IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni  e,  in
particolare, l'art.  252,  comma  4,  che  attribuisce  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la  competenza
sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2007)» e,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  996,  che
aggiunge all'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma
11, i commi dall'11-bis all'11-sexies, in materia  di  operazioni  di
dragaggio da svolgere nei siti oggetto di interventi di  bonifica  di
interesse nazionale; 
  Visto l'art. 5, comma 11-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n.
84, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  che  stabilisca   le
metodologie ed i criteri sulla base dei quali effettuare  le  analisi
per verificare l'idoneita' del materiale dragato  ad  essere  gestito
nei siti oggetto di interventi di bonifica  di  interesse  nazionale,
secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater dell'art. 5 della
legge n. 84 del 1994; 
  Visto il proprio decreto del  7  novembre  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre  2008,  recante  «Disciplina
delle operazioni di dragaggio  nei  siti  di  bonifica  di  interesse
nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 996, della legge  27  dicembre
2006, n. 296», con  il  quale  e'  stata  data  attuazione  a  quanto
previsto dall'art. 5, comma  11-quinquies,  della  legge  28  gennaio
1994, n. 84; 
  Visto l'art. 6-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  208,
convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il quale prevede  che
la  classificazione  dei  rifiuti  contenenti  idrocarburi  ai   fini
dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, «cancerogeno»,
si effettua conformemente  a  quanto  indicato  per  gli  idrocarburi
totali nella Tabella A2  dell'Allegato  A  al  predetto  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7
novembre 2008; 
  Ritenuto di dover provvedere  ad  una  modifica  della  Tabella  A2
dell'Allegato A al decreto sopra richiamato; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  che  si  e'
espressa favorevolmente nella seduta dell'8 luglio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Tabella  A2  dell'Allegato  A  al  decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre
2008 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  284  del  4  dicembre
2008, recante «Disciplina delle operazioni di dragaggio nei  siti  di
bonifica di interesse nazionale, ai sensi  dell'art.  1,  comma  996,
della legge 27 dicembre  2006,  n.  296»,  e'  sostituita  da  quella
allegata al presente decreto. 
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 agosto 2010 
 
                                           Il Ministro: Prestigiacomo