IL DIRETTORE 
               provinciale del lavoro di Forli-Cesena 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639 «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con  gli  articoli
27 e 29 della legge 30 aprile 1969,  n.  153,  concernente  revisione
degli ordinamenti pensionistici  e  norme  in  materia  di  sicurezza
sociale» e in particolare gli articoli 1, 34, 35 e 36; 
  Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 «Ristrutturazione  dell'Istituto
nazionale della previdenza  sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro»  e  in  particolare
l'art. 44 che disciplina la composizione dei Comitati provinciali; 
  Considerato che per il prossimo quadriennio occorre provvedere alla
ricostituzione,   sia   del   Comitato   provinciale   dell'INPS   di
Forli-Cesena, gia' nominato con decreto del Direttore della Direzione
Provinciale del Lavoro di Forli-Cesena n. 9/dir del 26 maggio 2006; 
  Visto il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 recante "Misure urgenti
in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di   competitivita'
economica"  che  ha  apportato  tra  l'altro  alcune  modifiche  alla
disciplina dell'organizzazione degli enti pubblici previdenziali; 
  Richiamato in particolare l'art. 7,  comma  10  del  decreto  legge
citato, secondo cui «Con effetto dalla  ricostituzione  dei  comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 1, primo
comma, numero 4, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni, nonche' dei  comitati
previsti dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto  del  Presidente
della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti e'  ridotto  in
misura non inferiore al trenta per cento»; 
  Vista la nota del Segretariato generale del Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali, prot. n. 1996 del 9 luglio 2010 che, al fine
di garantire uniformita' di applicazione alla suddetta  disposizione,
fornisce alcune linee di indirizzo per la composizione  dei  Comitati
in questione; 
  Considerato che la suddetta riduzione dovra' essere applicata nella
misura del 30% e rapportata alle singole categorie, gia'  individuate
dal legislatore con l'eccezione dei rappresentanti  istituzionali  la
cui  partecipazione  e'  essenziale  per  la  specifica  funzione  di
controllo che esercitano nell'ambito del Comitato stesso; 
  Dato atto pertanto che,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  i
Comitati provinciali dell'INPS  devono  essere  ridotti  da  venti  a
quattordici componenti come di seguito specificato: 
  Sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei  quali  uno  in
rappresentanza dei Dirigenti di azienda; 
  Due rappresentanti dei datori di lavoro; 
  Due rappresentanti dei lavoratori autonomi; 
  Il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro; 
  Il Direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato; 
  Il Direttore della Sede Provinciale dell'INPS. 
  Inteso inoltre che le suddette riduzioni  devono  essere  applicate
anche alle speciali Commissioni  dei  Comitati  provinciali,  di  cui
all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88; 
  Considerato che, ai sensi del  penultimo  comma  dell'art.  35  del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  639/1970  i  membri  che
rappresentano i  lavoratori  dipendenti,  i  datori  di  lavoro  e  i
lavoratori  autonomi  debbono  essere  designati   dalle   rispettive
Organizzazioni  Sindacali   piu'   rappresentative   operanti   nella
provincia e che a  tal  fine  sono  state  interpellate  le  seguenti
Associazioni: 
  CGIL- Camera del Lavoro Territoriale Forli'; 
  CGIL -Camera del Lavoro Territoriale Cesena; 
  CISL - Unione Sindacale di Forli'; 
  CISL - Unione Sindacale di Cesena; 
  UIL - Camera Sindacale Forli'; 
  UIL - Camera Sindacale Cesena; 
  UGL - Unione Provinciale di Forli'; 
  Confederazione sindacati autonomi del lavoro; 
  Federmanager Forli-Cesena; 
  Confagricoltura Forli-Cesena; 
  Confederazione nazionale coltivatori diretti; 
  Confederazione italiana agricoltori; 
  Confindustria di Forli-Cesena ; 
  Associazione  piccole  e  medie  industrie   della   Provincia   di
Forli-Cesena; 
  Associazione del Commercio e del Turismo  e  Servizi  di  Forli'  e
Circondario; 
  Associazione del Commercio e del Turismo e Servizi del Comprensorio
Cesenate; 
  Confesercenti di Forli'; 
  Confesercenti Cesenate; 
  Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA); 
  Federimpresa Confartigianato di Forli'; 
  Federimpresa Confartigianato di Cesena; 
  FAM, Famiglia Artigiana Forlivese; 
  Lega Nazionale delle Cooperative; 
  Confcooperative di Forli-Cesena; 
  Associazione generale delle Cooperative (AGCI). 
