IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio 2011, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il giorno 23 luglio 2010; Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato allagamenti, gravi danni alle infrastrutture e ad edifici pubblici e privati, nonche' una situazione di grave compromissione delle attivita' produttive interessate; Vista la nota del 26 luglio 2010 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con cui la predetta Amministrazione chiede di adottare una apposita ordinanza per fronteggiare adeguatamente gli eventi meteorologici sopra citati; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale; Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate; D'intesa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. L'Assessore alla protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. 2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'. 3. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi di cui in premessa, provvede all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi citati in premessa, anche avvalendosi di soggetti attuatori. 4. Il Commissario delegato, sulla base delle risorse disponibili, anche per piani stralcio, provvede in particolare: a) all'erogazione di contributi per la ripresa delle attivita' produttive non agricole e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo modalita' attuative fissate con provvedimenti del medesimo Commissario delegato; tali contributi, erogati alle imprese, non concorrono a formare il reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) agli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza, avvalendosi, per il tramite della Protezione civile della Regione, degli Enti territoriali e non territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonche' di uno o piu' soggetti cui affidare specifici settori di intervento, ovvero, in qualita' di soggetti attuatori, dei comuni interessati dai predetti eventi calamitosi, i quali agiscono, per quanto concerne l'attivita' di gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dal Commissario delegato; c) alla individuazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonche' al ripristino delle infrastrutture e dei beni pubblici e privati distrutti e danneggiati; d) al rimborso delle spese sostenute da parte delle Amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza; e) all'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna.