IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda  del  sig.  Michel  Hans-Willi  Kaiser,  cittadino
tedesco, diretta  ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  16  del  sopra
indicato  decreto  legislativo,  il  riconoscimento  del  diploma  di
idoneita'   professionale,   apprendistato   professionalizzante   di
acconciatore,   conseguito   presso   l'Associazione   di   categoria
professionale artigiani di Mönchengladbach (Germania),  della  durata
di 2 anni e 4 mesi di tirocinio, per  l'esercizio  dell'attivita'  di
acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005,  n.  174,  recante
«Disciplina dell'attivita' di acconciatore» e del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi del mercato interno»; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  13
luglio 2010, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio  idoneo  ed
attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore  di  cui  alla
legge  n.  174/2005   e   del   decreto   legislativo   n.   59/2010,
subordinatamente all'espletamento di una misura  compensativa,  cosi'
come disciplinata dagli articoli 22 e 23 del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, la quale consistera', a  scelta  dello  stesso
interessato, o in un tirocinio della durata  di  almeno  un  anno  da
svolgersi presso un'impresa del settore o in una  prova  attitudinale
su tutte le  materie  oggetto  del  corso,  poiche'  «la  professione
regolamentata include una ... attivita'  professionale  regolamentata
mancante  nella  corrispondente  professione   dello   Stato   membro
d'origine del richiedente» (art. 22, comma  1,  lettera  c),  decreto
legislativo n. 206/2007) poiche' l'autorita'  competente  tedesca  ha
comunicato che non ha sostenuto l'esame finale e pertanto in Germania
non puo' svolgere attivita' di lavoro autonomo; 
  Acquisito il parere conforme del  rappresentante  dell'associazione
di categoria Confartigianato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Al sig. Michel Hans-Willi Kaiser, cittadino tedesco, nato a Viersen
(Germania) in data 21 febbraio 1981, e'  riconosciuto  il  titolo  di
studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento  in
Italia    dell'attivita'    di     acconciatore,     subordinatamente
all'espletamento  di  una  misura  compensativa,  a  scelta  tra   il
tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, il cui  oggetto  e
modalita' di svolgimento, sono indicati negli allegati  A  e  B,  che
costituiscono parte integrante del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 29 luglio 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio