IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo Comitato l'emanazione di direttive per  la  concessione  della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti  convenzionali
e, a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la  revisione  delle  tariffe
autostradali; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni  autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle autorita' di settore; 
  Visto l'art.  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  disposizioni
in  materia  di  concessioni  autostradali,  cosi'  come   modificato
dall'art. 2, comma 89, del decreto legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
appresso menzionato; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito  nella  legge
24 novembre 2006, n. 286, che all'art. 2, comma 82 e  seguenti,  reca
disposizioni in tema di concessioni autostradali; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge  finanziaria  2007),
che: 
  all'art. 1, comma 979, prevede che funzioni e  poteri  di  soggetto
concedente  e  aggiudicatore,  attribuiti  ad  ANAS  S.p.a.,  per  la
realizzazione dell'autostrada pedemontana  lombarda,  dell'autostrada
Brescia-Bergamo-Milano e delle tangenziali esterne di Milano  vengano
trasferiti ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i
diritti attivi e passivi inerenti detta realizzazione e da costituire
appositamente in forma societaria con la partecipazione della  stessa
ANAS  e  della  regione  Lombardia  o  di  soggetto  da  quest'ultima
interamente partecipato; 
  all'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta ulteriori disposizioni per
il settore autostradale, in particolare apportando,  al  comma  1030,
modifiche alla normativa recata dal citato decreto-legge n.  262/2006
e che e' stata poi ulteriormente modificata dall'art. 8-duodecies del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge  6  giugno
2008, n. 101; 
  Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale
n. 118/1996), in  materia  di  disciplina  dei  servizi  di  pubblica
utilita'  non  gia'  diversamente  regolamentati  ed   in   tema   di
determinazione delle relative tariffe; 
  Viste le delibere 8 maggio  1996,  n.  81  (Gazzetta  Ufficiale  n.
138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale  n.  199/1998),
che hanno istituito, ai sensi del punto  20  della  delibera  di  cui
sopra, e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita',  di
seguito denominato NARS; 
  Vista la delibera 26 gennaio 2007,  n.  1  (Gazzetta  Ufficiale  n.
41/2007), che detta criteri in materia di regolazione  economica  del
settore autostradale; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007,  n.  39  (Gazzetta  Ufficiale  n.
197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del
NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte  dello
stesso Nucleo, dell'applicazione, negli schemi di  Convenzione  unica
sottoposti a questo Comitato, dei principi in materia di  regolazione
tariffaria relativi al settore considerato; 
  Vista la nota 14 settembre 2009, n. 4420, con la quale il Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  ha  trasmesso  lo  schema  di
Convenzione unica sottoscritto in data 24 luglio 2009 tra Concessioni
autostrade lombarde S.p.a. (CAL S.p.a.) e Tangenziale esterna  S.p.a.
(TE S.p.a.), corredato dai  relativi  allegati  e  da  una  relazione
illustrativa per questo Comitato contenente specifica prescrizione; 
  Vista la nota 18 settembre 2009, n. 36836, pervenuta il  21  stesso
mese, con la quale il  predetto  Ministero  ha  chiesto  l'iscrizione
all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato del
predetto schema di Convenzione tra CAL S.p.a. e TE S.p.a.; 
  Vista la nota 28 ottobre 2009, n. 42779, con  la  quale  il  citato
Ministero ha comunicato che le linee-guida elaborate da  ANAS  S.p.a.
nel corso del 2007 in  attuazione  delle  prescrizioni  di  cui  agli
articoli 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla  delibera  n.
