IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, ed in particolare l'art. 9 della stessa che reca disposizioni in materia di denuncia e versamento dell'imposta sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ed in particolare il Capo III dello stesso concernente «Disposizioni in materia di riscossione» laddove all'art. 17, comma 2, lettera h)-ter e' disposto che il sistema del versamento unitario e la compensazione delle imposte e dei contributi dovuti possono essere estesi alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i ministri competenti per settore; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 23 concernente l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e le sue attribuzioni; Rilevata, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico delle imprese assicuratrici, l'esigenza di estendere i sistemi di pagamento per via telematica gia' attivati in materia di versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato anche alle somme dovute in applicazione delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 ed ai relativi interessi e sanzioni; Decreta: Art. 1 Estensione delle modalita' di versamento previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all'imposta sulle assicurazioni ed ai relativi interessi e sanzioni. 1. Le modalita' di versamento delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche ai pagamenti delle somme dovute in applicazione delle disposizioni tributarie concernenti le assicurazioni private ed i contratti vitalizi di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonche' al pagamento dei relativi interessi e sanzioni.