IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  concernente
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
  Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera g) del  suddetto
provvedimento che, fra l'altro, ha  recepito  le  disposizioni  della
legge  n.  327/2000,  in  ordine  al  costo  del  lavoro  determinato
periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del  lavoro  e  della
previdenza sociale, sulla base dei valori  economici  previsti  dalla
contrattazione collettiva stipulata  dai  sindacati  comparativamente
piu'  rappresentativi,  delle  norme  in  materia  previdenziale   ed
assistenziale, dei diversi fattori merceologici  e  delle  differenti
aree territoriali; 
  Visto l'art.1, comma 266 della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
(legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale; 
  Visto l'art.1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007,  n.  244
(legge finanziaria2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES
e IRAP; 
  Visto il decreto ministeriale  13  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  169  del  23  luglio  2009,  concernente  la
determinazione del costo  orario  del  lavoro  per  i  dipendenti  da
aziende  del   settore   Turismo   -   comparto   pubblici   esercizi
«Ristorazione collettiva», riferito al mese di luglio 2009; 
  Esaminato  il  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  i
dipendenti da aziende del settore Turismo stipulato  il  20  febbraio
2010 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di
CONFCOMMERCIO  IMPRESE  PER  L'ITALIA,  FEDERRETI  e  FILCAMS   CGIL,
FISASCAT CISL, UILTuCS, nonche'  il  CCNL  del  28  maggio  2010  tra
FEDERALBERGHI,  FIPE,  FIAVET,  FAITA,  con  la   partecipazione   di
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA e UGL Terziario; 
  Considerata la necessita'  di  aggiornare  il  suddetto  costo  del
lavoro a valere dai mesi di gennaio e settembre 2010; 
  Sentite le organizzazioni sindacali dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori  firmatarie  dei  sopraindicati  contratti,  al  fine   di
acquisire dati sugli elementi di  costo  variabili  e  peculiari  del
settore di attivita'; 
  Accertato  che  nell'ambito  del  suddetto  contratto  sono   stati
stipulati accordi territoriali concernenti la quota  provinciale,  il
premio di presenza, il terzo elemento e il premio di produttivita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti  da  aziende
del  settore  Turismo -  comparto  pubblici  esercizi   «Ristorazione
collettiva», riferito  ai  mesi  di  gennaio  e  settembre  2010,  e'
determinato a livello nazionale nelle unite tabelle che  fanno  parte
integrante del presente decreto.