L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione della Commissione per le infrastrutture  e  le  reti
del 22 luglio 2010; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto  1997,  n.
197, S.O., e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003; 
  Vista  la  delibera  n.  4/00/CIR,  recante   «Disposizioni   sulle
modalita' relative alla prestazione di carrier preselection  (CPS)  e
sui contenuti degli accordi di  interconnessione»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000; 
  Vista la delibera  n.  33/06/CONS  recante  «Mercati  al  dettaglio
dell'accesso alla rete telefonica pubblica in  postazione  fissa  per
clienti residenziali e per clienti non residenziali (mercati n.  1  e
n. 2 della raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE):
identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di
imprese con significativo potere di mercato ed  individuazione  degli
obblighi regolamentari», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 10 febbraio 2006, n. 34; 
  Vista  la  delibera   n.   694/06/CONS,   recante   «Modalita'   di
realizzazione dell'offerta WLR ai sensi della delibera n. 33/06/CONS»
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  297
del 29 novembre 2006, con cui sono state peraltro definite  le  linee
guida per la realizzazione del servizio WLR; 
  Vista la delibera n. 274/07/CONS recante «Modifiche ed integrazioni
alla delibera n. 4/06/CONS: Modalita' di  attivazione,  migrazione  e
cessazione  nei  servizi  di  accesso»  pubblicata   sulla   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007; 
  Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, e la  relativa  legge
di conversione n. 40 del 2 aprile 2007, recante «Misure  urgenti  per
la tutela  dei  consumatori,  la  promozione  della  concorrenza,  lo
sviluppo di attivita' economiche e la nascita di  nuove  imprese,  la
valorizzazione    dell'istruzione    tecnico-professionale    e    la
rottamazione di autoveicoli»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2007; 
  Vista la delibera n. 114/07/CIR recante «Approvazione  dell'Offerta
di Riferimento di Telecom Italia per  l'anno  2007  per  il  servizio
Wholesale Line Rental  (WLR)»  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007; 
  Vista la delibera n. 48/08/CIR recante  «Approvazione  dell'Offerta
di Riferimento di Telecom Italia per  l'anno  2008  per  il  servizio
Wholesale Line Rental  (WLR)»  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana  n.  190  del  14  agosto  2008  -  Suppl.
Ordinario n.194; 
  Vista la delibera n. 69/08/CIR recante  «Approvazione  dell'Offerta
di Riferimento di Telecom  Italia  relativa  ai  servizi  di  accesso
disaggregato all'ingrosso alle  reti  e  sottoreti  metalliche  e  ai
servizi di co-locazione (mercato 11) per il  2008»  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252  del  27  ottobre
2008 - Suppl. Ordinario n. 238; 
  Vista la delibera n. 13/09/CIR recante  «Approvazione  dell'Offerta
di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2008 relativa ai  servizi
bitstream (mercato 12)» pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 121 del 27  maggio  2009  -  Suppl.  Ordinario
n.80; 
  Vista  la  delibera  n.  14/09/CIR  recante   «Approvazione   delle
condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento di  Telecom  Italia
relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti  e
sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 11) per il
2009» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 127 del 4 giugno 2009 - Suppl. Ordinario n.85; 
  Vista  la  delibera  n.  718/08/CONS  recante  «Approvazione  della
proposta di impegni presentata dalla Societa' Telecom  Italia  s.p.a.
ai sensi della legge  248/06  di  cui  al  procedimento  avviato  con
delibera n. 351/08/CONS», pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008; 
  Vista la delibera n. 719/08/CONS recante «Variazione dei prezzi dei
servizi di accesso di Telecom Italia S.p.A. a partire dal 1° febbraio
2009», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
n. 4 del 7 gennaio 2009; 
  Vista la delibera n. 35/09/CIR recante  «Approvazione  dell'Offerta
di Riferimento di Telecom Italia per  l'anno  2009  per  il  servizio
Wholesale Line Rental (WLR) »  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n.  203  del  2  settembre  2009  -  Suppl.
Ordinario n.161; 
  Vista la delibera n. 51/09/CIR recante «Modifiche alla delibera  n.
35/09/CIR recante Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom
Italia per l'anno 2009 per il servizio Wholesale Line  Rental  (WLR)»
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  259
del 6 novembre 2009; 
  Vista la delibera  n.  731/09/CONS  recante  «Individuazione  degli
obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono  un
significativo potere di mercato nei mercati  dell'accesso  alla  rete
fissa  (mercati  n.  1,  4  e  5   fra   quelli   individuati   dalla
raccomandazione 2007/879/CE)»  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana  n.  15  del  20  gennaio  2010  -  Suppl.
Ordinario n. 13; 
  Vista la delibera n. 704/09/CONS  recante  «Consultazione  pubblica
concernente l'identificazione e l'analisi dei mercati della  raccolta
delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione  fissa  e
della  terminazione  delle  chiamate  su  singole  reti   telefoniche
pubbliche in postazione fissa (mercato n. 2  e  mercato  n.  3  della
raccomandazione n. 2007/879/CE)», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana  n.  15  del  20  gennaio  2010  -  Suppl.
Ordinario n. 13; 
  Vista la delibera  n.  15/10/CIR  recante  «Consultazione  pubblica
concernente l'approvazione dell'Offerta  di  Riferimento  di  Telecom
Italia per l'anno 2010 per il servizio Wholesale Line  Rental  (WLR)»
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  129
del 5 giugno 2010; 
  Vista la delibera n. 121/10/CONS  recante  «Consultazione  pubblica
concernente  la  definizione  di  un  modello   di   costo   per   la
determinazione dei prezzi dei servizi di  accesso  all'ingrosso  alla
rete fissa di Telecom Italia s.p.a. ed al calcolo del valore del WACC
ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS» pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  104  del  6  maggio
2010; 
  Vista la delibera n. 179/10/CONS recante «Mercati  dei  servizi  di
raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati
numeri 2 e 3  della  Raccomandazione  della  Commissione  Europea  n.
2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione  di
sussistenza del significativo potere di mercato per  le  imprese  ivi
operanti ed individuazione degli  eventuali  obblighi  regolamentari»
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  123
del 28 maggio 2010; 
  Vista  la  delibera  n.  260/10/CONS  recante  «Interpretazione   e
rettifica della  delibera  n.  731/09/CONS  recante  l'individuazione
degli  obblighi  regolamentari  cui  sono  soggette  le  imprese  che
detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso
alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5  fra  quelli  individuati  dalla
Raccomandazione 2007/879/CE)»  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010; 
  Vista la delibera  n.  121/09/CONS  recante  «Istituzione  dell'OTA
ITALIA» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 86 del 14 aprile 2009 cosi'  come  modificata  dalla  delibera  n.
231/09/CONS; 
  Considerato che Telecom Italia  S.p.A.  ha  pubblicato  la  propria
Offerta di Riferimento per il servizio Wholesale  Line  Rental  (WLR)
per l'anno 2010 in data 30 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 6,  comma
2,  della  delibera  n.  33/06/CONS,  comunque  precedentemente  alla
notifica della delibera n. 731/09/CONS; 
  Vista la nota inviata da Telecom Italia, avente prot. 7428  del  30
ottobre 2009, con cui la Societa' ha comunicato, tra le  altre  cose,
le  principali  differenze   economiche,   per   il   servizio   WLR,
dell'Offerta 2010 rispetto alla medesima Offerta del 2009, nonche' la
circostanza della  presenza  di  un  determinato  importo  ancora  da
recuperare dei costi di  set-up  del  WLR  sostenuti  dalla  Societa'
medesima per l'avvio della fornitura di tale servizio; 
  Vista la successiva nota inviata da Telecom  Italia,  avente  prot.
1677 - TI del 16 marzo 2010, con cui la Societa' medesima ha  fornito
ulteriori informazioni tra cui il numero di attivazioni WLR  avvenute
fino al 31 dicembre 2009, a conferma della circostanza di cui sopra; 
  Visti  gli  atti  del  procedimento   di   consultazione   pubblica
concernente l'approvazione dell'Offerta  di  Riferimento  di  Telecom
Italia per l'anno 2010 per il servizio Wholesale Line  Rental  (WLR),
avviato con delibera n. 15/10/CIR; 
  Sentite, in data 2 luglio 2010, le societa' Wind  Telecomunicazioni
S.p.A., Tiscali Italia S.p.A, BT Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A.; 
  Sentita, in data 7 luglio 2010, la societa' Telecom Italia S.p.A.; 
  Considerato quanto segue: 
 
                       I. QUADRO REGOLAMENTARE 
 
I. OBBLIGHI DI FORNITURA DEL SERVIZIO WLR 
  1. Ai sensi dell'art. 5  della  delibera  n.  731/09/CONS,  Telecom
Italia e' soggetta all'obbligo di fornitura del servizio  WLR,  delle
prestazioni associate e dei relativi servizi accessori, per le  linee
di accesso in rame, attive e non  attive,  afferenti  agli  stadi  di
linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato, secondo la lista
inclusa nel database di cui all'art. 42 del medesimo provvedimento, e
comunque per tutte le linee sulle quali, per cause tecniche,  non  e'
possibile fornire tali servizi. 
II. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO WLR 
 
                Obblighi di controllo dei prezzi WLR 
 
  2. L'art. 9 della delibera n.  731/09/CONS  ha  imposto  a  Telecom
Italia l'obbligo di controllo dei prezzi per il WLR e per le relative
prestazioni accessorie attraverso l'introduzione di un meccanismo  di
programmazione triennale dei prezzi. L'art. 9 comma 2, lettere c e d,
della suddetta delibera prevede, in particolare, che  per  i  servizi
WLR, le  prestazioni  associate  ed  i  relativi  servizi  accessori,
Telecom Italia e'  sottoposta  ad  un  meccanismo  di  programmazione
triennale dei prezzi (Network Cap) per gli anni 2010,  2011  e  2012,
che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica
del valore economico dei panieri, cosi' come  definiti  nell'art.  65
della medesima delibera n. 731/09/CONS. 
  3. L'art. 65 comma 1 della delibera  n.  731/09/CONS,  inerente  le
condizioni attuative degli obblighi di  controllo  dei  prezzi  e  di
contabilita' dei costi per i servizi Wholesale  Line  Rental  venduti
sia ai clienti residenziali che ai clienti non residenziali,  prevede
inoltre che il meccanismo  di  programmazione  triennale  dei  prezzi
(IPC-X Network Cap), di cui all'art.  9  della  stessa  delibera,  si
applichi ai canoni ed ai contributi relativi al  servizio  WLR,  alle
corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori, cosi'  come
specificati ai punti i e ii del comma 4 dell'art. 13. 
  4. Per i servizi di cui al precedente punto 3 sono stati  definiti,
all'art. 65 comma 2 della delibera n. 731/09/CONS, n. 4  panieri,  la
cui composizione, e' riportata rispettivamente negli allegati 23, 24,
25 e 26 alla medesima delibera: 
  Paniere A:  canoni  relativi  al  servizio  WLR  per  la  clientela
residenziale  e  canoni  relativi  alle  corrispondenti   prestazioni
associate e servizi accessori. 
  Paniere B: contributi una tantum relativi al servizio  WLR  per  la
clientela residenziale ed alle corrispondenti prestazioni associate e
servizi accessori. 
  Paniere C: canoni relativi al servizio WLR  per  la  clientela  non
residenziale  e  canoni  relativi  alle  corrispondenti   prestazioni
associate e servizi accessori. 
  Paniere D: contributi una tantum relativi al servizio  WLR  per  la
clientela  non  residenziale  ed  alle   corrispondenti   prestazioni
associate e servizi accessori. 
  5. Secondo quanto previsto dai commi 3  e  4  dell'art.  65,  della
delibera n. 731/09/CONS, i valori dei vincoli di cap,  da  applicarsi
ai Panieri A, B, C e D per gli anni 2010-2012,  sono  definiti  sulla
base del modello a  costi  incrementali  di  lungo  periodo  di  tipo
bottom-up di cui all'art. 73 della stessa delibera.  In  particolare,
per i panieri A e C, di cui all'art. 65 comma  3  della  delibera  n.
731/09/CONS e' previsto lo stesso valore del  vincolo  di  variazione
dei prezzi fissato per i servizi di accesso disaggregato  (paniere  A
di cui all'art. 60, comma 2). 
  6. L'art. 73 della delibera  n.  731/09/CONS  prevede  inoltre  che
l'Autorita', con l'ausilio di un soggetto indipendente di  comprovata
esperienza, debba provvedere - con apposito procedimento - a definire
un modello a costi incrementali di lungo periodo  di  tipo  bottom-up
finalizzato, da una parte, a determinare il meccanismo di  variazione
del Network Cap (valore della X) e, dall'altra, a calcolare il valore
del WACC per la determinazione dei prezzi dei servizi all'ingrosso di
accesso su rete fissa per il triennio 2010-2012. 
  7. Il contributo  di  setup  ed  il  bonus  di  traffico,  previsti
nell'Offerta di Riferimento 2010 per il WLR,  non  sono  inclusi  nel
meccanismo di Network  Cap  di  cui  alla  delibera  n.  731/09/CONS,
sebbene la stessa delibera fornisca specifiche  indicazioni  al  fine
della valutazione dei relativi costi. 
  8. Per quanto riguarda i prezzi di contributi relativi al  servizio
WLR non inseriti all'interno dei panieri  e,  pertanto,  esclusi  dal
meccanismo di Network Cap e per i quali la  delibera  n.  731/09/CONS
non fornisce specifiche indicazioni,  l'Autorita'  ritiene  opportuno
effettuare le relative valutazioni  in  analogia  con  quanto  finora
adottato per tali  prestazioni  o  per  prestazioni  similari,  anche
fornite in altri mercati regolamentati. 
Decorrenza delle condizioni economiche  dell'Offerta  di  Riferimento
WLR per il 2010 di  Telecom  Italia  e  valori  di  partenza  su  cui
applicare il Network Cap 
 
 Le considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 15/10/CIR 
 
  9. In  linea  generale,  gli  obblighi  di  trasparenza  prevedono,
all'art. 6 comma 3 della delibera n. 731/09/CONS, che Telecom  Italia
debba pubblicare su base annuale, entro  il  31  ottobre  di  ciascun
anno, l'Offerta di Riferimento per il WLR e le  relative  prestazioni
associate e servizi  accessori,  relativa  all'anno  successivo,  che
l'Autorita' provvede ad approvare con eventuali modifiche.  L'Offerta
approvata  ha  validita'  a  partire  dal  1°  gennaio  dell'anno  di
riferimento e gli effetti  dell'approvazione,  ove  non  diversamente
previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla
data  di  approvazione  dell'Offerta.  A   tal   fine,   nelle   more
dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica
le ultime condizioni di offerta approvate all'Autorita'. 
  10. Con riferimento alle condizioni  economiche  da  applicare  nel
corso del 2010, e' opportuno richiamare che l'Autorita', al punto  82
della  delibera  n.  731/09/CONS,  precisa  che  «ritiene   opportuno
applicare ai prezzi dei servizi di unbundling, bitstream  e  WLR,  un
meccanismo di programmazione dei prezzi (Network Cap - IPC -  X)  per
il triennio 2010-2012». Al successivo punto 83 «l'Autorita'  ritiene,
dunque,  necessario  sviluppare  un  modello   di   costo   a   costi
incrementali di lungo periodo (LRIC) di tipo bottom-up (BU)  relativo
alla rete di accesso». 
  11. Al punto 84 viene altresi' precisato che  «L'Autorita'  intende
realizzare tale modello, che definira' i valori delle X da  sottrarre
all'indice dei prezzi al consumo, con l'ausilio di un  consulente  di
comprovata esperienza, entro marzo 2010. Pertanto  il  meccanismo  di
Network Cap relativo al triennio 2010-2012 di cui  al  punto  82  non
potra' applicarsi prima del 1° maggio 2010. L'Autorita' ritiene  che,
fino al 1° maggio 2010,  le  condizioni  economiche  dei  servizi  di
accesso disaggregato alla rete locale, di accesso a banda larga e dei
servizi  WLR  debbano  rimanere  quelle  contenute  nelle  rispettive
Offerte di Riferimento 2009 approvate dall'Autorita' stessa.» 
  12. Al successivo punto 85 viene precisato  che  «In  seguito  allo
sviluppo del modello BU-LRIC l'Autorita': 
    per i servizi di accesso fisico disaggregato (mercato 4), ritiene
opportuno confermare un meccanismo di programmazione pluriennale  dei
prezzi, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo  alla
modifica del valore economico dei relativi  panieri;  per  i  servizi
accessori l'Autorita' ritiene opportuno che i prezzi siano  orientati
ai costi; 
  per i servizi (bitstream) di accesso virtuale all'ingrosso (mercato
5),  ritiene  opportuno  introdurre,  in  sostituzione  del   vigente
orientamento al costo, un meccanismo  di  programmazione  pluriennale
dei prezzi, che consiste nella fissazione di un  vincolo  complessivo
alla modifica del valore economico dei panieri  relativi  ai  servizi
bitstream, ad eccezione dei servizi bitstream con interconnessione al
nodo Distant e al nodo IP,  i  cui  prezzi  continueranno  ad  essere
fissati a condizioni eque e ragionevoli; 
  per i servizi WLR, e relativi servizi accessori, ritiene  opportuno
introdurre, in sostituzione del vigente meccanismo di  Retail  Minus,
un meccanismo di programmazione pluriennale di  prezzi  che  consiste
nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica  del  valore
economico dei relativi panieri. 
  13. Si richiama inoltre che, al  punto  D6.18,  «.......l'Autorita'
chiarisce che i prezzi dei servizi di accesso (pertanto sia quelli  a
Network Cap che non) resteranno quelli  dell'offerta  di  riferimento
2009 fino all'entrata in vigore del  modello  BU-LRIC.  I  valori  di
partenza cui applicare le X determinate dal modello saranno  pertanto
i  prezzi  del  2009».  Peraltro   tale   ultimo   aspetto   relativo
all'utilizzo, come valori di partenza del meccanismo di Network  Cap,
dei prezzi del 2009 e' confermato dall'art. 10 comma 4 della delibera
n. 731/09/CONS  il  quale  prevede  che  «Ai  fini  dell'approvazione
dell'offerta di ciascun anno, la variazione del valore  economico  di
ciascun paniere si calcola come differenza tra il valore del  paniere
ottenuto dal prodotto delle quantita' di  riferimento  per  i  prezzi
vigenti (nel caso in specie quelli 2009) ed il  valore  del  medesimo
paniere ottenuto dal prodotto delle quantita' di  riferimento  per  i
prezzi proposti nell'Offerta di Riferimento». 
  14. Infine, la delibera n. 731/09/CONS all'art. 9, comma 2, lettera
d, prevede che fino all'entrata in vigore del Modello BU-LRIC di  cui
all'Art. 73, ossia il 1° maggio 2010, i prezzi dei servizi di accesso
disaggregato,  bitstream  e  WLR  rimangono  quelli  contenuti  nelle
corrispondenti Offerte di Riferimento 2009 approvate dall'Autorita'. 
  Per quanto sopra riportato ed alla luce, in particolare,  dell'art.
9, comma 2, lettera d, della  delibera  n.  731/09/CONS,  l'Autorita'
aveva ritenuto, nello schema di provvedimento posto  a  consultazione
con delibera n. 15/10/CIR, che i  prezzi  di  tutti  i  servizi  WLR,
canoni e contributi una tantum, applicati da Telecom Italia dovessero
coincidere, con decorrenza dal 1° gennaio  2010  fino  al  30  aprile
2010,  con  le   corrispondenti   condizioni   economiche   approvate
dall'Autorita' nell'Offerta di Riferimento 2009. 
  L'Autorita' aveva altresi' ritenuto, alla luce di  quanto  previsto
dall'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n.  731/09/CONS,  che
le condizioni economiche relative al 2010 dei servizi WLR (sia quelli
a Network Cap che non), una volta approvate, salvo i casi di  servizi
di nuova introduzione, dovessero decorrere dal  1°  maggio,  data  di
entrata in vigore del modello di cui  all'art.73  della  delibera  n.
731/09/CONS. 
  In considerazione del fatto che: 
  I. l'approvazione delle condizioni economiche dei servizi  WLR  non
inclusi nei relativi panieri e, pertanto, non  sottoposti  a  Network
Cap non e' condizionata agli esiti del procedimento di cui all'art.73
della delibera n. 731/09/CONS; 
  II. la delibera n.  731/09/CONS  non  prevede,  esplicitamente,  la
ripubblicazione da parte di Telecom Italia dell'OR WLR 2010, la quale
deve essere comunque approvata dall'Autorita', ai sensi  dell'art.  6
comma 3 della medesima delibera; 
  l'Autorita' aveva ritenuto, ai fini della approvazione dell'OR  WLR
2010, che il  presente  provvedimento  dovesse  intervenire,  secondo
quanto previsto dalla delibera n. 731/09/CONS, al fine di: 
  a) disporre la modifica delle condizioni economiche dell'Offerta di
Riferimento WLR 2010 di Telecom Italia ripristinando, con  decorrenza
dal 1° gennaio 2010 e fino  al  30  aprile  2010,  le  corrispondenti
condizioni dell'Offerta di Riferimento WLR 2009; 
  b) definire le condizioni economiche dei servizi  non  inclusi  nei
panieri a Network Cap. Tali condizioni economiche decorrono, in linea
con quanto premesso, dal 1° maggio 2010, salvo nel caso di servizi di
nuova introduzione; 
  Con riferimento alle condizioni economiche dei  servizi  a  Network
Cap, la cui decorrenza e' stabilita dalla delibera n. 731/09/CONS dal
1°  maggio  2010,  l'Autorita'  aveva  osservato  come  la   relativa
approvazione fosse  condizionata  alla  definizione  ed  approvazione
(quest'ultima successiva al  1°  maggio  2010)  del  modello  di  cui
all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS ed alla ripubblicazione, da
parte di Telecom Italia dei prezzi dei  singoli  servizi  costituenti
ciascun paniere. 
  Inoltre, per quanto  richiamato  in  premessa  (punto  D6.18  della
delibera n. 731/09/CONS e art. 10 comma 4 della stessa), i valori  di
partenza cui applicare le X, determinate dal modello, sono  i  prezzi
WLR approvati dall'Autorita' per il 2009. 
  L'Autorita' aveva, pertanto, ritenuto opportuno che per i servizi a
Network Cap, nelle more della conclusione dell'iter procedimentale di
cui sopra (adozione del modello BU-LRIC, ripubblicazione  dei  prezzi
dei servizi dei panieri e relativa approvazione),  al  fine  di  dare
certezza al mercato Telecom Italia continuasse  ad  applicare,  fermo
restando la decorrenza retroattiva al 1° maggio 2010, da tale data le
condizioni economiche approvate per il 2009; tale  previsione  e'  in
linea con quanto disposto dall'art.  6  comma  3  della  delibera  n.
731/09/CONS laddove si specifica  che  nelle  more  dell'approvazione
dell'Offerta  di  Riferimento,  Telecom  Italia  pratica  le   ultime
condizioni di offerta approvate all'Autorita'. 
 
                   Le osservazioni degli operatori 
 
  D1. Nel corso del procedimento istruttorio alcuni  operatori  hanno
espresso perplessita' circa  la  data  di  entrata  in  vigore  delle
condizioni economiche inerenti i servizi a Network Cap, prevista  per
il  1°  maggio  2010.  Tali  operatori  ritengono  che  le   relative
condizioni economiche debbano entrare in vigore solo  successivamente
all'approvazione del modello BU-LRIC,  sulla  base  degli  esiti  del
procedimento di cui alla delibera n.  121/10/CONS.  Alcuni  operatori
ritengono altresi' opportuno che, approvato il modello, sia  previsto
un ulteriore  periodo  di  preavviso  prima  della  applicazione  del
Network  Cap.  Alcuni  operatori  hanno  quindi  suggerito  che   nel
provvedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento  WLR  venga
rimossa  l'indicazione  del  1°  maggio  2010   e   fatto   esplicito
riferimento alla data di approvazione del modello BU-LRIC. 
  D2. Circa i valori di partenza  a  cui  applicare  il  Network  Cap
alcuni operatori hanno evidenziato che, ai sensi dell'art. 13,  comma
2, della delibera n. 731/09/CONS,  «Il  perimetro  impiantistico  dei
servizi WLR e' costituito dalla cartolina d'utente e  dagli  elementi
impiantistici che  coincidono  con  quelli  relativi  ai  servizi  di
accesso disaggregato e costituiscono oggetto di  transazione  interna
(transfer   charge).»   La   suddetta   definizione   del   perimetro
impiantistico, secondo cui il WLR differisce  dall'ULL  solo  per  la
cartolina d'utente, implica secondo tali operatori,  un  allineamento
tra i costi del WLR e dell'ULL. Da cio' deriva che  l'utilizzo,  come
valori iniziali  del  meccanismo  di  Network  Cap,  dei  prezzi  WLR
approvati per il 2009 secondo  un  principio  retail  minus,  sarebbe
incongruente con l'applicazione di un modello BU-LRIC che, viceversa,
va a determinare una variazione dei costi incrementali WLR secondo un
approccio bottom-up. Secondo il parere di  tali  operatori  i  valori
iniziali vanno ridefiniti secondo un meccanismo  di  orientamento  al
costo,  come  d'altra  parte  effettuato  nel  caso  dell'ULL  e  del
bitstream. (11)  Cio' anche al fine di evitare di applicare un  trend
di prezzo, orientato al costo, ad  un  valore  di  partenza  che  non
rispecchia i costi sottostanti la fornitura del servizio. 
  D3. Come conseguenza  delle  osservazioni  suddette  gli  operatori
ritengono  non  appropriato,  da  un  punto  di   vista   tecnico   e
regolamentare,  effettuare   una   differenziazione   tra   clientela
residenziale e business ai fini della determinazione  dei  valori  di
partenza a cui  applicare  il  Network  Cap.  I  valori  di  partenza
dovrebbero, viceversa, coincidere con quelli relativi alla  clientela
residenziale, non sussistendo alcuna differenziazione  tecnica  della
relativa catena impiantistica di fornitura del servizio  rispetto  al
caso di clientela business. A supporto della suddetta  posizione  gli
stessi operatori hanno richiamato che in alcuni Paesi UE,  che  hanno
utilizzato un modello di  costo  di  tipo  bottom-up  ai  fini  della
fissazione  del  prezzo  del  servizio  WLR,  non   sussiste   alcuna
differenziazione tra servizio WLR per clientela  residenziale  e  non
residenziale. 
  D4. Un operatore, nello specifico, ha evidenziato come,  a  proprio
avviso, la differenza tra le  condizioni  economiche  applicate  alle
linee POTS, ISDN BRA e PRA base e le condizioni economiche  applicate
alle linee con GNR semplice e con  GNR  selezione  passante  non  sia
giustificata  tecnicamente  dal  momento  che   la   differenza   che
caratterizza gli accessi con GNR semplice o con  selezione  passante,
rispetto agli accessi base, e' riconducibile ad una mera attivita' di
configurazione,  a  parita'  di  componenti   di   rete   sottostanti
l'accesso. Tale operatore ritiene, dunque, tali differenze di  prezzo
non giustificabili dal momento in cui le  condizioni  economiche  non
sono piu' valorizzate secondo la metodologia retail minus. 
  D5. Nel corso del  procedimento  istruttorio  la  Societa'  Telecom
Italia ha rappresentato, concordando  in  cio'  con  quanto  proposto
nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica,  che  a
proprio parere la decorrenza delle condizioni economiche dei  servizi
a Network Cap, secondo quanto previsto dalla delibera n.  731/09/CONS
all'art. 9 comma 2 punti c) e d),  e'  il  1°  maggio  2010.  Telecom
Italia ritiene altresi' che, in applicazione di quanto previsto dalla
delibera n. 731/09/CONS,  i  valori  di  partenza  cui  applicare  il
Network Cap sono quelli  approvati  in  ottica  «retail  minus»,  con
distinzione tra la clientela residenziale e non  residenziale.  Cio',
secondo la stessa Societa', trova  conferma  nella  composizione  dei
panieri per il Network Cap del WLR riportati negli allegati  23,  24,
25 e  26  della  delibera  n.  731/09/CONS.  Telecom  Italia  ritiene
altresi' giustificate le differenze di costo tra accessi base  e  con
selezione passante in quanto le  attivita'  di  configurazione  della
selezione  passante,  svolte  da  Telecom  Italia,   comportano   uno
specifico costo. 
 
                    Le valutazioni dell'Autorita' 
 
  D6. Attesa la invarianza dei presupposti  normativi  forniti  dalla
delibera n.  731/09/CONS,  cosi'  come  successivamente  integrata  e
modificata  con  la  delibera  n.  260/10/CONS,  l'Autorita'  ritiene
opportuno, in questa sede, confermare quanto previsto nello schema di
provvedimento  allegato  alla  delibera  n.  15/10/CIR  in  tema   di
decorrenza delle condizioni economiche  dell'Offerta  di  Riferimento
WLR per il 2010 di Telecom Italia e dei valori  di  partenza  su  cui
applicare il Network Cap. Atteso che la  valutazione  dei  costi  dei
servizi a Network Cap verra' svolta tramite l'avvio di uno  specifico
procedimento,  come  previsto  nello  schema  di   provvedimento   in
consultazione   e   confermato   nel   presente   provvedimento    di
approvazione,  in   tale   sede   potra'   essere   recepito   quanto
eventualmente stabilito,  nel  merito,  da  successivi  provvedimenti
dall'Autorita'. 
 
   III. VALUTAZIONI SULL'OR WLR 2010 PUBBLICATA IL 30 OTTOBRE 2009 
 
III. 1 CONDIZIONI ECONOMICHE  DEL  SERVIZIO  WLR,  DELLE  PRESTAZIONI
ASSOCIATE E DEI SERVIZI ACCESSORI PUBBLICATE DA TELECOM ITALIA PER IL
2010 
Prezzi dei servizi inclusi nei  panieri  a  Network  Cap,  che  hanno
  subito nell'OR 2010 variazioni rispetto all'OR 2009: contributi  di
  attivazione e disattivazione del WLR 
 
 Le considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 15/10/CIR 
 
  15. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto  un
contributo  di  attivazione  del  servizio  WLR  pari  a  5,40  Euro,
superiore a quello riportato nell'Offerta di  Riferimento  WLR  2009,
approvato dall'Autorita' con la delibera n. 35/09/CIR e pari  a  5,33
Euro per linea. Telecom Italia ha inoltre previsto un  contributo  di
disattivazione  del  servizio  WLR  pari  a  11,87  Euro,   anch'esso
superiore a quello riportato nell'Offerta di  Riferimento  WLR  2009,
approvato dall'Autorita' con la delibera n. 35/09/CIR e pari a  11,11
Euro per linea. 
  16. Alla luce delle precedenti considerazioni ed in particolare  di
quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d,  della  delibera  n.
731/09/CONS, l'Autorita' aveva ritenuto che l'Offerta di  Riferimento
2010 per il servizio WLR di Telecom Italia dovesse essere  modificata
prevedendo che, fino al 30 aprile 2010, i contributi di attivazione e
disattivazione WLR siano posti rispettivamente pari a  5,33  e  11,11
Euro per linea, come approvati per l'anno  2009.  Considerato  che  i
contributi di attivazione e  disattivazione  del  servizio  WLR  sono
inclusi nei panieri di cui all'art  65  comma  2  della  delibera  n.
731/09/CONS,  i  valori  di  cui  sopra  potranno  essere  rivalutati
nell'ambito dell'approvazione delle condizioni economiche dei servizi
a Network Cap (da effettuarsi successivamente alla  approvazione  del
Modello BU-LRIC di cui all'art. 73 della delibera n.  731/09/CONS  ed
alla ripubblicazione, da parte di  Telecom  Italia,  dei  prezzi  dei
servizi inclusi nei rispettivi panieri). 
 
                   Le osservazioni degli operatori 
 
  D7. Le osservazioni formulate dagli operatori  su  tale  punto  nel
corso  del  procedimento  istruttorio  riprendono  in   sostanza   la
tematica, discussa nella precedente sezione, relativa alla decorrenza
dei prezzi rivalutati  a  Network  Cap.  Non  sono  emersi  specifici
rilievi alla rivalutazione di costo dei contributi di  attivazione  e
disattivazione WLR svolta dall'Autorita'. 
 
                    Le valutazioni dell'Autorita' 
 
  D8. Alla luce di quanto  sopra  e  di  quanto  espresso  nei  punti
precedenti, l'Autorita' ritiene pertanto opportuno confermare  quanto
previsto nello schema di  provvedimento  allegato  alla  delibera  n.
15/10/CIR relativamente ai contributi di attivazione e disattivazione
del WLR. 
Prezzi degli altri servizi inclusi nei panieri a Network Cap, che non
  hanno subito nell'OR 2010 variazioni rispetto all'OR 2009 
 
 Le considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 15/10/CIR 
 
  17. L'Autorita' aveva accertato, secondo quanto previsto  dall'art.
9, comma 2, lettera d, della delibera  n.  731/09/CONS,  che  Telecom
Italia ha applicato per il 2010, per i restanti  servizi  soggetti  a
Network Cap, le stesse condizioni economiche previste  per  il  2009.
L'Autorita' aveva, altresi', chiarito che tali valori potranno essere
rivalutati nell'ambito dell'approvazione delle condizioni  economiche
dei servizi  a  Network  Cap  (da  effettuarsi  successivamente  alla
approvazione del Modello BU-LRIC di cui all'art. 73 della delibera n.
731/09/CONS ed alla ripubblicazione, da parte di Telecom Italia,  dei
prezzi dei servizi inclusi  nei  rispettivi  panieri).  Le  eventuali
rivalutazioni avranno decorrenza dal 1° maggio 2010. 
 
                   Le osservazioni degli operatori 
 
  D9.  Nel  corso  del  procedimento  istruttorio   le   osservazioni
formulate su tale punto  ricalcano  quanto  riportato  nella  sezione
precedente con riferimento  alla  decorrenza  delle  rivalutazioni  a
Network Cap dal 1° maggio 2010. 
 
                    Le valutazioni dell'Autorita' 
 
  D10. Alla luce di quanto sopra  e  di  quanto  espresso  nei  punti
precedenti, l'Autorita' ritiene pertanto di confermare, relativamente
ai prezzi degli altri servizi inclusi nei panieri a Network Cap,  che
non hanno subito nell'OR 2010 variazioni rispetto all'OR 2009, quanto
previsto nello schema di  provvedimento  allegato  alla  delibera  n.
15/10/CIR. 
Prezzi dei servizi WLR non inclusi nei panieri a Network  Cap  (bonus
  di  traffico,  contributo  addizionale  di   set-up,   subentro   e
  contributi una tantum per interventi a vuoto, attivazione  del  WLR
  su linea bitstream naked) 
 
                          Bonus di traffico 
 Le considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 15/10/CIR 
 
  18. L'art. 65 comma 7 della delibera n. 731/09/CONS prevede che  ai
prezzi dei canoni mensili del servizio WLR  relativi  alla  clientela
residenziale e non residenziale si applichi uno sconto  mensile  pari
rispettivamente a 0,17 Euro e 0,10 Euro, corrispondente al cosiddetto
bonus di traffico praticato da Telecom Italia alle offerte di accesso
al dettaglio per le  due  tipologie  di  clientela.  La  delibera  in
questione prevede inoltre che  tali  bonus,  che  non  rientrano  nel
calcolo del Network Cap per i servizi WLR, possano essere rivisti  in
sede di valutazione annuale dell'Offerta di Riferimento,  sulla  base
dei bonus di traffico  effettivamente  praticati.  I  valori  di  cui
sopra, indicati nella delibera n. 731/09/CONS,  sono  pari  a  quelli
definiti dall'Autorita' con la delibera n. 48/08/CIR di  approvazione
dell'Offerta di Riferimento 2008 per  il  servizio  Wlegge  regionale
Tali  valori  differiscono  da  quelli   presenti   nell'Offerta   di
Riferimento  2009  approvata  dall'Autorita'  con  la   delibera   n.
35/09/CIR, la quale ha ridotto il loro importo rispettivamente a 0,16
Euro e 0,09 Euro. 
  19. L'Offerta di Riferimento 2010 di Telecom Italia per il servizio
WLR, in analogia con quanto previsto nell'Offerta 2009,  prevede  che
ai prezzi dei canoni mensili del servizio WLR relativi alla clientela
residenziale e non residenziale sia applicato uno sconto mensile pari
rispettivamente a 0,16 Euro e 0,09 Euro. Tali  valori  corrispondono,
pertanto, ai valori  approvati  dall'Autorita'  con  la  delibera  n.
35/09/CIR di valutazione dell'Offerta di  Riferimento  2009.  Per  il
calcolo di tali valori sono stati utilizzati i valori medi del numero
di  minuti  di  bonus  di  traffico  riportati  dall'Autorita'  nella
delibera n. 48/08/CIR,  pari  a  26,5  minuti  e  15  minuti  mensili
mediamente usufruiti, rispettivamente, dai clienti residenziali e non
residenziali. 
  20. Utilizzando il medesimo criterio impiegato, per il calcolo  del
bonus, nella delibera n. 35/09/CIR ed utilizzando le tariffe flat dei
servizi di raccolta e terminazione SGU, pari 0,302 centesimi di  Euro
al minuto, di cui  all'art.  17  dell'Allegato  B  alla  delibera  n.
704/09/CONS (nelle more della pubblicazione del provvedimento finale)
l'Autorita', nello  schema  di  provvedimento  a  consultazione,  era
pervenuta alla seguente tabella: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  L'Autorita' aveva pertanto  ritenuto  opportuno  sulla  base  delle
rivalutazioni effettuate  ai  sensi  dell'art.  65,  comma  7,  della
delibera n. 731/09/CONS, approvare i valori  del  bonus  di  traffico
proposti da Telecom Italia per il 2010, pari rispettivamente  a  0,16
Euro/linea-WLR per cliente residenziale, e  0,09  Euro/linea-WLR  per
cliente  non  residenziale.  Tali  valori  si  applicano   nel   2010
decorrendo (in linea con quanto previsto all'art. 9, comma 2, lettera
d, della delibera n. 731/09/CONS ed, in generale, con quanto premesso
al punto 18 dello schema di provvedimento  a  consultazione)  dal  1°
gennaio 2010. 
 
                   Le osservazioni degli operatori 
 
  D11.  Nel  corso  del  procedimento  istruttorio  un  operatore  ha
richiesto di utilizzare, ai fini del calcolo del  bonus  di  traffico
per clientela residenziale e non residenziale, il numero  massimo  di
minuti mensili fruibili, pari rispettivamente a 45 e 30 minuti. 
 
                    Le valutazioni dell'Autorita' 
 
  D12. Con riferimento all'osservazione di cui al punto precedente si
richiama che all'art.  65  comma  7  della  delibera  n.  731/09/CONS
l'Autorita', nel definire gli obblighi per Telecom Italia relativi al
bonus di traffico, aveva fatto riferimento alla delibera n. 48/08/CIR
di approvazione dell'Offerta di  Riferimento  2008  per  il  servizio
Wlegge regionale Detta delibera, nello specificare  le  modalita'  di
calcolo del  bonus,  fa  riferimento  ai  minuti  bonus  di  traffico
effettivamente praticati, inferiori a quelli  massimi  potenzialmente
applicabili. Tale  approccio  per  il  calcolo  del  bonus  e'  stato
altresi'  seguito  nella  delibera  n.  35/09/CIR  che   approva   le
condizioni economiche  WLR  2009.  L'Autorita'  ritiene  pertanto  di
confermare la metodologia illustrata nello  schema  di  provvedimento
posto a consultazione, essendo lo stesso basato sulle  previsioni  di
cui alla delibera n. 731/09/CONS, la  quale  a  sua  volta  recepisce
risulta coerente con quanto stabilito nelle  precedenti  delibere  di
approvazione delle OR Wlegge regionale Atteso  che  l'art.  17  della
delibera n. 179/10/CONS conferma  le  tariffe  flat  dei  servizi  di
raccolta e terminazione SGU (pari 0,302 centesimi di Euro al  minuto)
proposte nella delibera di consultazione n. 704/09/CONS,  l'Autorita'
ritiene di confermare quanto previsto,  in  merito  al  bonus,  nello
schema di provvedimento allegato alla delibera  n.  15/10/CIR  (nello
schema di provvedimento posto a consultazione  pubblica  infatti  era
stato utilizzato  il  valore  0,302  centesimi  di  Euro  al  minuto,
successivamente confermato, ai fini della stima del bonus). 
 
                  Contributo addizionale di set-up 
 Le considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 15/10/CIR 
 
  21. L'art. 65 comma 8 della delibera  n.  731/09/CONS  prevede  che
Telecom Italia, entro e non oltre  60  giorni  dalla  notifica  della
delibera   n.   731/09/CONS,   comunichi   all'Autorita'   tutte   le
informazioni necessarie alla valutazione del grado  di  recupero  dei
costi di set-up del servizio WLR, di cui all'art. 29  della  delibera
n. 694/06/CONS. Qualora, a valle  delle  verifiche,  tali  costi  non
risultino ancora del tutto recuperati,  l'art.  65,  comma  9,  della
delibera  n.  731/09/CONS  indica  che  e'  previsto  un   contributo
addizionale a quello di attivazione pari ad Euro 5,25. La delibera in
questione specifica, inoltre, che tale contributo  e'  da  intendersi
temporaneo ed e' dovuto solo fino  all'avvenuto  recupero  dei  costi
sostenuti per il set-up del servizio  Wlegge  regionale  Il  comma  5
dell'art. 40 della delibera n. 731/09/CONS prevede infine che Telecom
Italia  comunichi   trimestralmente   all'Autorita',   per   ciascuna
tipologia di linea oggetto dell'Offerta WLR e per  ciascun  mese,  il
numero di linee WLR attivate, il numero di linee WLR  disattivate  ed
il numero di linee WLR attive alla fine del mese. 
  22.  Telecom  Italia  ha  previsto,  nella   propria   Offerta   di
Riferimento  WLR  2010,  un  contributo  addizionale  di  set-up  del
servizio WLR pari a 20,00 Euro per linea, pari  ad  oltre  il  doppio
rispetto a quanto  previsto  nell'Offerta  di  Riferimento  WLR  2009
precedentemente approvata (dove il contributo era pari  a  7,25  Euro
per linea). In sede di comunicazione dell'Offerta WLR  per  il  2010,
Telecom Italia ha evidenziato come il valore da essa indicato  derivi
dalla circostanza che, in base ai dati in proprio possesso alla  fine
del mese di ottobre 2009 e sulla base di una  stima  al  31  dicembre
2010,  restava  ancora  da  recuperare  una  quota  dell'investimento
complessivamente sostenuto per l'implementazione del servizio  Wlegge
regionale Successivamente, nel corso  del  2010,  Telecom  Italia  ha
confermato tale previsione fornendo ulteriori  informazioni  inerenti
il numero di linee WLR effettivamente attivate al 31 dicembre 2009. 
  23. Alla luce dei dati comunicati da Telecom Italia sul  numero  di
linee attivate e sui costi ancora da recuperare ed ai sensi di quanto
previsto dall'art.  65,  comma  9,  della  delibera  n.  731/09/CONS,
l'Autorita'  ha   proposto,   nello   schema   di   provvedimento   a
consultazione, che debba essere previsto anche  per  l'anno  2010  un
contributo di set-up addizionale rispetto a  quello  di  attivazione,
pari a 5,25 Euro per linea. Tale valorizzazione  del  contributo,  in
linea con quanto premesso,  decorre  dal  1°  maggio  2010,  data  di
entrata in vigore del modello BU-LRIC. Dal 1° gennaio 2010 e fino  al
30 aprile 2010, in linea con le premesse, resta in vigore  il  valore
approvato con delibera 35/09/CIR (7,25 Euro/linea). 
 
                   Le osservazioni degli operatori 
 
  D13. Nel corso del procedimento istruttorio alcuni operatori  hanno
rappresentato di ritenere non dovuto  il  contributo  addizionale  di
set-up senza  fornire  giustificazioni  adeguate  in  merito  a  tale
posizione. 
  D14. Telecom Italia ha rappresentato di non condividere  il  valore
del contributo di set-up proposto dall'Autorita', pari a  5,25  € dal
1° maggio 2010, in virtu' del fatto che, sulla  base  del  numero  di
attivazioni WLR svolte annualmente,  ne  deriva  una  estensione  del
tempo di recupero dei costi  da  tre  a  sei  o  sette  anni,  valore
quest'ultimo ritenuto eccessivo e  discordante  con  quanto  previsto
all'avvio del servizio WLR. 
 
                    Le valutazioni dell'Autorita' 
 
  D15. L'Autorita' nel prendere atto  delle  osservazioni  succitate,
richiama come la delibera  n.  731/09/CONS,  all'art.  65,  comma  9,
indichi che  «Qualora,  a  valle  delle  verifiche,  tali  costi  non
risultino ancora del tutto  recuperati,  e'  previsto  un  contributo
addizionale  a  quello  di  attivazione  pari  ad  Euro  5,25.   Tale
contributo e'  da  intendersi  temporaneo  ed  e'  dovuto  solo  fino
all'avvenuto recupero dei costi sostenuti per il set-up del  servizio
WLR». La  delibera  n.  731/09/CONS  fissa  pertanto  il  valore  del
contributo ad Euro  5,25,  a  prescindere  dall'andamento  reale  del
numero di attivazioni, fino all'avvenuto recupero dei costi sostenuti
per il set-up del servizio WLR. Alla luce di quanto sopra e di quanto
espresso nei punti precedenti l'Autorita' ritiene pertanto  di  dover
confermare, relativamente al contributo addizionale di set-up, quanto
previsto nello schema di  provvedimento  allegato  alla  delibera  n.
15/10/CIR. 
Contributi  una  tantum  per  intervento  di  fornitura  a  vuoto  ed
  intervento di manutenzione a vuoto 
 
 Le considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 15/10/CIR 
 
  24. Nella propria Offerta di Riferimento WLR per  il  2010  Telecom
Italia riporta i contributi di «Intervento di fornitura a vuoto» e di
«Intervento  di  manutenzione  a  vuoto».  Il  primo  contributo   e'
applicato ove non sia possibile effettuare la  realizzazione  tecnica
del WLR su Linea non attiva, che comporta un intervento  presso  sede
cliente, per cause  di  irreperibilita'  cliente  e  di  rifiuto  del
cliente dell'intervento da parte del tecnico. Il  secondo  contributo
e' applicato ove venga accertato che la rete  di  Telecom  Italia  e'
funzionante e/o che il  malfunzionamento,  segnalato  dall'Operatore,
sia dovuto a cause non imputabili a Telecom Italia.  Tali  contributi
sono posti, rispettivamente, pari a 54,76 e 78,14 Euro.  Si  richiama
che, nella propria Offerta di Riferimento WLR  per  il  2009  Telecom
Italia, sulla base di quanto previsto nella  delibera  n.  35/09/CIR,
aveva previsto, a titolo di rimborso dei  costi  sostenuti,  il  solo
contributo per «interventi di manutenzione  a  vuoto»  pari  a  73,18
Euro,  qualora,  a  seguito  di  un  reclamo  dell'Operatore,   venga
accertato che la rete di Telecom Italia e'  funzionante  e/o  che  il
malfunzionamento sia dovuto a cause non imputabili a  Telecom  Italia
(ad esempio:  errata  configurazione  sulla  rete  dell'Operatore,  o
malfunzionamento generico della rete dell'Operatore, ecc.). 
  25. La  delibera  n.  731/09/CONS,  con  specifico  riferimento  ai
suddetti contributi, non fornisce specifiche indicazioni. 
  26. Alla luce di quanto premesso circa l'obbligo di applicare, fino
al 30 aprile 2010, le condizioni economiche 2009, e tenuto conto  del
fatto che il contributo di intervento di  manutenzione  a  vuoto  era
stato  approvato  con  delibera  n.  35/09/CIR,   l'Autorita'   aveva
ritenuto, nello schema di provvedimento posto a  consultazione,  che,
fino alla suddetta data,  debbano  essere  confermate  le  condizioni
economiche 2009 del contributo per interventi a vuoto  (73,18  Euro).
Con riferimento alle condizioni economiche  di  tale  contributo,  da
applicare a partire dal 1° maggio 2010, si richiama che lo stesso non
rientra nei panieri a Network Cap. Il  contributo  per  interventi  a
vuoto e' stato calcolato, in sede di approvazione della  delibera  n.
35/09/CIR, sulla base dei costi dell'analogo contributo per i servizi
di accesso disaggregato ed in  particolare  posto  pari  allo  stesso
omonimo contributo. Ne deriva che il valore economico del  contributo
di intervento a vuoto da applicare, a partire  dal  1°  maggio  2010,
dovra' essere posto pari a quello che verra' definito dalla  delibera
di approvazione  delle  condizioni  economiche  per  il  servizio  di
accesso disaggregato 2010. 
  27. Con riferimento al contributo, di «Intervento  di  fornitura  a
vuoto», si rileva che lo stesso non e' previsto nella OR WLR 2009. Si
rileva,  altresi',  che  analogo   contributo   e'   stato   definito
nell'Offerta di Riferimento di accesso disaggregato 2009 (delibera n.
14/09/CIR). L'Autorita' aveva  pertanto  ritenuto,  nello  schema  di
provvedimento posto a  consultazione,  che  tale  contributo  potesse
essere valutato e incluso nell'OR WLR 2010, a condizione che  Telecom
Italia wholesale preveda, sulla base  del  principio  di  parita'  di
trattamento interno-esterno (art. 7 della delibera  n.  731/09/CONS),
analogo  contributo  nei  confronti  di  Telecom  Italia  retail.  In
analogia a quanto effettuato  per  il  contributo  di  intervento  di
manutenzione  a  vuoto  l'Autorita'  aveva  ritenuto  che  il  valore
economico del contributo in  oggetto  dovesse  essere  posto  pari  a
quanto approvato nell'Offerta di Riferimento di accesso  disaggregato
2010 per l'omonimo contributo. Il contributo potra' essere  applicato
a partire dalla data di ripubblicazione dell'OR WLR  2010  e  non  ha
valenza retroattiva rispetto a tale data. 
 
                   Le osservazioni degli operatori 
 
  D16. Alla luce del fatto che il tema  dei  KO  per  irreperibilita'
cliente e rifiuto cliente  e'  oggetto  di  analisi  nell'ambito  dei
tavoli tecnici sugli Impegni  di  Telecom  Italia,  alcuni  operatori
hanno  espresso  perplessita'  circa   la   richiesta   avanzata   da
quest'ultima di introdurre, nell'Offerta di Riferimento WLR 2010,  il
contributo  per  «Intervento  di  fornitura  a  vuoto».  Gli   stessi
evidenziano che l'«Intervento  di  fornitura  a  vuoto»  prevede  due
fattispecie: l'irreperibilita' del cliente on call, che  non  implica
nessuna rilevante attivita' a vuoto, in quanto precedente  all'uscita
del tecnico, ed il rifiuto del cliente on field, che si verifica dopo
l'uscita  del  tecnico.  Alcuni  operatori  ritengono,   in   termini
generali, che solo questo secondo caso possa,  se  del  caso,  essere
oggetto di valorizzazione. Ulteriori considerazioni  da  parte  degli
operatori alternativi hanno riguardato il contributo  di  «Intervento
di manutenzione a vuoto», gia'  peraltro  approvato  con  riferimento
all'Offerta WLR 2009, secondo quanto previsto dall'art.  2  comma  10
della delibera n. 35/09/CIR. 
  D17. La Societa' Telecom Italia ha confermato  che,  come  previsto
nell'Offerta di Riferimento, il contributo di fornitura  a  vuoto  e'
previsto in caso di intervento in campo (on field). Telecom Italia ha
inoltre  richiamato  che  la   problematica   degli   interventi   di
manutenzione a vuoto e'  in  corso  di  discussione  anche  da  parte
dell'Organismo OTA, in quanto fonte di continui contenziosi  con  gli
OLO e di notevole accumulo di credito scaduto  da  parte  di  Telecom
Italia. 
 
                    Le valutazioni dell'Autorita' 
 
  D18. Alla luce di quanto sopra, l'Autorita' ritiene  di  confermare
quanto previsto nello schema di provvedimento allegato alla  delibera
n. 15/10/CIR in merito al contributo di «Intervento  di  fornitura  a
vuoto», purche' lo stesso sia applicato in caso di  effettiva  uscita
del tecnico presso la sede del cliente e nel  caso  in  cui  non  sia
possibile effettuare la realizzazione tecnica del WLR  su  Linea  non
attiva, essendo quest'ultimo irreperibile o  rifiutando  l'intervento
da parte del tecnico. Sono pertanto escluse le casistiche  cosiddette
on  call  laddove  non  siano  seguite   dall'uscita   del   tecnico.
L'Autorita' ritiene, altresi', che le attivita' attualmente in  corso
in altri tavoli in merito  al  tema  delle  policy  di  contatto  del
cliente non interferiscano con la definizione dei costi di  fornitura
a vuoto svolta nel presente provvedimento.  Tale  contributo  verra',
infatti,  applicato  solo  laddove  vi  sia  un  effettivo  costo  di
fornitura a vuoto sostenuto da Telecom Italia in  applicazione  delle
procedure di provisioning che verranno concordate. Alla luce di cio',
l'Autorita' ritiene inoltre  opportuno  estendere  a  tale  casistica
quanto gia' previsto all'art. 2 comma 10 della delibera n. 35/09/CIR,
circa il fatto che le fatture  prodotte  da  Telecom  Italia  debbano
essere adeguatamente dettagliate in relazione alle attivita' svolte. 
  D19. Considerato quanto gia' indicato e previsto dalla delibera  n.
35/09/CIR, riguardo il contributo di «Intervento  di  manutenzione  a
vuoto»,  l'Autorita'  ritiene  opportuno  confermare   l'orientamento
espresso  nello  schema  di  provvedimento  posto   a   consultazione
pubblica. L'Autorita' ritiene inoltre opportuno ribadire quanto  gia'
previsto all'art. 2 comma 10 della delibera n.  35/09/CIR,  circa  il
fatto che le fatture  prodotte  da  Telecom  Italia  in  merito  agli
interventi a vuoto siano adeguatamente dettagliate in relazione  alle
attivita' svolte, alla identificazione dell'evento (data e ora  della
segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto
non e' di competenza di Telecom Italia. 
 
                              Subentro 
 Le considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 15/10/CIR 
 
  28. Nella propria Offerta di Riferimento WLR per  il  2010  Telecom
Italia riporta un contributo per subentro (POTS ed ISDN) pari a 14,26
Euro  sia  per  clienti  residenziali  che  non  residenziali.   Tale
contributo non era previsto nell'Offerta di Riferimento  WLR  per  il
2009. Tale voce non e' inoltre inclusa all'interno dei panieri WLR di
cui alla delibera n. 731/09/CONS. Il contributo in  questione  e'  in
ogni caso  presente  nelle  offerte  commerciali  di  Telecom  Italia
rivolte alla propria clientela residenziale e non residenziale ed  e'
posto pari a 16,20 Euro (iva esclusa). (12) 
  29. Alla  luce  di  quanto  sopra,  l'Autorita',  nello  schema  di
provvedimento  posto  a  consultazione   pubblica,   aveva   ritenuto
opportuno,  sulla  base  del  principio  di  parita'  di  trattamento
interno-esterno  (art.  7  della  delibera  n.  731/09/CONS)  e   non
rientrando la prestazione inerente il subentro  tra  quelle  previste
nei panieri WLR di cui alla delibera n.  731/09/CONS  o  previste  in
ogni  caso  esplicitamente  dalla  medesima  delibera,  valutarne  le
condizioni economiche in ottica retail minus sulla base di una  quota
di costi evitabili del 12%. In base a tale assunto l'Autorita'  aveva
espresso l'orientamento di approvare il valore  proposto  da  Telecom
Italia nell'Offerta 2010 e posto pari a  14,26  Euro.  In  ogni  caso
l'Autorita' aveva ritenuto opportuno che, in analogia con le  offerte
commerciali  di  Telecom  Italia  rivolte  alla   propria   clientela
residenziale e non residenziale, fosse specificato  che  in  caso  di
clientela  residenziale,  la  quota  di  subentro  non  deve   essere
corrisposta nei casi di successione a titolo universale oppure quando
il subentro  avviene  tra  persone  conviventi  dello  stesso  nucleo
familiare. In caso di clientela non residenziale tale  indennita'  di
subentro non sarebbe stata dovuta nei casi di  successione  a  titolo
universale o particolare, e non sarebbe inoltre stata dovuta nei casi
di trasformazione della denominazione o della ragione  sociale  o  di
cambio del titolare di impresa. Tale contributo avrebbe dovuto essere
applicato a decorrere dalla data di ripubblicazione dell'OR WLR  2010
senza valenza retroattiva rispetto a tale data. 
 
                   Le osservazioni degli operatori 
 
  D20.  Alcuni  operatori  hanno  evidenziato  che   l'Autorita'   ha
affrontato  la  questione  del  subentro  gia'  nella   delibera   n.
694/06/CONS relativa alle «Modalita'  di  realizzazione  dell'offerta
WLR ai sensi della delibera n. 33/06/CONS» in seguito alla  richiesta
di un operatore di eliminare detto  servizio  dall'elenco  di  quelli
inclusi nell'offerta Wlegge regionale Gli stessi richiedono  pertanto
che l'Autorita' confermi quanto dalla stessa stabilito in tale  sede,
in merito alla non opportunita' di inserire  tale  contributo  in  OR
WLR. 
  D21. La Societa' Telecom Italia, nel ritenere  equa  l'introduzione
di tale contributo, non condivide la sua decorrenza a  partire  dalla
«data di ripubblicazione dell'OR WLR 2010». Ritiene viceversa che  il
contributo debba avere valenza retroattiva  all'1/1/2010  proprio  in
virtu' della parita' di trattamento interno-esterno. Tale  contributo
e', infatti, lo stesso presente  nei  listini  retail  e,  di  fatto,
disponibile ed offerto (sebbene non  a  listino)  fin  dal  2008,  su
richiesta, anche  per  i  clienti  Wlegge  regionale  Telecom  Italia
ritiene inoltre che tale servizio debba essere remunerato  in  quanto
richiede lo svolgimento di specifiche attivita', quali, a  titolo  di
esempio: 
  la ricezione e gestione del tracciato record di variazione  WLR  su
Linea Attiva,  compresa  la  restituzione  dei  tracciati  record  di
notifica relativi all'avanzamento di lavorazione dell'ordinativo; 
  lo svolgimento delle modifiche anagrafiche nei propri DB di Rete  e
Gestionali; 
  l'eventuale   gestione   della   modifica   di   categoria    della
linea(residenziale/business) in funzione del cliente subentrante,  ai
fini  dell'applicazione  dei  successivi  canoni  e   contributi   di
pertinenza; 
  la fatturazione della prestazione di subentro; 
  gli aggiornamenti sui sistemi di provisioning; 
  l'aggiornamento dei sistemi di gestione frodi e revenue assurance; 
  la presenza di quanto sopra sia  per  gli  OLO  che  utilizzano  il
processo di delivery standard, sia per gli OLO che via via aderiscono
al Nuovo Processo di Delivery; 
  l'eventuale gestione deiservizi di emergenza  o  dellerichieste  di
informazionida    parte    dell'Autorita'    Giudiziaria    (mediante
interrogazione ai propri DB). 
 
                    Le valutazioni dell'Autorita' 
 
  D22. L'allegato A della  delibera  n.  694/06/CONS  riporta  quanto
segue in merito al «Subentro, ovvero il cambio  di  intestatario  del
contratto  WLR  col  medesimo  operatore  WLR  senza  variazione   di
tipologia contratto: 
  91. Un operatore ritiene che tale servizio non rientri nell'Offerta
WLR in quanto e' un servizio replicabile dall'operatore WLR,  che  e'
quindi in grado di fornirlo al cliente finale. 
  92. Telecom Italia ritiene necessario ricevere  dall'operatore  WLR
le informazioni relative al subentro  su  linea  WLR  di  un  cliente
dell'OLO in WLR, in quanto  necessarie  al  fine  di  erogare  alcune
prestazioni quale ad esempio i servizi di emergenza (dove, in assenza
di informazioni anagrafiche aggiornate sull'intestatario della  linea
WLR, non sarebbe in grado di assolvere eventuali richieste dei centri
di emergenza relative alla anagrafica della linea WLR chiamante). 
  93. L'Autorita', stante le  specificita'  del  servizio  WLR  e  in
particolare il fatto che la linea del cliente  WLR  rimane  attestata
sulla rete di Telecom Italia, ritiene opportuno  che  Telecom  Italia
riceva le informazioni relative al cliente  che  utilizza  la  linea.
Pertanto, l'operatore  WLR  dovra'  comunicare  tempestivamente  tali
informazioni. Tuttavia, tali informazioni  hanno  natura  strumentale
per l'erogazione di ulteriori servizi e  quindi  non  si  ravvisa  la
necessita'  di  prevedere  tale   prestazione   nell'ambito   servizi
valorizzati nell'Offerta WLR, ma solo  lo  scambio  delle  pertinenti
informazioni». 
  La delibera n. 731/09/CONS prevede espressamente  all'art.  40  che
«Telecom Italia fornisca i servizi WLR, le prestazioni associate ed i
servizi accessori conformemente  alle  disposizioni  contenute  nella
delibera  n.  694/06/CONS,  salvo  quanto  modificato  dal   presente
provvedimento...».  Atteso  che  la  delibera  n.  731/09/CONS  nulla
prevede in merito al subentro, la proposta  di  prevedere  un  prezzo
wholesale ad hoc in caso di subentro del cliente finale  utilizzatore
del servizio WLR appare quindi in contrasto con il combinato disposto
dalle due predette delibere.  L'Autorita'  ritiene  pertanto  di  non
accogliere la proposta di Telecom Italia di prevedere nell'Offerta di
riferimento 2010 un  prezzo  wholesale  per  il  subentro,  rivedendo
pertanto l'orientamento espresso nello schema di provvedimento  posto
a consultazione pubblica. 
 
