IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme  concernenti
l'istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e  la  circolazione
nonche' le attivita' di accertamento e  di  controllo  delle  imposte
riguardante i tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti  soggetti  ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-quater  del
citato decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e  sono  effettuati  in  relazione  ai
prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di  cui  alle
tabelle A) e E), allegate al decreto  direttoriale  25  giugno  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio  2010,  alle
tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19  dicembre  2001  e
successive integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 1 del
2 gennaio 2002 e alla tabella C), allegata al decreto direttoriale 25
ottobre 2005 e successive  integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005; 
  Viste le istanze con le quali  le  Societa'  International  Tobacco
Agency Srl, Quality Tobacco Srl, Agio  Cigars,  Manifattura  Italiana
Tabacco Spa, Manifatture Sigaro Toscano Spa, Maga  Team  Srl,  Serena
Srl e Gryson Nv  hanno  chiesto  l'iscrizione,  la  radiazione  e  la
modifica della denominazione  nella  tariffa  di  vendita  di  alcune
marche di tabacchi lavorati; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  Agio  Cigars  ha  chiesto  la
variazione  di  prezzo  di  una  marca  di   sigarette   finora   non
commercializzata sul territorio nazionale; 
  Considerato  che  occorre  inserire  un  nuovo  condizionamento  di
trinciati, richiesto  per  l'iscrizione  in  tariffa  dalla  Societa'
International Tobacco Agency Srl, nell'art. 2, primo  comma,  lettera
b) del decreto direttoriale 22 febbraio 2002; 
  Considerato, inoltre, che occorre procedere,  in  conformita'  alle
richieste inoltrate dalle Societa'  suindicate,  ai  sensi  dell'art.
39-quater  del  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive modificazioni  ed  integrazioni,  all'inserimento  e  alla
variazione dell'inserimento di alcune  marche  di  tabacchi  lavorati
nella tariffa di vendita di cui alle tabelle A)  e  E),  allegate  al
decreto direttoriale 25 giugno 2010 e alla tabella  B),  allegata  al
decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Nell'art. 2, primo comma, lettera b) del  decreto  direttoriale  22
febbraio 2002, come modificato dall'art. 1 del decreto direttoriale 8
giugno 2010, e' aggiunto il condizionamento in scatola, busta o altro
involucro da 160 grammi.