L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del Consiglio del 22 luglio 2010; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Visto il decreto  legislativo  1º  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», e  in  particolare  l'art.
13, comma 7, ai sensi del quale nell'ambito delle  proprie  attivita'
l'Autorita' applica le disposizioni di cui alla legge 7 agosto  1990,
n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e in  particolare  l'art.  2,  cosi'  come
modificato dall'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che  impone
la rivisitazione della disciplina relativa ai termini procedimentali; 
  Vista la propria delibera n. 17/98, del  16  giugno  1998,  con  la
quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione
ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il
trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita'; 
  Visto il  nuovo  regolamento  concernente  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Autorita', approvato con delibera n.  316/02/CONS,
del 9 ottobre 2002, e, in particolare, l'art. 26; 
  Considerato: 
    1) che le modifiche apportare all'art. 2 della legge n.  241  del
1990   sono   finalizzate   alla   maggiore   celerita'   dell'azione
amministrativa e ad assicurare  la  certezza  della  conclusione  dei
procedimenti; 
    2) che la nuova disciplina si applica  anche  alle  autorita'  di
regolazione e vigilanza; 
    3) che gli uffici dell'Autorita' hanno  svolto  una  ricognizione
dei termini dei procedimenti di competenza, con riferimento sia  agli
atti  regolamentari  emanati  dall'Autorita'   sia   alla   normativa
primaria; 
    4) che la vigente ripartizione  delle  competenze  tra  uffici  e
organi collegiali dell'Autorita' assegna ai primi compiti  istruttori
e propositivi e ai secondi compiti deliberativi; 
    5) che il superamento del termine di novanta  giorni  per  alcuni
procedimenti   e'   dovuto   alla    complessita'    delle    materie
rispettivamente trattate e ai particolari interessi curati; 
    6) che il termine per la sospensione istruttoria dei procedimenti
e' stato ridotto  a  trenta  giorni,  salvo  ipotesi  particolarmente
complesse  derivanti  da  obblighi  comunitari  o   da   disposizioni
nazionali; 
    7) che sono confermati i termini previsti da normative speciali; 
    8)  che  la  ricognizione  e'  stata   estesa   ai   procedimenti
sanzionatori ai  soli  fini  di  trasparenza  e  di  completezza  del
monitoraggio, onde a tali procedimenti non  si  applica  l'articolato
del presente provvedimento; 
    9) che l'attivita' consultiva dell'Autorita'  resta  disciplinata
dalle norme speciali; 
  Ritenuta la necessita' di un apposito atto regolamentare al fine di
una corretta attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge n. 241  del
1990 e dell'art. 7, comma 3, della legge n. 69 del 2009; 
  Udita la relazione del  Commissario  D'Angelo,  relatore  ai  sensi
dell'art.  29  del  Regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. La presente delibera si applica ai  procedimenti  amministrativi
di competenza dell'Autorita' per le Garanzie nelle  Comunicazioni  ad
iniziativa di parte o d'ufficio. 
  2. I procedimenti dell'Autorita' si concludono con un provvedimento
espresso nel  termine  stabilito,  per  ciascun  procedimento,  nelle
allegate tabelle, che costituiscono parte integrante  della  presente
delibera. 
  3. I procedimenti non inclusi nelle tabelle di cui all'allegato «A»
alla presente delibera si concludono nel  termine  di  trenta  giorni
previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
salvo non sia diversamente stabilito da una difforme  norma  speciale
di rango primario.