IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
           per l'universita', l'alta formazione artistica, 
                musicale e coreutica e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il decreto in data 29 gennaio 2001 con  il  quale  l'Istituto
«SIPRe - Societa' Italiana di Psicoanalisi della relazione» e'  stato
abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione  in
psicoterapia nelle sedi di Roma e Milano; 
  Visto il decreto in data 14 novembre 2005  di  trasferimento  della
sede di Milano; 
  Visto il decreto in data 6 aprile 2007 di trasferimento della  sede
di Roma; 
  Vista l'istanza con  la  quale  il  predetto  istituto  ha  chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia nella sede  periferica  di  Parma  -
Strada  Repubblica,  61,  per  un  numero   massimo   degli   allievi
ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per  l'intero
corso, a 80 unita', ai sensi dell'art. 4 del  richiamato  decreto  n.
509 del 1998, nonche' la rettifica della denominazione da:  «SIPRe  -
Societa' Italiana di  Psicoanalisi  della  Relazione»  a  «Scuola  di
specializzazione in  psicoterapia  ad  indirizzo  Psicoanalisi  della
Relazione»; 
  Visto il parere favorevole al riconoscimento  della  predetta  sede
periferica espresso dalla suindicata  Commissione  tecnico-consultiva
nella seduta del 27 novembre 2009; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto  sopra  indicato,  espressa  dal
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella
riunione dell'8 giugno 2010, trasmessa con nota n. 245 del 14  giugno
2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Istituto  «SIPRe  -  Societa'  Italiana  di  Psicoanalisi   della
Relazione» abilitato con decreto in data 29 gennaio 2001 ad istituire
e  ad  attivare,  nelle  sedi  di  Roma  e  Milano,   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia ai sensi  del  regolamento  adottato
con D.M. 11 dicembre 1998, n.  509,  e'  autorizzato  a  cambiare  la
denominazione in  «Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia  ad
indirizzo Psicoanalisi della Relazione».