  Considerato che per una  corretta  formulazione  del  giudizio  sul
grado di rappresentativita'  delle  predette  Organizzazioni  occorre
stabilire in via preventiva i criteri  di  valutazione  e  che  detti
criteri vengono individuati nei seguenti: 
  a)  importanza  e  grado  di  sviluppo  delle   diverse   attivita'
produttive della provincia; 
  b) consistenza numerica dei soggetti rappresentati, rilevata  sulla
base dei dati forniti dalle singole Organizzazioni Sindacali; 
  c)  ampiezza  e  diffusione   nella   provincia   delle   strutture
organizzative di ciascuna Associazione; 
  d) partecipazione alla formazione e alla stipula  dei  contratti  e
degli accordi collettivi di lavoro; 
  e) partecipazione alla trattazione delle  controversie  individuali
plurime e collettive di lavoro. 
  Tenuto conto dei dati forniti dalla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Forli' e  dall'INPS  nonche'  di  quelli
acquisiti dalle rilevazioni d'Ufficio in merito all'importanza  e  al
grado di sviluppo delle diverse attivita' produttive della Provincia; 
  Ritenuto  che  l'esclusione  di  talune  Organizzazioni  non  possa
discendere  da   un   criterio   di   valutazione   comparativa   tra
organizzazioni operanti in settori produttivi diversi, dovendo venire
in rilievo in primo luogo la necessita'  di  assicurare  in  seno  al
Comitato  la  partecipazione,  secondo  la  disponibilita'  di  posti
consentita, delle Associazioni maggiormente rappresentative di  tutti
i  settori  economici  interessati  all'attivita'  dell'Istituto   ed
espressione della economia provinciale; 
  Ritenuto di dover escludere le Associazioni di  rappresentanza  del
movimento cooperativo in  quanto  tali  Organizzazioni,  riferite  ai
singoli settori produttivi, sono risultate meno rappresentative delle
altre organizzazioni; 
  Considerato che dalle risultanze  degli  atti  istruttori  e  dalle
conseguenti valutazioni comparative  sulla  base  dei  criteri  sopra
elencati, valutata la consistenza di  ciascuno  di  essi  e  la  loro
concorrenza,  risultano  maggiormente  rappresentative  le   seguenti
Organizzazioni: 
    per i lavoratori dipendenti: 
  Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL); 
  Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL); 
  Unione Italiana del Lavoro (UIL). 
    per i datori di lavoro: 
  Confindustria di Forli-Cesena; 
  Unione Interprovinciale Agricoltori (Confagricoltura); 
    per i lavoratori autonomi : 
  Confesercenti Forli-Cesena; 
  CNA Provinciale e Confartigianato di Forli-Cesena. 
  (con accordo per la partecipazione a rotazione al Comitato INPS) 
  Ritenuto di dover nominare in seno  al  Comitato  provinciale  I.N.
P.S. il componente della Federmanager in rappresentanza dei Dirigenti
d'Azienda; 
  Viste le  designazioni  pervenute  dalle  predette  Organizzazioni,
individuate    come    maggiormente    rappresentative    nell'ambito
provinciale; 
  Accertata la compatibilita' dei nominativi designati con la  nomina
a componente del Comitato provinciale INPS, ai sensi della  circolare
del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  n.  24  dell'11
dicembre 1970; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per   la   durata   di   quattro   anni   decorrenti   dalla   data
dell'insediamento dell'Organo Collegiale, con il presente decreto  e'
ricostituito  il  Comitato  provinciale  dell'INPS  di  Forli-Cesena,
previsto dall'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989.