IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza  della  sig.ra  Petrova  (Ghiuseleva)  Anna  Maria,
cittadina italiana, nata a Lom (Bulgaria) il 4 agosto  1959,  diretta
ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  16  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il   riconoscimento   del   titolo   professionale   di
«giornalista» conseguito in Bulgaria ai fini dell'accesso all'albo  e
l'esercizio della professione di «giornalista" in Italia»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del  7  settembre  2005  -  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo di  studio
conseguito il 3 luglio 1980 e che ha ottenuto l'omologazione  con  il
titolo italiano in data 17 giugno 1995; 
  Preso atto che  l'istante  ha  dimostrato  di  aver  esercitato  la
professione di giornalista in Bulgaria, paese in cui  la  professione
non e' regolamentata, come da attestati allegati alla  domanda  della
«Bulgarian National Television» per il  periodo  dal  1989  al  2002,
della «Media Holding  Ltd.»  a  partire  dal  2005  alla  data  della
certificazione del 3 giugno 2010; 
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 9 marzo 2010; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella conferenza sopra citata; 
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di giornalista professionista  e  quella  di  cui  e'  in
possesso l'istante,  e  che  risulta  pertanto  opportuno  richiedere
misure compensative; 
 
                              Decreta: 
 
  1) Alla sig.ra Petrova (Ghiuseleva) Anna Maria, cittadina italiana,
nata a Lom (Bulgaria) il 4 agosto 1959,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale  bulgaro  di  «giornalista»  quale  titolo  valido  per
l'iscrizione all'albo dei «giornalisti professionisti», e l'esercizio
della professione in Italia. 
  2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo  e'  subordinato
al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale  oppure,  a
scelta  della  richiedente  in  un  tirocinio  della  durata  di   18
(diciotto) mesi. 
  Le modalita' di svolgimento  sono  indicate  nell'allegato  A,  che
costituisce parte integrante del presente decreto; 
  3) la prova  consiste  in  un  esame  nelle  seguenti  materie:  1)
(scritta) redazione di un articolo su argomenti di attualita'  scelti
dalla candidata tra quelli in numero non inferiore  a  sei  (interno,
esteri,  economia-sindacato,  cronaca,   sport,   cultura-spettacolo)
proposti  dalla  Commissione,  nonche'  sulla   base   dell'eventuale
documentazione dalla stessa fornita;  (orale)  verte  sulla  seguente
materia: 1) norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi  di
diritto pubblico; norme civili, penali e  amministrative  concernenti
la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista, 2)
deontologia professionale oppure, a  scelta  della  candidata  in  un
tirocinio di 18 mesi; 
 
    Roma, 16 luglio 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano