IL CAPO DIPARTIMENTO 
    delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del  20  marzo  2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Considerato che, con Regolamento (UE) n. 699 della Commissione  del
4  agosto  2010,  la  denominazione  «Fagiolo  Cannellino  di  Atina»
riferita  alla  categoria  Ortofrutticoli   e   cereali   freschi   e
trasformati, e' iscritta quale denominazione di origine protetta  nel
registro delle denominazioni di origine  protette  (D.O.P.)  e  delle
indicazioni  geografiche  protette  (I.G.P.)  previsto  dall'art.  7,
paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della  denominazione  di  origine  protetta  «Fagiolo  Cannellino  di
Atina», affinche' le disposizioni contenute  nel  predetto  documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale: 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
denominazione di origine  protetta  «Fagiolo  Cannellino  di  Atina»,
registrata in sede comunitaria con regolamento  (UE)  n.  699  del  4
agosto 2010. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Fagiolo  Cannellino  di  Atina»,  possono  utilizzare,  in  sede  di
presentazione e designazione del prodotto, la suddetta  denominazione
e  la  menzione  «denominazione  di  origine  protetta»  solo   sulle
produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti  al
rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa  vigente  in
materia. 
    Roma, 6 agosto 2010 
 
                                  Il Capo dipartimento: Rasi Caldogno