IL MINISTRO 
                DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                                Emana 
                        la seguente direttiva 
 
per  la  presentazione  di  progetti  sperimentali  da  parte   delle
associazioni di promozione  sociale  iscritte  nei  registri  di  cui
all'art.  7,  nonche'  per  assicurare  il  sostegno  ad   iniziative
formative e di  informatizzazione,  di  cui  all'art.  12,  comma  3,
lettera d) ed f), legge 7 dicembre 2000, n. 383. 
Premessa. 
  L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, operante  presso  il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  ha  tra  i  propri
compiti (legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12): 
    il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per
lo svolgimento delle attivita' associative, nonche'  di  progetti  di
informatizzazione e di banche  dati  in  materia  di  associazionismo
sociale (comma 3, lettera d); 
    l'approvazione  di  progetti  sperimentali  elaborati,  anche  in
collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli
appositi registri di cui all'art. 7 della medesima legge n. 383/2000,
per far  fronte  a  particolari  emergenze  sociali  e  per  favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente  avanzate
(comma 3, lettera f). 
  Il presente provvedimento definisce le priorita' e  gli  ambiti  di
intervento ai fini dell'ammissibilita' al contributo pubblico per  lo
svolgimento delle iniziative e dei progetti sopra citati. 
1. Priorita' e ambiti di intervento. 
1.1. Aree di intervento delle iniziative di cui alla lettera d), art.
12, comma 3. 
  Le iniziative per le quali viene presentata domanda di  contributo,
devono riguardare la formazione ed  aggiornamento  dei  membri  delle
associazioni       proponenti,       oppure       l'informatizzazione
dell'associazione, con particolare attenzione, nel secondo  caso,  al
legame fra questa e la formazione nonche' alla produzione  di  banche
dati. 
  Per l'anno in corso sono valutate  prioritariamente  le  iniziative
che prevedono l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento
nelle seguenti materie: 
    a)  disciplina  istituzionale  e  fiscale  dell'associazione   di
promozione sociale a seguito dell'entrata  in  vigore  dell'art.  30,
decreto-legge n. 185/2008 convertito in legge n.  2/2009  e  relative
disposizioni  applicative,  anche  in  riferimento  all'inquadramento
legislativo dei soggetti del terzo settore alla luce della  normativa
regionale in materia di associazioni di promozione sociale; 
    b) attivita' di gestione e rendicontazione riconducibili al  c.d.
«bilancio sociale» che permettano  alle  associazioni  l'adozione  di
metodologie conformi con la dottrina  e  la  normativa  contabile  ed
amministrativa vigente in materia. 
1.2. Aree prioritarie di intervento per la realizzazione dei progetti
di cui alla lettera f), art. 12, comma 3. 
  In considerazione della proclamazione del 2010 quale «Anno  europeo
della lotta alla poverta' e all'esclusione sociale» -  decisione  del
parlamento e  consiglio  dell'Unione  europea  n.  1098/2008  del  22
ottobre 2008 - per l'anno in corso sono valutati  prioritariamente  i
progetti finalizzati alla rimozione delle condizioni di poverta' e di
esclusione sociale con riferimento alle seguenti aree: 
    promozione dei diritti e delle opportunita' per favorire la piena
inclusione sociale delle persone con disabilita' tutela e  promozione
dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani interventi per favorire
la partecipazione delle persone anziane alla vita della  comunita'  e
per garantire loro la  dignita'  e  la  qualita'  della  vita  se  in
condizione di non autosufficienza sostegno per favorire  l'inclusione
sociale  dei  cittadini  migranti  di  prima  e  seconda  generazione
sostegno  ad  iniziative  in  materia  di  pari  opportunita'  e  non
discriminazione. 
2. Soggetti proponenti. 
  Possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione  di
iniziative/progetti di cui alle lettera d) ed f) dell'art. 12 citato,
le associazioni di promozione sociale, singolarmente o  in  forma  di
partenariato tra loro, che risultino iscritte  nei  registri  di  cui
all'art. 7 della legge  n.  383/2000,  all'atto  della  pubblicazione
della presente direttiva nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
3. Disponibilita' finanziarie. 
  In continuita' con le annualita' precedenti si prevede di destinare
al finanziamento delle iniziative lettera d) e dei  progetti  lettera
f) sopra  descritti  l'importo  di  € 11.000.000,00  fatte  salve  le
eventuali variazioni dovute alla definizione del  riparto  del  Fondo
nazionale delle politiche sociali. 
  Con successivo  avviso  pubblico  del  direttore  generale  per  il
volontariato,  l'associazionismo  e  le  formazioni   sociali   sara'
attivata, in attuazione della presente direttiva, e sulla base  delle
risorse   finanziarie   disponibili,   la    procedura    finalizzata
all'individuazione   dei   beneficiari   dei   contributi   per    la
realizzazione delle iniziative e dei progetti sopra descritti. 
  La presente direttiva sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e  nel  sito  Internet  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
    Roma, 30 luglio 2010 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi 
 
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 282