IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'art. 74, comma 5, del decreto legislativo 16  aprile  1994,
n. 297 e successive modificazioni, per il quale  «Il  Ministro  della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione,  determina,  con  propria  ordinanza,  il  termine  delle
attivita' didattiche e delle lezioni, le scadenze per le  valutazioni
periodiche ed il calendario delle festivita' e degli esami»; 
  Visto l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
delega alle regioni la determinazione del calendario scolastico a far
tempo dall'anno scolastico 2002/2003; 
  Ritenuto che, ferma restando la delega sopra richiamata, e' propria
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  la
competenza relativa: 
    alla determinazione, per  l'intero  territorio  nazionale,  della
data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa  nell'esame
di Stato conclusivo del primo  ciclo  di  istruzione  (prova  di  cui
all'art. 11, comma 4-ter del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59); 
    alla determinazione, per  l'intero  territorio  nazionale,  della
data di inizio (prima prova) dell'esame di Stato conclusivo dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore; 
    alla determinazione del calendario delle festivita'  a  rilevanza
nazionale; 
  Visto l'art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16  aprile  1994,
n. 297  e  successive  modificazioni,  per  il  quale  «Le  attivita'
didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e  quelle
di  aggiornamento,  si  svolgono  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
settembre ed il 30 giugno  con  eventuale  conclusione  nel  mese  di
luglio degli esami di maturita'»; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 5 agosto 2009,  n.  74  («Calendario
scolastico nazionale per l'anno 2009/2010»), in particolare l'art. 4,
concernente  l'effettuazione  di  sessioni  speciali  di   esami   di
qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte; 
  Visto l'art. 184, commi 2 e 3, del decreto  legislativo  16  aprile
1994, n. 297 e successive modificazioni,  per  i  quali  «L'esame  di
licenza media si sostiene in un'unica sessione  con  possibilita'  di
prove suppletive per i  candidati  assenti  per  gravi  e  comprovati
motivi. Le prove  suppletive  devono  concludersi  prima  dell'inizio
delle lezioni dell'anno scolastico successivo»; 
  Visto l'art. 7, comma  2,  dell'ordinanza  ministeriale  29  luglio
1997, n. 455 («Educazione in eta' adulta - Istruzione e formazione»),
per il quale «Le prove d'esame, per coloro per i  quali  e'  previsto
all'interno del  patto  formativo  il  conseguimento  del  titolo  di
licenza media, vengono predisposte al termine delle attivita',  anche
in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione
a specifici progetti finalizzati»; 
  Attesa l'esigenza di procedere agli  adempimenti  sopra  menzionati
per l'anno scolastico 2010/2011; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  nazionale   della   pubblica
istruzione espresso nell'adunanza del 27 aprile 2010; 
  Ritenuto di accogliere il citato  parere  del  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione,  formulato  nell'adunanza  del  27  aprile
2010, che  attiene  -  a  proposito  dello  svolgimento  di  sessioni
speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di  maestro
d'arte -  alla  introduzione  della  seguente  previsione:  «Ciascuna
istituzione scolastica puo' effettuare una sola sessione speciale  di
esami per l'anno scolastico»; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  La prova scritta, a carattere nazionale, nell'ambito dell'esame  di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per  l'anno
scolastico  2010/2011,  per  l'intero  territorio  nazionale  ed   in
sessione ordinaria il giorno 20 giugno  2011,  con  inizio  alle  ore
8,30; in prima e seconda sessione suppletiva potra' essere  espletata
il giorno 27 giugno 2011 ed il giorno 2 settembre  2011,  con  inizio
alle ore 8,30.