IL COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE  DELLE
  DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI  GEOGRAFICHE  TIPICHE
  DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA  LEGGE  10  FEBBRAIO
  1992, N. 164 
    Esaminata la domanda presentata dalla Regione Siciliana per conto
dei proponenti, intesa ad ottenere la modifica  del  disciplinare  di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Salina»; 
    Visto il parere favorevole della Regione  Siciliana  sull'istanza
di cui sopra; 
    Ha espresso,  nella  riunione  del  6  e  7  luglio  2010  parere
favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai  fini  dell'emanazione
del relativo decreto ministeriale, la proposta  del  disciplinare  di
produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salina», secondo
il testo annesso al presente parere. 
    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizioni  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini , via XX Settembre  n.
20 - 00187 Roma - entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata  proposta  di  disciplinare  di
produzione.