IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  e
successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure  comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE»; 
  Visto il Decreto del Ministro della salute  7  marzo  2008  recante
«Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro  le  malattie  animali  e  dell'Unita'  centrale  di   crisi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  152
del 1° luglio 2008; 
  Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del  Ministro  della  salute  di
proroga  dei  termini  previsti  all'ordinanza  26  agosto   2005   e
successive  modifiche  ed  integrazioni  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 26 febbraio 2008, n. 48; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del  19
ottobre del 2005, che istituisce misure di biosicurezza  per  ridurre
il  rischio  di   trasmissione   dell'influenza   aviaria   ad   alta
patogenicita' provocata dal virus dell'influenza A,  sottotipo  H5N1,
dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame  e  ad  altri
volatili in cattivita' e che prevede  un  sistema  di  individuazione
precoce nelle zone particolarmente a rischio, come  modificata  dalla
decisione  della  Commissione  europea  del  18   agosto   2006,   n.
2006/574/CE; 
  Visto in particolare l'art.  2-ter  della  summenzionata  decisione
della Commissione  europea  che  concede  la  facolta'  all'Autorita'
competente di autorizzare  l'uso  degli  animali  da  richiamo  nella
caccia agli uccelli, in deroga  a  quanto  previsto  all'art.  2-bis,
paragrafo 1. 
  Visto  l'art.  3  della  decisione  della  Commissione  europea  n.
2009/818/CE del 6 novembre 2009 che fissa il termine di  applicazione
della summenzionata decisione della Commissione al 31 dicembre 2010. 
  Considerato che con l'ordinanza 1° agosto 2008 recante  «Deroga  al
divieto di utilizzo  dei  volatili  appartenenti  agli  ordini  degli
Anseriformi  e  Caradriformi  nell'attivita'  venatoria,  a  modifica
dell'ordinanza del Ministro della salute 21 dicembre 2007», era stata
data applicazione delle deroghe di cui all'art. 1, comma  2,  lettera
d) della decisione 2006/574/CE e  che  con  nota  DGSA  II/19094  del
26/09/2008   erano   state   dettate   indicazioni   operative    per
l'applicazione della predetta ordinanza 1° agosto 2008; 
  Tenuto conto della favorevole situazione epidemiologica attualmente
presente sul territorio nazionale; 
  Ritenuta l'opportunita' di avvalersi della facolta' concessa  dalla
Commissione europea, sulla base delle recenti esperienze e dell'esito
favorevole di una valutazione del rischio operata caso per  caso,  di
prevedere ulteriori deroghe al divieto di impiego  degli  uccelli  da
richiamo, purche' siano adottate adeguate misure di biosicurezza,  ai
sensi dell'art. 2-ter della decisione della  Commissione  europea  n.
2005/734/CE del  19  ottobre  del  2005  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Considerata l'opportunita' e la necessita' di prevedere  specifiche
condizioni ai fini della  concessione  della  deroga  al  divieto  di
utilizzo di  uccelli  da  richiamo  appartenenti  agli  ordini  degli
Anseriformi e Caradriformi nell'attivita' venatoria; 
  Acquisito il parere tecnico del 9 giugno 2010 del Centro  nazionale
di  lotta  ed  emergenza  contro  le  malattie  animali  -  Direzione
strategica - emesso in data 9 giugno  2010,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 2-ter, paragrafo
1, lettera d), e 4  della  decisione  della  Commissione  europea  n.
2005/734/CE e successive  modifiche  ed  integrazioni,  di  cui  alle
premesse, su tutto il territorio nazionale e' concessa la  deroga  al
divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti  agli  ordini
degli  Anseriformi  e  Caradriformi  nell'attivita'  venatoria,   nel
rispetto delle condizioni fissate dal  protocollo  operativo  di  cui
all'allegato A alla presente ordinanza. 
  2. La concessione della deroga e'  immediatamente  sospesa  qualora
dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno  permesso
l'adozione. 
  La  presente  ordinanza,  inviata  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione,  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 agosto 2010 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 
Registrato alla Corte dei conti, il 16 agosto 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 14, foglio n. 125