IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n.
223 del 23 luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23
luglio 2004 n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23
agosto 2004,  nel  quale  si  designa  il  direttore  generale  della
giustizia civile quale  responsabile  del  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visto il decreto dirigenziale  24  luglio  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio  2007,  con  il  quale  sono
stati approvati  i  requisiti  per  l'iscrizione  al  registro  degli
organismi deputati a gestire i tentativi  di  conciliazione  a  norma
dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale  23  luglio  2004,  n.
222; 
  Visti i PPDG 16 luglio 2007, 26 ottobre 2009 e 14 aprile 2010 con i
quali l'associazione  non  riconosciuta  «Resolutia»  gestione  delle
controversie, con sede legale in Perugia via Cacciatori delle Alpi n.
28, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02516880545, e' stata iscritta
al n. 12 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di
conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5; 
  Vista la nota in data 4 maggio 2010 prot m dg DAG 17 maggio 2010 n.
69370.E con la quale l'avv. Angelo Santi, nato a Perugia il 1° maggio
1970, in qualita'  di  legale  rappresentante  dell'associazione  non
riconosciuta «Resolutia», ha chiesto  l'inserimento  di  2  ulteriori
conciliatori (in via non esclusiva); 
  Considerato: 
  che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del  decreto  ministeriale  23
luglio 2004, n.  222,  il  conciliatore  e'  la  persona  fisica  che
individualmente o collegialmente svolge la prestazione  del  servizio
di conciliazione; 
  che  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,  lettera  f)  del  decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve  dichiarare
la  disponibilita'  a  svolgere  le  funzioni  di  conciliazione  per
l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro; 
  che ai sensi dell'art. 6,  comma  1  del  decreto  ministeriale  23
luglio 2004, n. 222,  l'organismo  di  conciliazione  richiedente  e'
tenuto  ad  allegare  alla  domanda  di   iscrizione   l'elenco   dei
conciliatori che  si  dichiarano  disponibili  allo  svolgimento  del
servizio; 
  Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma
4, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per  i
conciliatori: 
  dott. Pistorio Anna Maria, nata a Catania il 29 novembre 1961; 
  dott. De Caroli Giancarlo, nato a Milano il 4 marzo 1954; 
 
                               Dispone 
 
la modifica dei PPDG 16 luglio 2007, 26 ottobre 2009 e 14 aprile 2010
d'iscrizione  nel  registro  degli  organismi  deputati   a   gestire
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art.  38   del   decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta
«Resolutia» gestione delle controversie, con sede legale  in  Perugia
via Cacciatori delle Alpi n. 28, codice fiscale e partita  I.V.A.  n.
02516880545,  limitatamente  alla  parte  relativa   all'elenco   dei
conciliatori. 
  Dalla data del presente  provvedimento  l'elenco  dei  conciliatori
previsto dall'art. 3, comma 4, lettere  a)  i  e  b)  i  del  decreto
ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di  due
ulteriori unita': dott. Pistorio Anna Maria, nata  a  Catania  il  29
novembre 1961 e dott. De Caroli Giancarlo, nato a Milano il  4  marzo
1954. 
  Resta ferma l'iscrizione al n. 12 del registro degli  organismi  di
conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3,  comma  4  del
decreto ministeriale n. 222/2004. 
  L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le vicende modificative dei  requisiti,  dei  dati  e  degli  elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  responsabile  del  registro  si  riserva   di   verificare   il
mantenimento  dei  requisiti  nonche'  l'attuazione   degli   impegni
assunti. 
    Roma, 26 luglio 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano