IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia Civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n 5; 
  Visti i regolamenti adottati con i dd.mm. nn.  222  e  223  del  23
luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto  ministeriale  23
luglio 2004 n. 222 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del  23
agosto  2004  nel  quale  si  designa  il  direttore  generale  della
giustizia civile quale  responsabile  del  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma  dell'art  38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; 
  Visto il decreto  dirigenziale  24  luglio  2006  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati
approvati i requisiti per l'iscrizione al  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma  dell'art.  5
comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222; 
  Vista l'istanza del 25 maggio 2010 prot .m. dg DAG 3 giugno 2010 n.
78777.E con la quale il dott. Iacono Giovanni, nato a  Lipari  il  13
agosto 1958, in qualita' di legale  rappresentante  dell'«Universita'
telematica delle scienze umane (UNISU)», con sede legale in Roma, via
Casalmonferrato  n.  2/B,  C.F.  e  P.IVA.  09073721004,  ha  chiesto
l'iscrizione  della  «Camera  di  Conciliazione   Niccolo'   Cusano»,
organismo  non  autonomo  costituito   nell'ambito   dell'Universita'
telematica delle scienze umane (UNISU),  per  le  finalita'  relative
alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38,  39  e
40 del decreto legislativo17 gennaio 2003, n. 5; 
  Considerato che i requisiti possedutidella «Camera di Conciliazione
Niccolo'  Cusano»,  organismo  non  autonomo  costituito  nell'ambito
dell'Universita' telematica delle scienze  umane  (UNISU),  risultano
conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006; 
  Verificata in particolare: 
    la sussistenza dei requisiti di onorabilita' nei  rappresentanti,
amministratori e soci; 
    la sussistenza dei requisiti nelle persone deputate a compiti  di
segreteria; 
    la  sussistenza  per  i  conciliatori  dei   requisiti   previsti
dall'art. 4, comma 4, lett. a)  e  b)  del  decreto  ministeriale  n.
222/2004; 
    la conformita' del regolamento di procedura di  conciliazione  ai
sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) del  decreto  ministeriale  n.
222/2004; 
    la  conformita'  della  tabella  delle  indennita'   ai   criteri
stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004; 
 
                              Dispone: 
 
  L'iscrizione  nel  registro  degli  organismi  deputati  a  gestire
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art.  38   del   decreto
legislativo 17/01/2003, n. 5, dell'organismo non autonomo, costituito
nell'ambito  della  «Universita'  telematica  delle   scienze   umane
(UNISU)», con sede legale in Roma, via Casalmonferrato n. 2/B, C.F. e
P.IVA. 09073721004,  denominato  «Camera  di  Conciliazione  Niccolo'
Cusano»,  ed  approva  la  tabella  delle  indennita'  allegata  alla
domanda. 
  Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al
n.  108  del  registro  degli  organismi  di  conciliazione,  con  le
annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n.
222/2004. 
  L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le vicende modificative dei  requisiti,  dei  dati  e  degli  elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  Responsabile  del  registro,  si  riserva  di   verificare   il
mantenimento  dei  requisiti  nonche'  l'attuazione   degli   impegni
assunti. 
 
    Roma, 29 luglio 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano