IL DIRETTORE GENERALE 
                   della sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il Regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, alla  immissione  in  commercio  e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di  recepimento  della
direttiva  2008/116/CE  della  Commissione  del  15  dicembre   2008,
relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza
attiva aclonifen; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 22  aprile
2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari contenenti aclonifen dovevano  presentare  al  Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 luglio
2009, in alternativa: 
    a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui  all'allegato  II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, 
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del sopraccitato decreto; 
  Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 22  aprile
2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in  commercio
dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva non aventi  i
requisiti di cui all'art. 1 e  all'art.  2,  comma  2,  del  medesimo
decreto si intendono automaticamente  revocate  a  decorrere  dal  1°
agosto 2009; 
  Rilevato  che  i  titolari  delle   autorizzazioni   dei   prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al  presente  decreto  non  hanno
ottemperato a quanto previsto  dall'art.  2,  comma  2,  del  decreto
ministeriale  22  aprile  2009  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso
stabiliti; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  pubblicazione  dell'elenco  dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza   attiva   aclonifen
revocati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del   citato   decreto
ministeriale 22 aprile 2009; 
  Considerato che il citato decreto 22 aprile 2009, art. 5, comma  1,
fissa al 31 luglio 2010 la scadenza per la  vendita  e  utilizzazione
delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati
ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in  commercio  e  per
chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati  e  le  successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Viene  pubblicato  l'elenco,  riportato  in  allegato  al  presente
decreto, dei prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
aclonifen la cui autorizzazione all'immissione in commercio e'  stata
automaticamente revocata a far data dal 1° agosto 2009, conformemente
a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto  ministeriale  22
aprile 2009.