            Attivazione del WLR su linea bitstream naked 
 Le considerazioni dell'Autorita' di cui alla delibera n. 15/10/CIR 
 
  30. Con riferimento all'attivazione del servizio WLR su  una  linea
su cui e' gia' attivo  il  servizio  Bitstream  Naked/VoIP  di  altro
operatore o ADSL Naked/VoIP di Telecom Italia, era stato  richiamato,
nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che con
delibera n. 35/09/CIR (art. 2 comma 5) l'Autorita'  ha  disposto  che
«...Telecom  Italia  definisce,   ai   fini   della   predisposizione
dell'Offerta di  Riferimento  WLR  2010,  le  procedure  per  gestire
richieste, effettuate con lo stesso ordine,  di  attivazione  WLR  su
linea bitstream naked o ADSL naked di Telecom Italia  e  portabilita'
del numero VoIP sulla linea WLR». 
  Veniva osservato che la fattispecie di cui all'art. 2 comma 5 della
delibera n. 35/09/CIR risulta quindi una  prestazione  specifica,  di
nuova introduzione, e non specificamente  riportata  nell'elenco  dei
servizi inclusi nei panieri previsti dalla delibera  n.  731/09/CONS.
Ne derivava pertanto, l'indicazione che  la  relativa  valorizzazione
dovesse seguire, ai sensi della delibera n. 731/09/CONS e  di  quanto
premesso sul quadro regolamentare, l'orientamento al costo. 
  In attuazione di  quanto  disposto  dalla  delibera  n.  35/09/CIR,
Telecom Italia ha proposto nell'ambito  dell'Offerta  di  Riferimento
2010, per tale  contributo  (indicato  come  «attivazione  linea  non
attiva (accesso)»), un prezzo di 70,40 Euro, rappresentando  che  «In
termini di condizioni economiche e SLA l'attivazione del servizio WLR
su una linea Bitstream naked e' equiparata al caso di attivazione WLR
su linea non attiva». 
  Nello  schema  di  provvedimento  posto  a   consultazione   veniva
richiamato che il servizio  in  oggetto  presuppone  il  provisioning
della catena del servizio WLR a partire da una linea  precedentemente
non connessa alla rete PSTN (linea  definita  come  «Non  Attiva»  in
WLR). 
  Tanto premesso, l'Autorita', nello schema di provvedimento posto  a
consultazione pubblica, aveva svolto la valutazione del contributo in
oggetto sulla base delle  attivita'  sottostanti.  Si  osservava  che
l'attivazione del servizio WLR su una linea ove  e'  gia'  attivo  il
servizio bitstream comporta la realizzazione  della  permuta  per  la
realizzazione della continuita' elettrica della  linea  tra  la  sede
cliente e la cartolina in centrale, oltre che  la  configurazione  ex
novo del servizio telefonico su rete PSTN. A cio'  si  aggiungeva  la
gestione dell'ordine e la portabilita' del numero. 
  Sulla base di quanto disposto dalla delibera n. 35/09/CIR  e  dalla
delibera n. 14/09/CIR,  l'Autorita'  aveva  ritenuto  il  valore  del
contributo suddetto composto dai seguenti costi: 
  gestione  dell'ordine  (rif.  considerata  13  della  delibera   n.
14/09/CIR): 5,06 Euro; 
  permuta in centrale e spostamento del tecnico (rif. considerata  16
della delibera n. 69/08/CIR): 23,11 Euro; 
  attivazione WLR (rif. contributo di cui alla tabella 6 dell'OR  WLR
2009): 5,33 Euro; 
  portabilita' del numero  (rif.  differenza  tra  il  contributo  di
attivazione ULL di una coppia attiva con contestuale portabilita' del
numero e quello senza portabilita' di cui all'art. 2  comma  8  della
delibera n. 14/09/CIR): 3,75 Euro. 
  L'Autorita' aveva pertanto ritenuto, nello schema di  provvedimento
in consultazione, che Telecom  Italia  dovesse  applicare,  per  tale
servizio, un contributo pari a 37,25 Euro. In assenza di richiesta di
portabilita' del numero,  al  prezzo  di  tale  contributo  avrebbero
dovuto essere sottratti 3,75 Euro, ottenendo 33,5 Euro. 
  Considerato che si tratta di una nuova  prestazione,  introdotta  a
seguito di quanto richiesto con la delibera n. 35/09/CIR, l'Autorita'
aveva ritenuto che le  condizioni  economiche  in  oggetto  dovessero
decorrere dal 1° gennaio 2010. Il valore di tale  contributo  sarebbe
stato rivalutato, con decorrenza dal 1° maggio, coerentemente con  le
variazioni dei costi dei servizi appartenenti ai mercati dell'accesso
disaggregato ed interconnessione conseguenti all'adozione del modello
BU-LRIC. 
 
                   Le osservazioni degli operatori 
 
  D23. Telecom Italia ha rappresentato di non condividere la notevole
riduzione del prezzo dell'attivazione di  WLR  su  un  servizio  ADSL
naked con portabilita' del numero VoIP (da 70,40 € a 37,25 €, pari  a
una riduzione del 47% circa), in prima istanza in quanto non  ritiene
che l'attivazione in questione possa  configurarsi  come  una  «nuova
prestazione» (a proprio avviso  detta  prestazione  e'  inserita  nel
paniere B dell'allegato 24 della delibera n. 731/09/CONS). Infatti la
Societa' precisa che, a proprio avviso, l'attivazione del WLR su  una
linea ADSL naked e' tecnicamente  riconducibile  all'attivazione  del
WLR su linea non  attiva  (servizio  posto  a  Network  Cap)  dovendo
Telecom  Italia  prima  attivare  il  proprio   servizio   RTG   (cui
corrisponde  un  prezzo  di  circa  70  Euro,  retail  minus)  e  poi
trasformarlo in WLR (cui corrisponde in  OR  un  prezzo  pari  a  5,4
Euro/linea). In subordine, anche volendo effettuare  una  valutazione
al costo, Telecom Italia ritiene  che  la  rivalutazione  del  prezzo
operata dall'Autorita' non tiene conto di  parte  dei  costi  coperti
dall'attuale contributo di 70 Euro tra cui in particolare il collaudo
in sede cliente della nuova linea RTG, da effettuarsi comunque  anche
in caso di attivazione del WLR su linea naked. Il  collaudo  consiste
nel  verificare  che  l'impianto  cliente  non  sia  stato  manomesso
(istallazione  di  apparati  OLO  prima  della  prima  presa)  e  che
l'impianto cliente sia riportato ad una condizione  di  funzionamento
per il servizio RTG (ovvero vanno  eliminati  eventuali  modem/router
utilizzati  per  la  fonia  su  IP  e  va  ripristinato  un  telefono
analogico). Svolgendosi  tali  attivita'  in  sede  cliente,  Telecom
Italia stima un tempo di collaudo in media di 20-30 minuti, al  netto
dello spostamento presso il cliente.  Inoltre,  l'attivazione  di  un
nuovo impianto WLR  su  Linea  Non  Attiva  (LNA)  di  norma  prevede
l'assegnazione di un nuovo  numero  di  Telecom  Italia,  comportando
pertanto, secondo quanto dichiarato da  Telecom  Italia,  lavorazioni
piu' complesse rispetto al caso di linea attiva. 
  D24.  Alcuni  operatori  alternativi  nell'accogliere  con   favore
l'orientamento dell'Autorita', espresso nella delibera n. 15/10/CONS,
volto ad una riduzione del contributo di attivazione in specie, hanno
evidenziato  che  la   ricostruzione   indicata   nello   schema   di
provvedimento comporta la possibile duplicazione dei  costi  inerenti
la gestione dell'ordine. Viene richiesta quindi l'eliminazione  della
voce di costo, pari ad Euro  5,06,  della  gestione  dell'ordine  per
l'attivazione  del  WLR  in  quanto,  a  proprio  avviso,  ricompresa
nell'«attivazione del WLR» e nella «permuta in centrale e spostamento
del tecnico». Alcuni operatori  hanno  inoltre  effettuato  ulteriori
commenti inerenti la valorizzazione delle attivita'  e  richiesto  un
ulteriore approfondimento sui costi sottostanti. 
 
                    Le valutazioni dell'Autorita' 
 
  D25.  L'Autorita'  in  primo  luogo  ritiene  di  dover  confermare
l'orientamento dello schema di provvedimento a consultazione pubblica
secondo cui la fattispecie di attivazione,  con  stesso  ordine,  del
servizio  WLR  su  una  linea  ove  e'  gia'   attivo   un   servizio
bitstream/ADSL naked e NP del numero VoIP (sulla  linea  WLR)  e'  un
servizio di nuova introduzione. A tale proposito si richiama che  con
delibera n. 35/09/CIR (art. 2, comma 5) l'Autorita' ha  disposto  che
«...Telecom  Italia  definisce,   ai   fini   della   predisposizione
dell'Offerta di  Riferimento  WLR  2010,  le  procedure  per  gestire
richieste, effettuate con lo stesso ordine,  di  attivazione  WLR  su
linea bitstream naked o ADSL naked di Telecom Italia  e  portabilita'
del numero VoIP sulla linea WLR». Ne deriva che tale servizio non era
disponibile nel 2009 e, pertanto, non  ricompreso  tra  i  servizi  a
Network Cap. 
  D26. Tuttavia, alla luce delle osservazioni  di  Telecom  Italia  e
degli operatori sulle attivita' svolte, l'Autorita' ritiene opportuno
effettuare,  rispetto  a  quanto  proposto  in   consultazione,   una
rivalutazione dei costi del contributo  in  oggetto  che  escluda  la
gestione dell'ordine (gia' inclusa nella attivazione WLR) ed  includa
il collaudo presso la sede del cliente.  In  particolare,  alla  luce
degli approfondimenti svolti, l'Autorita' ritiene che il servizio  si
possa disaggregare nelle seguenti componenti di costo: 
  permuta in centrale e spostamento del tecnico: 23,11 Euro; 
  attivazione WLR: 5,33 Euro  (valido  su  linea  WLR  attiva  e  non
attiva); 
  portabilita' del numero: 3,75 Euro; 
  collaudo in sede cliente: 23,11 Euro (corrispondente  ad  un  tempo
medio complessivo di  30  minuti,  inclusivo  dello  spostamento  del
tecnico). 
  D27.  L'Autorita'  ritiene  pertanto  che  Telecom   Italia   debba
applicare, per tale servizio, un contributo pari  a  55,30  Euro.  In
assenza di richiesta di portabilita' del numero, al  prezzo  di  tale
contributo andranno sottratti 3,75 Euro, ottenendo 51,55 Euro. 
  Trattandosi di nuova prestazione, introdotta a  seguito  di  quanto
richiesto con la  delibera  n.  35/09/CIR,  l'Autorita'  conferma  il
precedente orientamento  secondo  cui  le  condizioni  economiche  in
oggetto debbano decorrere dal 1° gennaio  2010.  Il  valore  di  tale
contributo sara' rivalutato,  con  decorrenza  dal  1°  maggio  2010,
coerentemente con le variazioni dei costi dei servizi appartenenti ai
mercati dell'accesso  disaggregato  ed  interconnessione  conseguenti
all'adozione del modello BU-LRIC. 
III.2 ALTRE TEMATICHE  EMERSE  NEL  PROCEDIMENTO  ISTRUTTORIO  E  NON
DISCUSSE NELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO POSTO A CONSULTAZIONE PUBBLICA 
 
   Previsione del discofono in caso di cessazione del servizio WLR 
 
 
                   Le osservazioni degli operatori 
 
  D28. Nel corso del procedimento istruttorio un operatore  ha  fatto
presente che Telecom Italia garantisce, all'ingrosso,  il  cosiddetto
servizio di discofono solo in caso di trasloco e  cambio  numero,  ma
non in caso di cessazione del servizio. Lo stesso  pertanto  richiede
che tale prestazione sia fornita anche in caso di cessazione del  WLR
ad es. per una durata di 60 gg.  Tale  operatore  ha  in  particolare
richiesto la possibilita' che l'OLO possa definire  e  indicare,  via
tracciato record o altro  strumento,  un  determinato  contenuto  del
messaggio. 
  D29. In merito a tale punto la Societa'  Telecom  Italia  ha  fatto
presente come la  prestazione  in  questione  sia  gia'  prevista  in
casistiche di tipo standardizzato  quali  il  trasloco  e  il  cambio
numero, in linea con quanto garantito alla propria clientela  retail.
La  Societa'  ritiene  che  ulteriori   casistiche   possano   essere
realizzate autonomamente dall'Operatore  sulla  propria  rete,  senza
pregiudizio per il servizio WLR offerto da Telecom Italia. La  stessa
si e'  tuttavia  resa  disponibile  a  valutare  la  fattibilita'  di
specifiche  esigenze  dell'OLO,  da  realizzare   su   base   offerta
commerciale. 
 
