IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»; 
  Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  28
febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo tra  il  Ministro
della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e  Bolzano,
del 6 febbraio 2003, recante disposizioni  in  materia  di  benessere
degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 52, del 4 marzo 2003; 
  Visto, in particolare, l'art. 3  del  predetto  Accordo,  il  quale
prevede l'obbligo a carico del proprietario o detentore di iscrizione
del proprio animale all'anagrafe canina; 
  Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lettera a) del predetto Accordo,
il quale ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'introduzione
del microchip quale sistema unico ufficiale  di  identificazione  dei
cani; 
  Vista   l'ordinanza   6   agosto   2008   recante    «Misure    per
l'identificazione e la registrazione della popolazione canina»; 
  Considerato  il  persistere  della  necessita'   di   un   efficace
monitoraggio della popolazione canina,  attraverso  l'identificazione
dei cani e la loro iscrizione all'anagrafe regionale; 
  Preso atto delle rilevanti difformita' delle disposizioni normative
regionali concernenti la gestione dell'anagrafe canina; 
  Ritenuto  necessario  verificare  la  corretta  applicazione  della
normativa vigente finalizzata ad arginare il fenomeno  dell'abbandono
dei cani e del randagismo; 
  Considerati  i  rischi  per  la  salute  e  l'incolumita'  pubblica
conseguenti  al  randagismo,  quali  il   diffondersi   di   malattie
infettive, l'incremento degli incidenti stradali e le aggressioni  da
parte di cani rinselvatichiti; 
  Rilevata, altresi', la necessita' di ribadire che l'identificazione
e la  registrazione  della  popolazione  canina  devono  avvenire  in
maniera contestuale, con modalita' uniformi in  tutte  le  Regioni  e
Province Autonome, allo scopo di registrare gli animali in  questione
e consentendo, in tal modo, un  controllo  adeguato  e  una  gestione
efficace; 
  Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra  indicate,  prorogare
le misure previste dalla ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008; 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali 6 agosto 2008 e' prorogato  di
ulteriori 24  mesi  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente. 
  La presente ordinanza e'  inviata  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana. 
    Roma, 21 luglio 2010 
 
                                              p. il Ministro: Martini 
 
Registrata alla Corte dei conti il 6 agosto 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 321