IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive
modificazioni  e  integrazioni,   concernente   il   riordino   della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della  legge  23
ottobre 1992, n. 421; 
  Visto l'art. 39, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  sanita',
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  l'assegnazione
annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di  parte  corrente
alle regioni e province autonome; 
  Visto l'art. 115, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per
il finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  avvenga  previa
intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244
(finanziaria 2008) il quale - al fine di dare attuazione al  riordino
della medicina penitenziaria  comprensivo  dell'assistenza  sanitaria
negli istituti penali minorili,  nei  centri  di  prima  accoglienza,
nella comunita' e negli ospedali psichiatrici  giudiziari  -  prevede
che siano definite con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri (DPCM), su  proposta  dei  Ministri  della  salute  e  della
giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
per le riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,
d'intesa con la conferenza Stato-regioni, le modalita'  e  i  criteri
per il trasferimento al servizio sanitario nazionale,  da  parte  del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  e  dal  Dipartimento
della  giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,   delle
funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie
e delle attrezzature  e  beni  strumentali,  in  materia  di  sanita'
penitenziaria; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri del 1° aprile  2008,  il  quale  prevede  che,  ai  fini
dell'esercizio  da  parte  del  servizio  sanitario  nazionale  delle
funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le  risorse
finanziarie trasferite nelle disponibilita'  del  servizio  sanitario
nazionale sono quantificate complessivamente in 157.800.000 euro  per
l'anno 2008, in 162.800.000 euro per l'anno  2009  e  in  167.800.000
euro a decorrere dall'anno 2010; 
  Visto l'art. 8 del richiamato decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, il quale stabilisce che il trasferimento delle funzioni
dell'amministrazione penitenziaria e della  giustizia  minorile  alle
regioni a statuto speciale e  alle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano avverra'  solo  a  seguito  dell'emanazione  delle  norme  di
attuazione secondo i loro rispettivi statuti e che, pertanto, l'onere
del personale dipendente di tali regioni e  province  autonome  resta
ancora a carico del Ministero della giustizia; 
  Tenuto conto che il criterio di  riparto  della  somma  complessiva
stanziata per l'anno 2009, pari a 162.800.000 euro, e' basato per 2/3
sulla spesa storica riferita all'anno 2006, secondo la  ricostruzione
a regime per l'anno 2008 effettuata dal Ministero della  giustizia  e
per 1/3 sul numero  degli  ospedali  penitenziari  giudiziari  e  dei
centri clinici ubicati nelle singole regioni in proporzione  al  peso
percentuale delle presenze dei detenuti sul territorio; 
  Vista la nota prot. n. CSR 0005426 P-2.17.4.10 del 9 dicembre 2009,
con la quale la segreteria della conferenza unificata permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e Bolzano, ha trasmesso la prevista intesa espressa nella seduta  del
26 novembre 2009; 
  Vista la nota prot. n. 0044225-P  dell'11  dicembre  2009,  con  la
quale il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche  sociali
ha trasmesso la  proposta  di  riparto  tra  le  regioni  e  province
autonome di Trento e Bolzano delle di risorse pari a 162.800.000 euro
per l'anno 2009, trasferite  al  fondo  sanitario  nazionale  per  il
finanziamento della sanita' penitenziaria, di cui 147.800.000 euro  a
valere sul capitolo di  spesa  del  Ministero  della  giustizia  e  i
restanti 15.000.000 euro a valere sul capitolo di spesa del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
 
                              Delibera: 
 
  Le risorse finanziarie trasferite nella  disponibilita'  del  fondo
sanitario nazionale per il finanziamento della medicina penitenziaria
relative  all'anno  2009,  quantificate  in  162.800.000  euro,  sono
destinate come segue: 
    a) l'importo di 135.452.148,82 euro e' ripartito tra le regioni a
statuto ordinario per il finanziamento delle  spese  sostenute  dalle
Aziende sanitarie locali secondo  l'allegata  tabella  che  fa  parte
integrante della presente delibera; 
    b) l'importo di 25.137.034,56 euro  per  il  finanziamento  delle
spese sostenute dal Ministero della giustizia dal 1° gennaio 2009; 
    c) l'importo di 2.210.816,62  euro  resta  accantonato  a  favore
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in  attesa
che le medesime adottino i regolamenti di attuazione  secondo  quanto
previsto dall'art. 8 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 1° aprile 2008 richiamato in premessa. 
    Roma, 13 maggio 2010 
 
                                         Il vice presidente: Tremonti 
Il segretario: Micciche' 
    

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro   n.4,
Economia e Finanze, foglio n. 314