IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.164,  recante
attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il
mercato interno del gas naturale; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, che  all'art.  30,  comma  5,
individua l'Acquirente Unico S.p.A. quale fornitore di ultima istanza
a garanzia della fornitura di gas ai  clienti  finali  domestici  con
consumi annui fino a 200.000 metri cubi; 
  Visto l'art. 30, comma 8, della legge 23 luglio 2009,  n.  99,  che
prevede l'adozione da parte del Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, degli indirizzi
ai  quali  si  attiene  l'Acquirente  Unico   S.p.A.   al   fine   di
salvaguardare la sicurezza e l'economicita' degli  approvvigionamenti
di gas per i clienti finali di cui al comma 5 del medesimo articolo; 
  Visto che il medesimo comma prevede che la data  di  assunzione  da
parte dell'Acquirente Unico S.p.A. della funzione  di  garante  della
fornitura di gas per i clienti finali  domestici  con  consumi  annui
fino a 200.000 metri cubi sia stabilita con  successivo  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico; 
  Ritenuto  opportuno,  nelle  more  dell'adozione  di  una  completa
disciplina attuativa delle richiamate  disposizioni  della  legge  23
luglio 2009,  n.  99,  dare  attuazione  alle  medesime  disposizioni
attribuendo  all'Acquirente  Unico  S.p.A.  la   responsabilita'   di
effettuare le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei
soggetti  fornitori  di  ultima  istanza   previste   dalla   vigente
normativa, al fine di salvaguardare  le  esigenze  di  stabilita'  di
assetto e di gradualita' nella modifica del medesimo; 
  Ritenuto opportuno che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
individui le regole per l'effettuazione della procedura di  selezione
dei fornitori di ultima istanza e per l'erogazione  del  servizio  di
ultima istanza e che, a tal fine, sia opportuno  che  l'Autorita'  si
attenga agli indirizzi seguiti  per  l'espletamento  delle  procedure
concorsuali relative all'anno termico 2008-2009; 
  Sentita l'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  che  ha
espresso parere favorevole allo schema del presente decreto 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
Individuazione dei fornitori di ultima  istanza  per  l'anno  termico
                              2010-2011 
 
  1. Per l'anno termico 2010-2011, le procedure ad evidenza  pubblica
per l'individuazione dei soggetti fornitori  di  ultima  istanza  nel
mercato del gas naturale sono effettuate dall'Acquirente Unico S.p.A.
in conformita' alle regole di cui al comma 2. 
  2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le regole
alle quali si attiene l'Acquirente Unico S.p.A.  per  l'effettuazione
delle procedure di cui al comma 1 e per l'erogazione del servizio  di
ultima istanza, sulla base degli indirizzi seguiti per l'espletamento
delle procedure concorsuali relative all'anno termico 2008-2009. 
  3. Il presente decreto di natura provvedimentale e' pubblicato  nel
sito internet del Ministero, ed entra in  vigore  a  decorrere  dalla
data  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 agosto 2010 
 
                                   Il Ministro, ad interim:Berlusconi