IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4  e
l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali cosi' come modificata dalla direttiva  2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto  legislativo
che stabilisce le condizioni per  il  riconoscimento  dei  titoli  di
formazione; 
  Vista l'istanza, corredata della relativa  documentazione,  con  la
quale il sig. Eisenmann Werner Albert, cittadino tedesco,  chiede  il
riconoscimento   del   titolo   di   «Krankengymnast/Physiotherapeut»
conseguito in Germania presso la  «Staatlich  anerkannte  Lehranstalt
fur Krankengymnastik» - Istituto  di  Fisioterapia  Pareggiato  -  di
Quakenbruck, in data  10  marzo  1988,  al  fine  dell'esercizio,  in
Italia, dell'attivita' professionale di «Fisioterapista»; 
  Acquisito il parere della Conferenza di Servizi prevista  dall'art.
16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
nella seduta del giorno 15 luglio 2010; 
  Ritenuto  che  la  formazione  della  richiedente   non   necessita
dell'applicazione di misure compensative; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Germania con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dalla richiedente; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il titolo «Krankengymnast/Physiotherapeut» conseguito  in  Germania
in data 10 marzo 1988 presso la «Staatlich anerkannte Lehranstalt fur
Krankengymnastik»  -  Istituto  di  Fisioterapia  Pareggiato   -   di
Quakenbruck,   con   autorizzazione   ad    esercitare    l'attivita'
professionale  di  «Krankengymnast/Physiotherapeut»  a  partire   dal
giorno 1° maggio  1989  dal  sig.  Eisenmann  Werner  Albert  nato  a
Oldenburg (Germania) il giorno 10 maggio 1964, e' riconosciuto  quale
titolo  abilitante   per   l'esercizio   in   Italia   dell'attivita'
professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94). 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 agosto 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi