IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 148/07 del 15 febbraio  2007,  con  il
quale l'Unione europea  ha  provveduto  alla  registrazione,  fra  le
altre, della indicazione geografica protetta  «Carota  dell'Altopiano
del Fucino»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  22  agosto  2007,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 2007, con il
quale l'organismo  «Omnia  Qualita'  S.r.l.»  con  sede  in  Scurcola
Marsicana (Aquila), Corso Vittorio  Emanuele  III  n.  45,  e'  stato
autorizzato ad effettuare i controlli  sulla  indicazione  geografica
protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 22 agosto 2007,  data  di  emanazione  del  decreto  di
autorizzazione in precedenza citato; 
  Considerato che il CO.T.O.F. - Consorzio di  tutela  dell'Altopiano
del Fucino, pur essendone  richiesto,  non  ha  ancora  provveduto  a
segnalare l'organismo di controllo da  autorizzare  per  il  triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente  la  indicazione  geografica  protetta  «Carota
dell'Altopiano del Fucino» anche  nella  fase  intercorrente  tra  la
scadenza della predetta autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa
oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione  concessa  con  decreto  22  agosto  2007,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato «Omnia Qualita' S.r.l.» oppure all'eventuale
nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   denominato   «Omnia
Qualita'  S.r.l.»  con  decreto  22  agosto  2007,  ad  effettuare  i
controlli   sulla    indicazione    geografica    protetta    «Carota
dell'Altopiano del  Fucino»,  registrata  con  il  Regolamento  della
Commissione (CE) n. 148/07 del 15 febbraio  2007  e'  prorogata  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo stesso oppure  all'eventuale  autorizzazione  di  altra
struttura di controllo.