relativo   alla
determinazione dei summenzionati criteri; 
  Ritenuto congruo il termine di quarantacinque giorni entro il quale
i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni; 
  Udita la relazione dei  commissari  Gianluigi  Magri  e  Sebastiano
Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del  Regolamento  concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' sottoposto a consultazione pubblica lo schema di regolamento,
allegato B alla presente delibera, di  cui  forma  parte  integrante,
recante  «Schema  di  regolamento  concernente  i  criteri   per   la
limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai
fornitori di servizi di media audiovisivi,  ai  sensi  dell'art.  44,
comma 5, del Testo unico». 
  2. Le modalita' di consultazione  sono  riportate  nell'allegato  A
alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante. 
  3.  Le  comunicazioni  di  risposta  alla  consultazione   pubblica
dovranno  pervenire  entro  quarantacinque  giorni  dalla   data   di
pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, priva degli allegati A e B,  e  comprensiva  dei
citati  allegati  nel   bollettino   ufficiale   e   nel   sito   web
dell'Autorita'. 
 
    Roma, 15 luglio 2010 
 
                                              Il presidente: Calabro' 
 
I commissari relatori 
   Magri - Sortino