IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista la domanda con la quale  la  sig.ra  Chengalikkavil  Varghese
Philomina ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing
and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in  Italia
della professione di Infermiere; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modificazioni
e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  18
ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalita', le condizioni e  i
limiti temporali per l'autorizzazione  all'esercizio  in  Italia,  da
parte  dei  cittadini  non  comunitari,  delle  professioni   ed   il
riconoscimento dei relativi titoli; 
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50  del  predetto  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  394  del  1999,  cosi'   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  n.  334  del
2004, che disciplinano il  riconoscimento  dei  titoli  professionali
abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in
un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto  nelle
precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14  del  decreto  legislativo  2
maggio 1994, n. 319; 
  Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/18214 del 2 maggio 2008 con
il quale e' stato riconosciuto il  titolo  di  «General  Nursing  and
Midwifery», ai sensi dell'art. 50, comma 8  del  sopracitato  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  394  del  1999,  cosi'   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  n.  334  del
2004; 
  Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia
ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi  due  anni
dal  suo  rilascio  senza  che  la  sig.ra  Chengalikkavil   Varghese
Philomina si sia iscritta all'albo professionale; 
  Vista la richiesta di rinnovo della validita' del suddetto  decreto
dirigenziale proposta dalla sig.ra Chengalikkavil Varghese  Philomina
in data 16 giugno 2010; 
  Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206  recante
«Attuazione della direttiva 2005/36  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali,  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»; 
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  Il  titolo  di  «General  Nursing  and  Midwifery»   conseguito
nell'anno 2000 rilasciato dalla «Hill  Side  School  of  Nursing»  di
Bangalore (India) alla sig.ra Chengalikkavil Varghese Philomina  nata
a Neelome-Kerala (India) il giorno 22 ottobre 1976,  e'  riconosciuto
ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere. 
  2. La sig.ra Chengalikkavil Varghese Philomina  e'  autorizzata  ad
esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa  iscrizione
al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento
da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni  previste  dal
permesso o carta di soggiorno. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art.  50,  comma  8-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 luglio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi