IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  23  luglio
2009, concernente l'istituzione di un regime di aiuto  in  favore  di
investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845  della  legge
27  dicembre  2006,  n.  296,  riguardanti   le   aree   tecnologiche
individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per  interventi  ad
esse connessi e collegati; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  28  aprile
2010, recante modifiche e integrazioni al decreto del Ministro  dello
sviluppo economico 23 luglio 2009; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  800/2008  della  Commissione  del  6
agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto  2008,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in applicazione degli articoli 87  e  88  del  Trattato  (regolamento
generale di esenzione per categoria); 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese; 
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013
approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione
C(2007) 5618 def. cor. (G.U.U.E. C 90 dell'11 aprile 2008); 
  Visto  il  Programma  operativo  nazionale  (PON)  FESR  Ricerca  e
Competitivita' 2007-2013 per le  regioni  dell'obiettivo  convergenza
adottato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del  21
dicembre  2007  ed  in  particolare  l'obiettivo  operativo   4.2.1.1
«Rafforzamento  del  sistema   produttivo   (Azione   1   "Interventi
finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo")»
previsto dall'Asse prioritario 2 del medesimo PON; 
  Ritenuto opportuno  definire  le  condizioni  e  le  modalita'  per
l'attivazione degli interventi in favore di investimenti  finalizzati
all'industrializzazione dei risultati  di  programmi  qualificati  di
ricerca o sviluppo sperimentale, ai sensi del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 23 luglio 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Ambito di applicazione e risorse disponibili 
 
  1. Al  fine  di  promuovere  il  riposizionamento  competitivo  del
sistema produttivo e la valorizzazione dei risultati delle  attivita'
di ricerca e sviluppo delle imprese, il presente decreto  disciplina,
ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 23 luglio 2009 e successive midificazioni  ed  integrazioni
(nel seguito «Decreto»), i termini, le modalita' e le  procedure  per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in  favore  dei
programmi di  investimento  finalizzati  all'industrializzazione  dei
risultati  di   programmi   qualificati   di   ricerca   o   sviluppo
sperimentale. 
  2. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di  cui
al presente decreto sono pari a  € 100.000.000,00 a  valere  sul  PON
Ricerca e competitivita' 2007-2013, destinate a programmi riferiti  a
unita' produttive  ubicate  nei  territori  delle  regioni  Campania,
Calabria, Puglia, Sicilia, nell'ambito dell'obiettivo Convergenza. Ai
fini dell'attribuzione delle risorse disponibili si  tiene,  inoltre,
conto delle seguenti riserve: 
    a) almeno il 60%, destinata  ai  programmi  di  cui  all'art.  4,
proposti da piccole e medie imprese; 
    b) almeno il 20%, destinata  ai  programmi  di  cui  all'art.  4,
riguardanti unita' produttive ubicate in uno dei distretti produttivi
individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e della legge
11 maggio 1999, proposti da imprese che, alla data  di  presentazione
della   domanda   di   agevolazioni,   aderiscano   ad   accordi   di
collaborazione con altre imprese appartenenti  al  medesimo  predetto
distretto produttivo  ovvero  in  favore  di  programmi  proposti  da
imprese che abbiano sottoscritto,  alla  medesima  predetta  data  di
presentazione della domanda di agevolazioni, un  contratto  di  rete,
come disciplinato dall'art.  3,  comma  4-ter  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9  aprile
2009, n. 33, sulla base di quanto previsto in materia dal decreto  di
cui all'art. 3, comma 4-ter 1, del medesimo decreto-legge 10 febbraio
2009. 
  Le somme che alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
domande di cui all'art. 7  comma  2,  risultano  non  utilizzate  per
ciascuna delle suddette riserve sono  riassegnate,  secondo  l'ordine
cronologico di presentazione, alle domande  insoddisfatte  presentate
entro i termini previsti. Ai fini di cui alla precedente lettera  b),
l'impresa richiedente allega alla  domanda  di  agevolazioni  di  cui
all'art. 7, copia dell'accordo di collaborazione o del  contratto  di
rete gia' sottoscritti alla data di presentazione  della  domanda  di
agevolazioni e, limitatamente al contratto di rete, gia' iscritto nel
Registro delle imprese alla medesima data.