IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; 
  Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn.  222  e  223  del  23
luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23  luglio  2004  n.
222 pubblicato sulla G.U. n. 197 del 23  agosto  2004  nel  quale  si
designa  il  Direttore  Generale   della   Giustizia   Civile   quale
responsabile del  registro  degli  organismi  deputati  a  gestire  i
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art.  38   del   decreto
legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; 
  Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla  G.U.
n. 35 del 12 febbraio 2007  con  il  quale  sono  stati  approvati  i
requisiti per l'iscrizione al registro  degli  organismi  deputati  a
gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1  del
D.M. 23 luglio 2004 n. 222; 
  Vista l'istanza 7 giugno 2010 Prot m.  dg  DAG  9  giugno  2010  n.
81595.E , con la quale l'avv. Testa Carlo, nato a Roma il 14 novembre
1958, in qualita' di legale rappresentante ha attestato  il  possesso
dei requisiti per ottenere l'iscrizione al registro  degli  organismi
deputati a gestire tentativi di conciliazione a  norma  dell'art.  38
del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5, dell'organismo non  autonomo
costituito dall'associazione non  riconosciuta  «Accademia  Nazionale
del Diritto» con sede legale in Roma, via Filippo Eredia n. 12,  C.F.
97558160582 e P.IVA 10962431002, denominato «Organismo di  Mediazione
e Conciliazione»; 
  Considerato che i requisiti posseduti dall'«Organismo di Mediazione
e  Conciliazione»,  organismo  non  autonomo  dell'associazione   non
riconosciuta «Accademia Nazionale del Diritto», risultano conformi  a
quanto previsto dal Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006; 
  Verificate in particolare: 
    la sussistenza dei requisiti di onorabilita' dei  rappresentanti,
amministratori, e soci; 
    le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti  di
segreteria; 
    la  sussistenza  per  i  conciliatori  dei   requisiti   previsti
nell'art. 4, comma 4 lett. a) e b) del citato D.M. 222/2004; 
    la conformita' della  polizza  assicurativa  richiesta  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3, lett. b) del citato D.M. 222/2004; 
    la conformita' del regolamento di procedura di  conciliazione  ai
sensi dell'art. 4 comma 3, lett. e) del citato D.M. 222/2004; 
    la  conformita'  della  tabella  delle  indennita'   ai   criteri
stabiliti nell'art. 3 del D.M. n. 223/2004; 
 
                               Dispone 
 
l'iscrizione  nel  registro  degli  organismi  deputati   a   gestire
tentativi  di  conciliazione  a  norma  dell'art.  38   del   decreto
legislativo 17/01/2003 n. 5, dell'organismo non  autonomo  costituito
dall'associazione non riconosciuta «Accademia Nazionale del  Diritto»
con sede legale in Roma, via Filippo Eredia n. 12, C.F. 97558160582 e
P.IVA   10962431002,   denominato   «Organismo   di   Mediazione    e
Conciliazione», ed approva la tabella delle indennita' allegata  alla
domanda. 
  Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al
n.  110  del  registro  degli  organismi  di  conciliazione,  con  le
annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004. 
  L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte
le vicende modificative dei  requisiti,  dei  dati  e  degli  elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  Responsabile  del  registro  si  riserva   di   verificare   il
mantenimento  dei  requisiti  nonche'  l'attuazione   degli   impegni
assunti. 
    Roma, 7 settembre 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano