IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, ed in particolare l'art. 9
della  stessa  che  reca  disposizioni  in  materia  di  denuncia   e
versamento dell'imposta sulle assicurazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  concernente
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti  in  sede
di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
nonche'  di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione   delle
dichiarazioni ed in particolare il Capo III dello stesso  concernente
«Disposizioni in materia di riscossione» laddove all'art.  17,  comma
2, lettera h)-ter e' disposto che il sistema del versamento  unitario
e la compensazione delle imposte  e  dei  contributi  dovuti  possono
essere estesi alle altre entrate individuate con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica,  e  con  i  ministri  competenti  per
settore; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del  Governo  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare
l'art. 23 concernente l'istituzione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e le sue attribuzioni; 
  Rilevata, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti posti a
carico delle imprese assicuratrici, l'esigenza di estendere i sistemi
di  pagamento  per  via  telematica  gia'  attivati  in  materia   di
versamenti unitari delle imposte, dei contributi  dovuti  all'INPS  e
delle altre somme a favore dello Stato anche  alle  somme  dovute  in
applicazione   delle   disposizioni   tributarie   in   materia    di
assicurazioni private e di contratti vitalizi di cui  alla  legge  29
ottobre 1961, n. 1216 ed ai relativi interessi e sanzioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Estensione delle modalita' di versamento previste  dall'art.  17  del
  decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  all'imposta  sulle
  assicurazioni ed ai relativi interessi e sanzioni. 
  1. Le modalita' di versamento delle imposte, dei contributi  dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato previste  dall'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano  anche
ai pagamenti delle somme dovute in  applicazione  delle  disposizioni
tributarie  concernenti  le  assicurazioni  private  ed  i  contratti
vitalizi di cui alla legge 29  ottobre  1961,  n.  1216,  nonche'  al
pagamento dei relativi interessi e sanzioni.