IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,  recante
«Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi»; 
  Vista la direttiva 2009/95/CE  della  Commissione,  del  31  luglio
2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio al fine di includere il fosfuro di alluminio  che  rilascia
fosfina  come  principio  attivo  nell'allegato  I  della   direttiva
98/8/CE; 
  Considerato che la data di iscrizione del fosfuro di alluminio  che
rilascia fosfina, per il tipo di prodotto 14, rodenticidi  e'  il  1°
settembre 2011 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione
sul mercato di rodenticidi, aventi  come  unica  sostanza  attiva  il
fosfuro di alluminio che rilascia fosfina e' subordinata al  rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo  25
febbraio 2000, n. 174; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva  2009/95/CE,  il  termine
per provvedere  al  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca  delle
autorizzazioni per rodenticidi gia' presenti sul mercato aventi  come
unica sostanza attiva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina e'
il 31 agosto 2013; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro il  31  agosto  2013  l'esame  delle  richieste  che
saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti  appartenenti   alla
categoria  dei  rodenticidi  contenenti  fosfuro  di  alluminio   che
rilascia fosfina gia' presenti sul mercato come  prodotti  di  libera
vendita o registrati come presidi medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro il 31 agosto 2013 la  valutazione
dei fascicoli presentati dai titolari  di  registrazioni  di  presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.  174,  devono
pervenire al Ministero della salute entro il 31 agosto 2011; 
  Considerato che, dopo il 31 agosto 2013 non possono  in  ogni  caso
piu' essere  mantenute  registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici
aventi come  unica  sostanza  attiva  il  fosfuro  di  alluminio  che
rilascia fosfina rientranti nella categoria dei rodenticidi; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che
rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica
sostanza attiva il fosfuro di alluminio  che  rilascia  fosfina,  non
possono essere immessi sul mercato dopo il  31  agosto  2013  se  non
autorizzati come prodotti biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi  medico-chirurgici  contenenti  fosfuro  di   alluminio   che
rilascia fosfina impiegati come rodenticidi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25  febbraio
2000, n. 174, e' riconosciuto l'inserimento della sostanza fosfuro di
alluminio che rilascia fosfina nell'«Elenco dei principi  attivi  con
indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli
includere tra i biocidi»,  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva
98/8/CE, disposto dalla direttiva 2009/95/CE della Commissione del 31
luglio 2009. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con le quali la sostanza fosfuro di alluminio che rilascia fosfina e'
stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal  1°  settembre  2011  l'immissione  sul   mercato   di   prodotti
appartenenti  al  tipo  di  prodotto  14,   «rodenticidi»,   di   cui
all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che
contengono il principio attivo  fosfuro  di  alluminio  che  rilascia
fosfina come  unica  sostanza  attiva,  e'  subordinata  al  rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo  25
febbraio 2000, n. 174.