39/2007 e trasmesse al Ministero  stesso  nel  luglio  2008  appaiono
superate  alla  luce  del  nuovo  quadro  normativo  e   regolatorio,
sottolineando di aver impartito alla  societa'  disposizioni  per  un
sollecito  aggiornamento  di  dette  linee-guida  e  riservandosi  di
trasmettere, ai fini del prescritto parere  di  questo  Comitato,  il
documento aggiornato; 
  Considerato che il NARS, nella seduta del 5 novembre 2009, ha  reso
il parere n. 5 con il  quale  si  e'  pronunziato  favorevolmente  in
merito alla rispondenza dello  schema  suindicato  al  dettato  della
citata delibera n. 39/2007, a condizione che si tenga conto di alcune
osservazioni e raccomandazioni formulate nel parere stesso; 
  Considerato che la «Tangenziale est esterna di Milano» e'  inserita
nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche approvato da questo
Comitato con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002 - supplemento ordinario), ai sensi della  legge  21  dicembre
2001, n. 443, e piu' specificatamente e'  riportata  all'allegato  2,
tra i «corridoi autostradali e stradali» della regione Lombardia; 
  Considerato che, con delibera  29  luglio  2005,  n.  95  (Gazzetta
Ufficiale n. 69/2006), questo Comitato ha approvato, con prescrizioni
e raccomandazioni, il progetto preliminare dell'opera, predisposto da
«Tangenziali esterne di Milano S.p.a.» nella qualita' di promotore  e
approvato dal Consiglio  di  amministrazione  dell'ANAS,  da  ultimo,
nella seduta del  16  novembre  2004,  nella  configurazione  di  cui
all'alternativa   B   (che   prevede   lo    svincolo    sulla    A4,
l'interconnessione diretta con il sistema viabilistico pedemontano ad
est di Vimercate ed il collegamento alla A51 con la variante alla  SP
13 della Cerca, a singola carreggiata) e con esclusione della  tratta
a  nord  dell'A4  fino  all'autostrada  pedemontana,  stralciata   su
richiesta  della  regione  Lombardia  in  sede  di  approvazione  del
progetto preliminare; 
  Considerato che, nel corso della riunione preparatoria dell'odierna
seduta, e' stata consegnata copia della nota n. 112529 del  Ministero
dell'economia e delle finanze, con cui vengono formulate osservazioni
sullo schema di Convenzione de quo; 
  Considerato  che  con  delibera  n.  107  in  data  odierna  questo
Comitato,  nel  formulare  il  previsto  parere   sullo   schema   di
Convenzione unica tra ANAS S.p.a. e Societa'  autostrade  meridionali
S.p.a., ha raccomandato di adottare  tutte  le  iniziative  possibili
affinche' in tempi brevi venga sottoposta a  questo  Comitato  stesso
stesura aggiornata delle linee-guida previste ai citati punti  3.3  e
3.12 del documento  tecnico  allegato  alla  delibera  n.  39/2007  e
l'aggiornamento dello schema di piano finanziario  da  allegare  agli
atti convenzionali, nonche' la proposta prevista all'art.  21,  comma
3, del decreto legge n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004; 
  Ritenuto di dar corso all'espressione del parere  sullo  schema  di
convenzione in oggetto nelle more del  suddetto  aggiornamento  delle
linee-guida e  dell'integrazione  delle  indicazioni  sulla  qualita'
delle  prestazioni,  al  fine   di   non   penalizzare   i   soggetti
concessionari per ritardi ad essi non imputabili; 
  Ritenuto di recepire le osservazioni di cui alla  citata  nota  del
Ministero dell'economia e delle finanze  quali  suggerimenti  di  cui
tener conto in sede di stipula della «Convenzione unica»; 
  Udita  la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti; 
 
                             Prende atto 
 
dei contenuti dello schema di Convenzione unica da stipulare tra  CAL
S.p.a. e TE S.p.a. e  delle  risultanze  dell'istruttoria  svolta  al
riguardo dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  In
particolare prende atto che: 
  lo schema di convenzione disciplina la progettazione definitiva  ed
esecutiva, la costruzione e l'esercizio del collegamento autostradale
a pedaggio tra l'autostrada A4 «Milano-Brescia»,  in  prossimita'  di
Agrate Brianza a nord, e  l'Autostrada  Al  «Milano-Bologna»,  presso
Melegnano a  sud,  e  delle  opere  ed  attivita'  connesse  indicate
all'art. 2; 
  l'infrastruttura principale, come specificato nell'allegato A  allo
schema di convenzione («descrizione del collegamento  autostradale»),
si  sviluppa  per  circa  33  km  attraverso  la  pianura   lombarda,
interessando principalmente il territorio della provincia di  Milano,
per oltre 25 km, e marginalmente quello della provincia di Lodi; 
    ai fini della realizzazione della predetta opera, con accordo  in
data 5 novembre 2007 tra  ministero  delle  infrastrutture,  regione,
province di Milano e Lodi, ANAS, CAL e comuni interessati (allegato C
allo schema di convenzione) sono state, tra l'altro,  individuate  le
opere accessorie a detta tangenziale, suddivise in 3 tipologie: 
      a)  opere  da  ricomprendere  nel  piano  economico-finanziario
allegato alla convenzione; 
  b) opere a cofinanziamento regionale  nell'ambito  di  processi  di
perequazione; 
  c) opere finanziate con specifico accantonamento, alimentato con un
versamento di 2 milioni di euro l'anno, oltre IVA, al  concedente  da
parte del concessionario; 
  il 30 gennaio 2009, in relazione agli esiti della gara  indetta  il
30 maggio precedente e caratterizzata dalla mancata presentazione  di
offerte alternative, la concessione della  realizzazione  e  gestione
dell'opera e' stata aggiudicata al raggruppamento di imprese composto
anche dal promotore, che ha costituito apposita societa' di  progetto
(TE S.p.a); 
  a seguito di osservazioni del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti relative a un primo schema  di  convenzione  del  27  marzo
2009, e' stato sottoscritto in data 24 luglio 2009 un nuovo schema di
«Convenzione unica» che si sottopone ora a questo Comitato; 
  la durata della concessione e' fissata in 56  anni,  di  cui  6  di
costruzione, e non  e'  previsto  alcun  «valore  di  subentro»  alla
scadenza della concessione, fissata al 2064; 
  il WACC (tasso di remunerazione del capitale investito),  al  lordo
dell'imposizione fiscale, e' pari al 9,47 per cento; 
  il costo dell'opera  come  sopra  descritta,  al  netto  dell'onere
relativo alla parte stralciata su richiesta della regione Lombardia e
sulla base del prezziario ANAS 2005, e' fissato in 1.441  milioni  di
euro, cui sono da aggiungere 138 milioni di euro per opere accessorie
di cui alla tipologia  A  sopra  richiamata  del  citato  accordo  di
programma del 5 novembre 2007, per un totale di 1.579 milioni di euro
al lordo dei ribassi d'asta e di 1.458,41 milioni di  euro  al  netto
dei medesimi ribassi; 
  e' previsto l'aggiornamento del piano economico-finanziario in fase
di approvazione del progetto definitivo e, in linea con la  direttive
di cui alla delibera n. 39/2007, il rischio passa  al  concessionario
solo dopo tale approvazione; 
  lo  schema  di  convenzione,  prevede  inoltre   che   l'onere   di
realizzazione delle ulteriori opere specificate agli articoli 6  e  7
del menzionato accordo di programma, stimato, come accennato, in  138
milioni  di  euro   e   imputato   su   apposita   voce   del   piano
economico-finanziario, venga poi puntualmente quantificato sulla base
del prezziario ANAS 2005 al netto dei ribassi d'asta e che si proceda
alla revisione del piano economico-finanziario se  i  costi  superano
l'importo dedicato a tale titolo sulla citata voce; 
  e' prevista l'invarianza,  in  termini  reali,  della  tariffa  per
l'intero periodo concessorio e quindi  l'attribuzione  di  un  valore
pari a O al  parametro  di  efficientamento  X,  con  un'impostazione
adottata in casi precedenti e correlata alla circostanza che trattasi
di una prima determinazione di tariffe per  un'autostrada  ancora  da
costruire a cura di una societa' di nuova costituzione; 
  anche il parametro di remunerazione dei  nuovi  investimenti  K  e'
pari a O perche' la tariffa e' gia' parametrata sugli investimenti da
realizzare prima dell'entrata in esercizio dell'autostrada, si'  che,
in linea con le indicazioni di  cui  alla  delibera  n.  39/2007,  e'
previsto l'accantonamento annuale, al  Fondo  rischi,  degli  importi
connessi alla mancata  o  intempestiva  realizzazione  solo  per  gli
investimenti successivi a tale entrata in esercizio; 
  l'art. 19 e l'allegato F individuano gli indicatori di qualita' che
riproducono quelli tradizionalmente adottati, mentre l'art.  6.4  del
medesimo schema stabilisce, a  carico  del  concessionario,  l'onere,
all'entrata in esercizio del collegamento autostradale,  nei  termini
di legge, di redigere la Carta dei servizi,  rimandando,  per  quanto
attiene all'indicazione degli standard di  qualita',  alla  direttiva
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 febbraio  2009,
n. 102,  nonche'  alle  direttive  all'uopo  impartite  dal  soggetto
concedente 
  sempre con riferimento agli  indicatori  di  qualita',  la  tariffa
individuata nello schema di convenzione dovra' tenere conto di quanto
previsto in applicazione dell'art. 21, comma 3, del decreto legge  n.
355/2003 convertito dalla legge n. 47/2004; 
  e' inoltre previsto l'impegno  del  concessionario  di  adottare  i
criteri di predisposizione del sistema di contabilita' analitica,  di
allocazione delle  spese  generali  e  di  ammissibilita'  dei  costi
secondo la disciplina della delibera n. 39/2007, nonche'  l'onere  di
trasmissione trimestrale dei dati contabili al concedente e di tenuta
di distinta contabilita'  analitica  per  qualsiasi  altra  attivita'
consentita; 
 
                              Delibera: 
 
  1. E' valutato favorevolmente lo schema di  Convenzione  unica  tra
CAL  S.p.a.  e  TE  S.p.a.,  subordinatamente  all'osservanza   delle
seguenti specifiche prescrizioni formulate dal Ministero  proponente,
con la nota richiamata in premessa, e NARS nel proprio parere: 
  che  la  convenzione  rechi  l'espresso  impegno,  da   parte   del
concessionario, ad adeguarsi alle emanande linee-guida  in  corso  di
rielaborazione  da  parte  di  ANAS  S.p.a.   in   attuazione   delle
prescrizioni di cui agli articoli 3.3 e 3.12  del  documento  tecnico
allegato alla delibera n. 39/2007; 
  che  CAL  S.p.a.  venga  univocamente  configurata  quale  soggetto
preposto,  nell'ambito  delle  direttive  ministeriali  adottate   in
materia e dei principi che saranno stabiliti ai  sensi  del  comma  3
dell'art. 21 del decreto-legge n. 355/2003 convertito dalla legge  n.
47/2004, a definire i livelli di qualita', a  valutare  l'adeguatezza
della carta dei servizi e a verificare il  rispetto  dei  livelli  di
qualita' cosi' determinati; 
  che al testo vengano apportate le modifiche di cui appresso: 
  a) l'art. 6, comma 4, primo periodo, venga riformulato come  segue:
«Il  concessionario  e'  tenuto,  con  l'entrata  in  esercizio   del
collegamento autostradale, nei termini di legge, alla redazione della
carta dei servizi con indicazione  degli  standard  di  qualita'  dei
singoli servizi, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 luglio 1995,  n.
273,  come  parzialmente  modificato   dall'art.   11   del   decreto
legislativo 30 luglio 2009, n. 286»; 
  b) all'art. 12, comma 1, vengano riportati i riferimenti  normativi
che costituiscono il presupposto della corresponsione del canone; 
  c) all'art. 13, comma 1, venga soppressa, in relazione al  disposto
del punto 3.13 della delibera n. 39/2007, la clausola che prevede  la
corresponsione al concedente, da  parte  del  concessionario,  di  un
canone annuo pari al 2 per cento  dei  proventi  riscossi  a  seguito
delle sub-concessioni accordate e delle altre attivita'  collaterali,
salvo che una clausola del genere figuri inclusa nel bando di gara; 
  d) l'art. 15, comma 2, venga riformulato nel seguente  modo:  «Alla
tariffa cosi' come individuata dal comma 1, si aggiunge o si  sottrae
una componente relativa al fattore di qualita', secondo le  modalita'
individuate dalla delibera  CIPE  n.  319  del  20  dicembre  1996  e
successive modificazioni ed integrazioni,  nonche'  dalle  successive
delibere che vengano adottate anche ai sensi del comma 3 dell'art. 21
della legge n. 47/2004»; 
  e) l'art. 18 venga riformulato come segue: 
  «18.1. ― Il concessionario provvede  a  comunicare  al  concedente,
entro il 31 ottobre  di  ogni  anno,  le  variazioni  tariffarie  che
intende applicare nonche' la componente investimenti del parametro  K
relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi.  Il  concedente,
nei successivi 30 giorni, previa  verifica  della  correttezza  delle
variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione,  nonche'  una  sua
proposta  ai  Ministeri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   e
dell'economia e delle finanze, i  quali,  di  concerto,  approvano  o
rigettano le variazioni proposte con provvedimento  motivato  nei  15
giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 
  18.2.  ―   Le   verifiche   del   concedente   possono   riguardare
esclusivamente: 
  a) la correttezza dei valori inseriti nella formula  revisionale  e
dei relativi conteggi in applicazione dei criteri di cui all'art. 15; 
  b) la sussistenza di gravi inadempienze  delle  disposizioni  della
presente   convenzione   che   siano   formalmente   contestate    al
concessionario entro il 30 giugno precedente. 
  Nel caso in cui perduri la grave inadempienza  degli  obblighi  del
concessionario, per fatti imputabili a  quest'ultimo,  il  concedente
puo' proporre la sospensione dell'adeguamento  tariffario  fino  alla
rimozione dell'inadempienza. 
  18.3. ―  II  concessionario  rende  noto  al  concedente,  entro  i
successivi 30 giorni dalla  data  di  applicazione  della  variazione
tariffaria di ciascun anno, il prontuario delle tariffe, elaborato  a
seguito degli adeguamenti di  cui  al  presente  articolo,  applicato
nello stesso anno. 
  18.4. ― Ai fini della determinazione dell'adeguamento annuale delle
tariffe il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre
di ogni anno, lo stato di avanzamento degli  investimenti  risultante
dalla situazione patrimoniale e dai dati  di  contabilita'  analitica
riferiti alla data del 30 settembre di ciascun anno.». 
  Inoltre, considerato che, come specificato  nel  richiamato  parere
del NARS, il rapporto debt/equity utilizzato per il calcolo del  WACC
non corrisponde a quello ricavabile dalla  copertura  del  fabbisogno
finanziario indicata nel piano  economico-finanziario,  si  evidenzia
l'opportunita' che, in relazione  al  progetto  in  questione  ed  al
settore autostradale in genere, la stima del  WACC  sia  riferita  al
periodo regolatorio quinquennale. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'  a
sottoporre a questo Comitato, ai  sensi  dell'art.  166  del  decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni  e
dopo il completamento dell'iter approvativo della  convenzione  unica
in questione, il progetto definitivo  del  collegamento  autostradale
specificato in oggetto,allegando una  stesura  aggiornata  del  piano
economico-finanziario, redatto anche nella forma  analitica  prevista
dalla delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004)
e riferito al collegamento medesimo ed alle  opere  connesse  di  cui
agli articoli 6 e 7 - tipologia A del menzionato accordo  in  data  5
novembre 2007. 
 
                             Raccomanda 
 
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di: 
  invitare le parti contraenti, in sede di stipula della convenzione,
a tener conto dei suggerimenti formulati dal Ministero  dell'economia
e delle finanze con la nota precisata in premessa, anche ai  fini  di
evitare effetti peggiorativi sulla finanza pubblica; 
  assicurare  adeguate  e  puntuali  verifiche  sul  rispetto   della
convenzione, assicurando nel contempo un monitoraggi costante; 
  ad  attivarsi   affinche'   nella   costruzione   delle   dinamiche
tariffarie,  anche  in  relazione  al  numero  limitato  di  societa'
autostradali quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi
di benchmark anche su societa' operanti in altri settori del comparto
trasporti. 
      Roma, 6 novembre 2009 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
Il segretario: Micciche' 

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,registro   n.   4
Economia e finanze, foglio n. 101