IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4,  e
l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto  legislativo
che stabilisce il principio di riconoscimento automatico; 
  Vista l'istanza, corredata dalla relativa  documentazione,  con  la
quale la signora Kurz Rosenkranz Ulrike, nata a Olbernhau  (Germania)
il 7 aprile 1962, cittadina tedesca,  chiede  il  riconoscimento  del
titolo professionale di  «Krankenschwester»  conseguito  in  Germania
presso la Scuola Professionale Medica «P. Pawlow» di Aue in  data  31
agosto  1981,  al  fine  dell'esercizio,  in  Italia,  dell'attivita'
professionale di infermiere; 
  Rilevato che sul predetto titolo la richiedente e' denominata  Kurz
Ulrike; 
  Considerato che a decorrere dal giorno 1° settembre 1981 la signora
Kurz Ulrike  ha  ricevuto  dalla  Repubblica  Democratica  Tedesca  -
Consiglio Distrettuale - Dipartimento dei Servizi Sanitari e  Sociali
di Aue il permesso conferito  dallo  Stato  tedesco  per  l'esercizio
della professione di «Krankenschwester»; 
  Visto  l'attestato   di   conformita'   rilasciato   dall'Autorita'
competente tedesca in data 15 aprile 2010 e relativa  traduzione  che
certifica che il titolo in  possesso  della  richiedente  soddisfa  i
requisiti previsti dalla Direttiva 2005/36/CE; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dalla richiedente; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere; 
  Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge  per  il
riconoscimento del titolo in questione sulla base  del  coordinamento
delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III,  Capo  IV
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il titolo di «Krankenschwester» conseguito in  Germania  presso  la
Scuola Professionale Medica «P. Pawlow» di  Aue  in  data  31  agosto
1981, con autorizzazione ad esercitare l'attivita'  professionale  di
«Krankenschwester» a partire dal  giorno  1°  settembre  1981,  dalla
signora Kurz Ulrike, nata a Olbernhau (Germania) il 7 aprile 1962, e'
riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia  della  professione  di
infermiere.