                    Le valutazioni dell'Autorita' 
 
  D30. L'Autorita', nel prendere atto della posizione espressa  dalla
Societa' Telecom Italia e considerato che la prestazione  in  oggetto
non rientra specificatamente nell'elenco di cui all'allegato  B  alla
delibera  n.  694/06/CONS,  non  ritiene  sussistano  i   presupposti
regolamentari per imporre a Telecom Italia una  modifica  all'Offerta
di Riferimento del WLR per il 2010 al  fine  della  introduzione  del
suddetto servizio. Tuttavia si prende atto  della  disponibilita'  da
parte della Societa' Telecom Italia di valutarne la fattibilita'  con
fornitura  della  prestazione,   eventualmente,   su   base   offerta
commerciale. 
 
            Fornitura di servizi telefonici supplementari 
 
 
                   Le osservazioni degli operatori 
 
  D31.  Con  riferimento  al  provisioning  dei  servizi   telefonici
supplementari, un operatore ha  fatto  presente  di  aver  richiesto,
insieme ad altri operatori, a  Telecom  Italia  una  revisione  della
logica del processo di delivery del  WLR  in  modo  da  garantire  al
cliente l'attivazione del servizio con tutti gli STS e le numerazioni
aggiuntive  attive  presso  Telecom  Italia  (o  altro   OLO)   senza
l'esplicita richiesta (ossia il passaggio  da  un  processo  di  tipo
opt-in ad un  processo  di  tipo  opt-out).  Tale  operatore  ritiene
necessario, inoltre,  che  gli  STS  siano  configurati  allo  stesso
momento dell'attivazione. 
  D32. Nel merito di quanto  sopra  la  Societa'  Telecom  Italia  ha
comunicato di aver discusso e concordato con gli  Operatori  a  meta'
dicembre 2009 (in data successiva quindi alla  pubblicazione  dell'OR
WLR 2010) alcune possibili soluzioni, nel corso  delle  riunioni  del
Tavolo Tecnico Servizi di Accesso attivato a seguito  della  delibera
n.  718/08/CONS.  Le  prestazioni   discusse   saranno   gradualmente
pianificate e rilasciate da Telecom Italia,  comunque  non  prima  di
marzo 2011. Telecom Italia si e' comunque riservata  la  possibilita'
di chiedere agli  OLO  un  contributo  integrativo  dell'investimento
iniziale di set up del servizio richiesto. 
 
                    Le valutazioni dell'Autorita' 
 
  D33. L'Autorita', nel  prendere  atto  della  disponibilita'  della
Societa' Telecom Italia al rilascio delle  prestazioni  suddette,  in
assenza di specifiche indicazioni tecniche ed economiche, non ritiene
allo  stato  di  poter  prevedere  alcuna  modifica  all'Offerta   di
Riferimento del WLR per il 2010. Eventuali condizioni  relative  alla
fornitura   di   dette   prestazioni   potranno   essere    discusse,
successivamente alla loro pubblicazione in OR 2011,  nell'ambito  del
relativo procedimento di approvazione. 
 
Prestazione  di  CLIR  (Calling  Line   Identification   Restriction)
                             permanente 
 
 
                   Le osservazioni degli operatori 
 
  D34. Nel corso del procedimento istruttorio un operatore ha chiesto
di inserire nel tracciato record di attivazione un flag opzionale per
la richiesta, contestuale a quella di attivazione, della  prestazione
di CLIR su base permanente. Cio' ferma restando  la  possibilita'  di
inoltrare la richiesta  come  variazione,  anche  al  fine  di  poter
successivamente disattivare detto servizio su richiesta del cliente. 
  D35. La Societa' Telecom Italia ha fatto presente  che  non  ha  al
momento previsto di realizzare tale flag per ilsolo CLIR,  in  quanto
trattasi di un caso particolare, dello stesso requisito,  applicabile
anche ad altri STS (Servizi  Telefonici  Supplementari),  oggetto  di
discussione al Tavolo  Tecnico  degli  Impegni.  La  Societa'  si  e'
comunque  resa  disponibile  adaggiornareilrequisito   concordato   a
dicembre 2009 con gli OLO, inserendo, oltre al flag "di mantenimento"
per tutti gli STS attivi, anche, come  ulteriore  funzionalita',  uno
specifico flag "di attivazione"  del  CLIR  su  base  permanente.  La
Societa' sarebbe quindi eventualmente disponibile  a  dare  priorita'
nel 2011 (dopo marzo 2011) al rilascio  di  tale  flag,  posticipando
irilascidel flag di mantenimento per altre prestazioni, a  patto  che
anche i restanti operatori  siano  concordi  a  tale  cambiamento  di
pianificazione. 
 
                    Le valutazioni dell'Autorita' 
 
  D36. Si richiama che la delibera n. 35/09/CIR aveva gia' affrontato
la questione del CLIR con la presa  d'atto  della  disponibilita'  da
parte di Telecom Italia a valutare la fattibilita'  dell'introduzione
di un flag opzionale, per la  richiesta  contestuale  all'attivazione
della prestazione suddetta, nell'ambito degli sviluppi da pianificare
per il 2010. L'Autorita' pertanto, nel prendere atto delle risultanze
delle discussioni svolte nei Tavoli Tecnici sugli Impegni su  analoga
prestazione applicata ad altri STS, ritiene tuttavia che  detto  flag
opzionale relativo al solo CLIR debba essere disponibile  in  OR  nel
2011, fatti salvi diversi accordi tra le parti  sulla  tempistica  di
rilascio di tale prestazione. 
 
                      Provisioning di linee PBX 
 
 
                   Le osservazioni degli operatori 
 
  D37. Nel corso del procedimento istruttorio un operatore ha chiesto
l'inserimento, al fine della ottimizzazione del relativo processo  di
provisioning ed evitare  disservizi,  all'interno  delle  prestazioni
fornite in OR WLR 2010, della funzionalita' secondo cui, nel caso  di
accesso WLR PBX, le chiamate effettuate da un qualsiasi  terminale  a
questo collegato siano instradate verso la rete  con  la  numerazione
«capofila» del PBX. 
  D38. Telecom Italia ha fatto presente di aver discusso e concordato
con gli Operatori, nell'ambito dei tavoli tecnici avviati  a  seguito
della delibera n. 718/08/CONS, a meta' dicembre 2009 alcune soluzioni
per il miglioramento del provisioning dei  PBX  Wlegge  regionale  In
particolare le richieste relative all'attivazione dei  PBX  WLR  sono
state riportate con il numero progressivo 118 nel documento «Risposte
Telecom Italia alle richieste degli  Operatori  rev  2.0»  emesso  il
31/7/2009.  Nel  precisare  l'assenza,  in  detto  documento,   della
prestazione suddetta, Telecom Italia  si  riserva  di  verificare,  a
fronte di specifici riferimenti alle linee  interessate,  l'effettiva
sussistenza e le cause dei disservizi lamentati, che, in quanto tali,
saranno trattati in prima istanza nell'ambito degli ordinari processi
di assurance. In funzione degli esiti delle verifiche  di  assurance,
Telecom  Italia  si  rende  eventualmente  disponibile  ad  esaminare
fattibilita' e  costi  delle  ulteriori  implementazioni  integrative
richieste dagli Operatori sui processi di attivazione dei PBX. 
 
                    Le valutazioni dell'Autorita' 
 
  D39. L'Autorita'  nel  prendere  atto  della  disponibilita'  della
Societa'  Telecom  Italia,  in  assenza  di  specifiche   indicazioni
tecniche ed  economiche  inerenti  la  prestazione  in  oggetto,  non
ritiene allo stato di poter prevedere alcuna modifica all'Offerta  di
Riferimento del WLR per il 2010. Eventuali condizioni  relative  alla
fornitura   di   dette   prestazioni   potranno   essere    discusse,
successivamente  alla  loro  pubblicazione  in  OR,  nell'ambito  del
relativo procedimento di approvazione. 
 
                      Gestione codice progetto 
 
 
                   Le osservazioni degli operatori 
 
  D40. Nel corso del procedimento istruttorio un operatore  ha  fatto
presente come attualmente sia possibile  chiedere  l'attivazione  del
WLR anche per linee utente attestate a MUX su  siti  aperti  all'ULL.
(13) Al fine di rendere  «riconoscibili»  tali  ordini  da  parte  di
Telecom Italia, evitando lo scarto, gli OLO compilano il campo codice
progetto dell'ordinativo. Al fine  di  una  maggiore  efficienza  del
processo si chiede un intervento in OR 2010 per la rimozione di  tale
«escamotage» in modo che l'attivazione del servizio nelle  casistiche
sopra indicate possa  essere  richiesta  per  mezzo  della  modalita'
standard, senza essere subordinata all'utilizzo del codice progetto. 
  D41. Telecom Italia ha fatto presente, al riguardo, che proprio per
evitare di rigettare sistematicamente le richieste di  WLR  su  linee
attestate a MUX presso siti aperti all'ULL, in attesa  di  sviluppare
opportuni automatismi, aveva introdotto temporaneamente uno specifico
utilizzo  del  campo  «codice  progetto»  del  tracciato  record   di
attivazione  Wlegge  regionale  Telecom  Italia  successivamente,  in
osservanza alla delibera n. 35/09/CIR, art. 2 comma 4, ha  comunicato
nell'Offerta di Riferimento  WLR  2010  («Manuale  delle  Procedure»,
Punto 9.10.2 e «Annesso 7» dell'Accordo Integrativo)  il  superamento
della soluzione temporanea e l'adeguamento  dei  propri  processi  al
rilevamento e riconoscimento  automatico  delle  linee  attestate  su
apparato multiplatore. Come  specificato  in  tale  Annesso,  Telecom
Italia ha tuttavia  ritenuto  opportuno  mantenere  l'utilizzo  della
procedura «codice  progetto»  per  alcuni  casi  residuali  (apparati
multiplatori  installati  lungo  la  linea  ma  non  rilevati   dalla
procedura automatica di verifica dell'accettazione dell'ordinativo  e
saturazioni di posizioni al permutatore). 
 
                    Le valutazioni dell'Autorita' 
 
  D42. L'Autorita' non ritiene allo stato che  detti  casi  residuali
possano costituire un  ostacolo  per  gli  Operatori.  Una  eventuale
modifica di quanto pubblicato in OR potra' essere  valutata,  per  il
2011, alla luce di specifiche esigenze manifestate dagli OLO. 
 
             Assurance WLR: irreperibilita' del cliente 
 
 
                   Le osservazioni degli operatori 
 
  D43. Alcuni operatori hanno chiesto che in caso di  irreperibilita'
del cliente, la chiusura  del  ticket  di  assurance  sia  concordata
telefonicamente da Telecom Italia con l'operatore, in modo  da  poter
provvedere a reperire il cliente. 
  D44.  In  merito  a  tale  punto  la  Societa'  Telecom  Italia  ha
rappresentato che, in base alla policy di contatto del Nuovo Processo
di Delivery (di seguito anche NPD) del WLR (pubblicato  come  annesso
del Manuale delle Procedure servizio WLR di Telecom Italia  2010  nel
paragrafo «Tentativi di Contatto con  il  Cliente»),  in  nota  5  e'
specificato che opzionalmente il contatto «referente OLO»  puo'  fare
le veci del cliente finale. L'irreperibilita'  del  cliente  ai  vari
tentativi di contatto  comporta,  nell'NPD,  la  sospensione  (e  non
l'annullamento) della richiesta. In particolare e' previsto che  ogni
tentativo (fatto in giorni diversi e ore diverse) sia  visualizzabile
on-line da parte dell'OLO. Soltanto dopo che siano trascorsi 5 giorni
dal primo tentativo, non andato a buon fine, senza  che  l'OLO  abbia
interrotto la sospensione  con  una  conferma  di  reperibilita'  del
cliente, l'ordinativo e' annullato. Nel piu' recente documento «Nuova
policy di contatto per attivazioni con intervento presso  il  cliente
finale mercati WLR, 11 e 12» del 1/2/2010, inviato agli Operatori  il
4/2/2010 (ancora in stato di condivisione con gli OLO) Telecom Italia
ha accettato di ampliare fino  a  tre  il  numero  dei  recapiti  dei
«Referenti»  (sia  del  cliente   finale   che   dell'OLO)   indicati
nell'ordinativo. (14)  Tutto cio' premesso, Telecom Italia ritiene di
essersi  gia'  adeguata  alla   richiesta/esigenza   espressa   dagli
Operatori in merito. 
 
                    Le valutazioni dell'Autorita' 
 
  D45. L'Autorita' vista la richiesta degli operatori  e  preso  atto
che la nuova policy di contatto  gia'  prevede  la  possibilita'  per
l'OLO di intervenire nel processo di reperimento del cliente, in caso
di prima irreperibilita' dello stesso, non  ritiene  opportuno,  allo
stato, imporre, nella fattispecie,  alcuna  modifica  all'Offerta  di
Riferimento del WLR di Telecom Italia per il 2010. 
 
                         Causali di rifiuto 
 
 
                   Le osservazioni degli operatori 
 
  D46. Nel corso del procedimento istruttorio un operatore ha chiesto
che Telecom Italia riporti un elenco esaustivo dei possibili  rifiuti
all'attivazione del servizio WLR, corredato dalle relative causali di
scarto e con un maggior dettaglio esplicativo delle stesse. 
 
                    Le valutazioni dell'Autorita' 
 
  D47.  L'Autorita'  nel  prendere  atto  di  quanto   rappresentato,
evidenzia come l'art. 2 comma 14 della delibera n.  114/07/CONS  gia'
preveda  per  Telecom  Italia,  la   formulazione   dell'Offerta   di
Riferimento  ai  sensi  dell'art.  22  comma  3  della  delibera   n.
694/06/CONS, in modo da riportare un elenco esaustivo  delle  causali
di scarto. L'art. 22 comma 3 della delibera  n.  694/06/CONS  prevede
inoltre che «Le causali di rigetto o di rimodulazione della  data  di
consegna dell'ordinativo sono limitate a quelle contenute nell'elenco
reso  disponibile  da  Telecom  Italia  nell'ambito  dell'Offerta  di
riferimento per il servizio  WLR  e  i  relativi  servizi  accessori.
L'Offerta di riferimento per il servizio WLR  e  i  relativi  servizi
accessori riporta in maniera esaustiva le causali che possono portare
al  rigetto   o   alla   rimodulazione   della   data   di   consegna
dell'ordine...». Cio'  premesso  l'Autorita'  ribadisce,  nell'ottica
della massima trasparenza, l'opportunita'  che  la  Societa'  Telecom
Italia fornisca, interloquendo costruttivamente con gli OLO, tutti  i
necessari dettagli inerenti la descrizione delle causali di rifiuto e
di rimodulazione. 
 
   Causali di rifiuto «CLIENTE IRREPERIBILE» e «RINUNCIA CLIENTE» 
 
 
                   Le osservazioni degli operatori 
 
  D48. Alcuni operatori hanno chiesto che Telecom  Italia  differenzi
le causali di rifiuto «CLIENTE IRREPERIBILE» e «RINUNCIA CLIENTE» nei
casi on-field e on-call. 
  D49. In merito a tale punto la Societa'  Telecom  Italia  ha  fatto
presente che in  base  all'ultimo  tracciato  record  XML  del  Nuovo
Processo di Delivery WLR (ver. 1.14) e' gia' prevista la  distinzione
delle due causali sopra  menzionate  riferita  ai  casi  distinti  di
«on-field» e «on-call». 
 
                    Le valutazioni dell'Autorita' 
 
  D50. L'Autorita' considerato quanto  rappresentato  dalla  Societa'
Telecom Italia  non  ritiene  opportuno  allo  stato  imporre,  nella
fattispecie, alcuna modifica all'Offerta di Riferimento del  WLR  per
il 2010. 
 
   Rifiuto per rete satura nei casi di ordini di WLR LA e WLR LNA 
 
 
                   Le osservazioni degli operatori 
 
  D51. Alcuni operatori hanno chiesto che Telecom Italia  elimini  il
rifiuto per rete satura, nei casi di WLR LA (Linea Attiva) e WLR  LNA
(Linea Non Attiva). 
  D52. In merito a tale punto la Societa'  Telecom  Italia  ha  fatto
presente che un eventuale rifiuto per rete satura  a  fronte  di  una
Linea  Attiva  di  norma  rappresenta  un'anomalia.  La  Societa'  fa
comunque presente che e' possibile un rifiuto per «rete satura» anche
a fronte di una Linea Non Attiva  ma  «installata»,  (ad  esempio,  a
fronte di un accesso alla rete presente in sede cliente,  puo'  venir
meno la disponibilita' della coppia in rete secondaria  e/o  primaria
delle linee cessate). Cio' non accade, ovviamente, nel  caso  in  cui
sulla linea non attiva (per il WLR) e' fornito un adsl naked attivo. 
 
                    Le valutazioni dell'Autorita' 
 
  D53.  L'Autorita',  alla  luce  delle  posizioni  espresse  ritiene
opportuno che Telecom Italia, nel caso dei rifiuti «anomali» su linea
Attiva, si adoperi per la massima trasparenza nei confronti degli OLO
risolvendo  immediatamente  i  casi  che  si  dovessero   presentare.
L'Autorita' non ritiene, altresi',  opportuno  intervenire  sul  tema
sollevato nel caso di linea non Attiva, attesa la  possibilita'  che,
in determinate aree di centrale, possa aversi, in tale caso, una  non
disponibilita' delle  risorse.  L'Autorita'  ritiene,  tuttavia,  che
Telecom Italia debba garantire, anche in tali circostanze, la massima
trasparenza, fornendo, in caso di rifiuto una dettagliata descrizione
della causale di scarto fornita all'OLO (ad esempio indicando,  nello
specifico, la risorsa satura). 
 
              Attivazione del servizio WLR e bitstream 
 
 
                   Le osservazioni degli operatori 
 
  D54. Un operatore, al fine di poter offrire, in modo efficiente, ai
propri clienti servizi voce + dati su siti non aperti all'unbundling,
ha richiesto che, nel caso di richiesta di attivazione di Bitstream e
WLR per la fornitura di servizi voce  +  dati  sulla  medesima  linea
anche inviato contestualmente, Telecom Italia prenda in carico i  due
ordinativi senza generare, all'atto della  acquisizione  del  secondo
ordinativo, un rifiuto per  altro  ordinativo  gia'  in  corso  (come
invece avviene attualmente)  in  modo  da  gestire  parallelamente  i
rispettivi provisioning dei 2 servizi richiesti. 
  D55. La Societa' Telecom Italia ha fatto presente che  in  caso  di
simultanea richiesta di attivazione  del  servizio  WLR  e  Bitstream
sulla stessa linea, non e'  possibile  la  sincronizzazione  dei  due
ordinativi(fornitura di entrambi i servizi a DAC)  essendo  impegnate
due distinte catene di  provisioning.  Sara'  tuttavia  possibile  un
maggior coordinamento dell'attivazione WLR e Bitstream  sulla  stessa
linea nell'ambito del nuovo processo di delivery (NPD). 
 
                    Le valutazioni dell'Autorita' 
 
  D56.  Si  richiama  che  tale  problematica  era  stata  in   parte
affrontata anche nella delibera n. 35/09/CIR il cui punto 65  riporta
che «Nel corso del procedimento istruttorio la  Societa'  Telecom  ha
fatto presente di fornire la sincronizzazione  delle  attivazioni  di
servizi  diversi  nei  casi  in  cui  e'  necessario   garantire   la
continuita' del servizio al Cliente finale.  Nel  caso  in  esame,  a
proprio avviso, non si ravvede tale esigenza poiche'  i  due  servizi
(WLR e bitstream) operano su una differente porzione di  banda  della
stessa linea ed e' comunque possibile, nell'ambito dei rispettivi SLA
dei due servizi, richiederne la consegna alla stessa data.  Peraltro,
nel caso specifico, la realizzazione della sincronizzazione  dei  due
processi di attivazione risulterebbe notevolmente onerosa per Telecom
Italia a causa degli  attuali  vincoli  tecnici  delle  relative  due
catene di provisioning». L'Autorita', preso atto delle difficolta' di
sincronizzazione dei due ordinativi, ritiene in ogni  caso  opportuno
il  massimo  sforzo  da  parte  della  Societa'  Telecom  Italia  per
coordinare le due richieste di attivazione  evitando,  in  tal  modo,
l'effettuazione  in  serie  (con  raddoppio  dei  tempi)  delle   due
attivita' di provisioning. Andrebbe pertanto evitato l'invio di un KO
per altro ordine in corso sulla stessa linea, laddove tale ordine  e'
inviato dallo stesso operatore. 
 
            Ulteriori richieste in merito al servizio WLR 
 
 
                    Osservazioni degli operatori 
 
  D57. Alcuni operatori hanno infine fornito  ulteriori  commenti  su
alcune disposizioni specifiche previste dall'Offerta  di  Riferimento
di Telecom Italia e  nei  relativi  allegati  tecnici  ed  effettuato
proposte che a loro avviso potrebbero  migliorare  la  fornitura  del
servizio WLR. 
 
                     Valutazioni dell'Autorita' 
 
  D58. In merito a questioni specifiche,  sollevate  dagli  Operatori
nel  corso  del  procedimento  istruttorio,  relative   a   possibili
modifiche  e  miglioramenti  dei  processi  di  fornitura  del   WLR,
l'Autorita', visto il livello di dettaglio delle  tematiche,  ritiene
opportuno che la  relativa  discussione  sia  demandata  ad  apposite
riunioni tecniche  che  potranno  essere  convocate  d'ufficio  o  su
istanza delle parti. 
  Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed  Enzo  Savarese
relatori  ai  sensi  dell'art.   29   del   Regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
Approvazione dell'Offerta di Riferimento 2010 di Telecom  Italia  per
                  il servizio Wholesale Line Rental 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della  delibera  n.  731/09/CONS,
fatto salvo quanto previsto nell'art. 2 del  presente  provvedimento,
sono approvate le condizioni di offerta dei servizi  dell'Offerta  di
Riferimento per il servizio Wholesale Line  Rental  per  l'anno  2010
comunicata da Telecom Italia S.p.A. in data 30 ottobre 2009. 

(11) In tal caso i  prezzi  2009  erano  stati  valutati  sulla  base
     dell'orientamento al costo. 

(12) Nelle attuali offerte commerciali di Telecom  Italia  per  linea
     base e' specificato, in caso di clientela residenziale,  che  la
     quota di subentro  non  deve  essere  corrisposta  nei  casi  di
     successione  a  titolo  universale  oppure  quando  il  subentro
     avviene tra persone conviventi dello stesso nucleo familiare. In
     caso di clientela non residenziale e'  specificato  inoltre  che
     tale  indennita'  di  subentro  non  e'  dovuta  nei   casi   di
     successione a titolo universale o particolare, e non e'  inoltre
     dovuta nei casi di trasformazione della  denominazione  o  della
     ragione sociale o di cambio del titolare di impresa. 

(13) In  precedenza  le  richieste  degli  OLO   venivano   rigettate
     automaticamente con causale «Centrale non aperta al servizio». 

(14) Si e' inoltre specificato che il singolo tentativo  di  contatto
     consiste nel chiamare in sequenza i recapiti telefonici indicati
     dall'Operatore  nell'ordinativo  e  sono   stati   ulteriormente
     dettagliati i criteri e gli orari dei tentativi.