IL COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE  DELLE
  DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI  GEOGRAFICHE  TIPICHE
  DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA  legge  10  FEBBRAIO
  1992, N° 164; 
    Esaminata la domanda presentata dalla regione Siciliana per conto
dei proponenti, intesa ad ottenere la modifica  del  disciplinare  di
produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Fontanarossa di
Cerda»; 
    Visto il parere favorevole della regione  Siciliana  sull'istanza
di cui sopra; 
    Ha espresso,  nella  riunione  del  6  e  7  luglio  2010  parere
favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai  fini  dell'emanazione
del relativo Decreto ministeriale, la proposta  del  disciplinare  di
produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Fontanarossa  di
Cerda», secondo il testo annesso al presente parere. 
    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma - entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata  proposta  di  disciplinare  di
produzione.