IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e l'art. 8,  comma  1,  del
sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in data  13  luglio  2004  dall'Impresa
Basf  Italia Srl con  sede  legale  in  Cesano  Maderno  (MB)  -  Via
Marconato 8, diretta  ad  ottenere  l'autorizzazione  provvisoria  ai
sensi dell'art. 8, comma 1,  del  prodotto  fitosanitario  denominato
ALGEDI contenente la sostanza attiva nuova tritosulfuron e in miscela
con la sostanza attiva dicamba; 
  Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'impresa medesima ha
richiesto la sospensione dell'iter di autorizzazione del prodotto  in
questione in attesa del completamento della  valutazione  comunitaria
delle specifiche tecniche della sostanza attiva tritosulfuron ai fini
dell'iscrizione  della  stessa  nell'Allegato   I   della   direttiva
91/414/CEE; 
  Vista la direttiva  2008/70/CE  della  Commissione  dell'11  luglio
2008, e il relativo decreto di attuazione dell'11 settembre 2008, che
iscrive  la  sostanza  attiva  tritosulfuron  nell'Allegato  I  della
direttiva 91/414/CEE fino al 30 novembre 2018; 
  Vista la direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008,
e il relativo decreto di attuazione del 5 novembre 2008, che  iscrive
la sostanza attiva dicamba nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE
fino al 31 dicembre 2018; 
  Vista la nota del  27  ottobre  2008  con  la  quale  l'impresa  ha
richiesto la riattivazione dell'iter di autorizzazione  del  prodotto
medesimo; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 13  aprile  2010  dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del D.L.vo 17  marzo  1995,
n. 194 relativo all'autorizzazione del prodotto in questione fino  al
31 dicembre 2018, data di  scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza
attiva dicamba in Allegato I; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 16 giugno 2010 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 8 luglio 2010 da cui risulta che la
suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2018 l'Impresa Basf  Italia Srl con sede  legale  in  Cesano  Maderno
(MB) - Via Marconato 8, e' autorizzata ad immettere in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato ALGEDI con la composizione  e  alle
condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente  decreto,
fatto salvo l'adeguamento alle conclusioni del riesame della sostanza
attiva dicamba da parte dell'EFSA secondo la procedura stabilita  dal
Regolamento (CE) n. 1095/2007. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da Kg 0,2-0,8-1. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere  BASF  SE,  D-67056
Ludwigshafen - Germania e VTA Pergande Gmbh,  06369  Weibandt-Golzau-
Germania. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12361. 
  E' approvata  quale   parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 settembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello